Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, ricevuto il parere contrario del P.M. sul ricorso immediato presentato dalla persona offesa, ritenendo invece ammissibile il ricorso stesso, restituisca gli atti al P.M. ordinandogli di formulare l'imputazione.
Commentario • 1
- 1. Immobile destinato ad abitazione del fallitoPuce & Partners · https://www.studiolegalepuce.it/aca/aree-tematiche/ · 10 novembre 2008
CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 19 giugno 2008, n. 16668 – Pres. Proto – Rel. Genovese – P.M. Pivetti (conf.) – D.S.L. c. R.S. (avv. Faldetta) Il fallito è il solo legittimato ad agire e resistere nelle controversie concernenti la validità del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione per sé e per la propria famiglia, atteso che, in tal caso, la locazione non integra un diritto patrimoniale compreso nel fallimento del conduttore secondo la previsione dell'art. 43, l. fall., bensì un rapporto di natura strettamente personale ai sensi dell'art. 46, l. fall., in quanto rivolto al soddisfacimento di un'esigenza primaria di vita ed inidoneo ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2005, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1108
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1487/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco;
nel procedimento a carico di:
LO ON;
avverso l'ordinanza emessa il 10/01/2005 dal Giudice di pace di Lecco.
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 21/12/2004 LA LE, persona offesa, depositava presso la Procura di Lecco ricorso immediato avanti al Giudice di pace di Lecco, nei confronti di LO ON;
il P.M. esprimeva parere contrario alla citazione ritenendo carente il requisito delle generalità dell'imputato; con ordinanza 10/01/2005 il Giudice di pace, ritenendo invece non inammissibile il ricorso, restituiva gli atti al P.M. disponendo il medesimo formulasse l'imputazione. Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso il P.M. deducendone l'abnormità perché nel nostro sistema non è previsto che il Giudice di pace possa ordinare al P.M. di formulare l'imputazione.
La censura è fondata per quanto concerne l'ordine suddetto, al contempo dovendosi puntualizzare la correttezza della avvenuta trasmissione degli atti.
Invero nel caso di ricorso immediato al giudice, qualora il P.M., nel termine di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 25, abbia espresso parere contrario (o sia rimasto del tutto inerte omettendo di presentare le proprie richieste) il giudice di pace può adottare solo i provvedimenti indicati nel D.Lgs. citato, art. 26, diversi dalla convocazione delle parti (D.Lgs. citato, art. 27): in particolare nel caso in cui ritenga, in contrasto con il parere del P.M., l'ammissibilità del ricorso può e deve limitarsi a rimettere gli atti al P.M. il quale procederà liberamente nelle forme ordinarie (a norma dell'art. 11 c.p. o dell'art. 17 c.p.); non gli è invece consentito imporre una imputazione coatta analoga a quella fissata dall'art. 409 c.p.p., comma 5, la quale determinerebbe una variante della procedura che è incompatibile con la necessità posta dal D.Lgs. citato, art. 22 di rispettare in ogni caso le forme speciali del ricorso immediato rispetto a quelle ordinarie (Cass. 05/08/2004 n. 33675 RV. 229096; Cass. 20/10/2004 n. 40836 RV.
230118).
Nè si ritiene di aderire alla tesi del Procuratore Generale secondo cui il giudice, nel dissentire dal P.M. in ordine alla valutazione di inammissibilità del ricorso immediato, dovrebbe procedere alla convocazione delle parti: ciò in quanto il parere del P.M. non è vincolante e può anche mancare.
Alla citata impostazione osta la considerazione che l'esercizio dell'azione penale è prerogativa del P.M. e che il giudice non può ad esso sostituirsi (Cass. 11/10/2005 n. 36636 imp. Patti, non ancora massimata). In particolare deve escludersi che una deroga a detto principio fondamentale del nostro sistema, di rilevanza costituzionale (art. 112 Cost.), possa ricavarsi dalla circostanza che il D.Lgs. citato, art. 26, prevede che il giudice assuma determinati provvedimenti anche nel caso in cui il P.M. non abbia presentato richieste: all'uopo si sottolinea che siffatti provvedimenti sono tutti diversi da quello della convocazione delle parti;
del resto il D.Lgs. citato, art. 27, nel disciplinare il decreto di convocazione delle parti, non sancisce l'irrilevanza della presentazione delle richieste del P.M. ed al contrario va ritenuto che la formulazione da parte del medesimo dell'imputazione costituisca presupposto di tale decreto posto che esso deve contenere la trascrizione "dell'imputazione", la quale è atto che il D.Lgs. citato, art. 25, comma 2, attribuisce al P.M., e non già della descrizione del fatto addebitato, che ai sensi del D.Lgs. citato, art. 21, viene effettuata dal ricorrente.
Per le svolte argomentazioni s'impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione, risultando invece corretta la trasmissione degli atti al P.M..
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all'ordine di formulazione coatta dell'imputazione. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2006