Sentenza 10 maggio 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, per la configurabilità del motivo di rifiuto della consegna basato sull'ipotesi di "litispendenza internazionale" di cui all'art. 18, comma primo, lett. o), legge n. 69 del 2005, è necessario che il fatto di reato oggetto del mandato d'arresto europeo corrisponda alla medesima vicenda storica per la quale si procede in Italia, tenuto conto dei profili spazio-temporali e modali dei fatti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che agli stessi sia stata data dalle diverse autorità. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità spagnole per il reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, mentre il procedimento pendente in Italia riguardava il reato di offerta, messa in vendita, cessione, commercializzazione o detenzione di sostanze stupefacenti).
Commentari • 3
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Nel procedimento estradizionale regolato dal mandato di arresto europeo, è causa di rifiuto della consegna la c.d. litispendenza internazionale, ossia la pendenza di un processo penale nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti che costituiscono oggetto del mandato d'arresto europeo. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 ? 23 aprile 2014, n. 17704 Presidente Agrò ? Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. A.G., cittadina colombiana, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 11-3-14, con cui è stata ordinata la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria belga, in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso, sulla …
Leggi di più… - 3. Corte di Cassazione, sezione VI Penale, sentenza 18 - 23 aprile 2014, n. 17704https://www.asgi.it/ · 23 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2012, n. 18084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18084 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 10/05/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 844
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 16919/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 05/04/2012 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Domenico Carcano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi per la persona richiesta l'avv. Fevola Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo emesso il 20/01/2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lugo (Spagna) nei confronti di IA RO, tratta in arresto in Italia il 23/01/2012 (convalidato il 25/01/2012).
Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato emesso per dare esecuzione alla ordinanza del 20/01/2012 di "arresto giudiziario" con la quale il suddetto Giudice spagnolo aveva contestato alla RO i reati di riciclaggio di capitali e si associazione per delinquere, di cui agli artt. 301 e 570 bis c.p. iberico (puniti con pena detentiva massima rispettivamente di sei e di cinque anni); tali reati rientrassero nel novero di quelli per i quali la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8 (contenente le "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/ 584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri"), prevedono la consegna obbligatoria e, comunque, come gli stessi avessero corrispondenza con gli analoghi reati previsti dal codice penale italiano;
come le intercettazioni avessero dimostrato che la
RO aveva partecipato ad un'associazione per delinquere, diretta dal di fui figlio IM, dedita al traffico internazionale di stupefacenti, essendo attiva nell'importazione di grossi quantitativi di cocaina dall'Argentina o dall'Ecuador in Spagna, e poi trasferiti, via terra o via aerea, in Italia;
e come i proventi della compra- vendita di droga venissero riciclati mediante investimento in alcune aziende spagnole delle quali IM DO era il titolare. Aggiungeva la Corte romana come fosse infondate le eccezioni proposte dalla difesa della persona richiesta:
- così per l'eccezione di rifiuto di consegna ex L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. o), in quanto la documentazione acquisita aveva dimostrato che, dopo l'arresto di DO IM nell'ottobre del 2011, la madre era stata sottoposta a intercettazione delle comunicazioni e conversazioni e nei suoi riguardi l'autorità giudiziaria stava procedendo per il coinvolgimento nelle operazioni di traffico ed importazione in Italia di stupefacenti commessi dopo quell'arresto, dunque per fatti di reati differenti da quelli per i quali l'autorità giudiziaria spagnola aveva emesso il mandato di arresto europeo;
- per l'eccezione di rifiuto di consegna ex L. n. 69 del 2005, art.18, comma 1, lett. p), in quanto i reati per i quali era stato adottato il mandato di arresto europeo non risultavano affatto commessi, in tutto o in parte, in Italia, posto che le carte avevano comprovato che l'associazione per delinquere diretta da DO IM aveva il suo centro operativo e l'epicentro delle proprie attività in Spagna (dove erano stati già arrestati altri quattro componenti del sodalizio criminale e dove DO IM era rimasto coinvolto per fatti di droga già negli anni Novanta ed ancora nel 2005) e che il riciclaggio del denaro provento del narcotraffico era avvenuto in Spagna;
- per la richiesta di rinvio della consegna ex L. n. 69 del 2005, art. 24, in quanto i documenti acquisiti non avevano provato che la
RO fosse sottoposta in Italia ad un procedimento penale per altri fatti, come pure era stato possibile desumere dal certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di EL.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso RO IA, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Giuseppe Fevola, la quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.18, comma 1, lett. o), e vizio di motivazione, per mancanza,
contraddittorietà ed illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente valutato la documentazione prodotta dalla difesa, da cui risulta che la RO è sottoposta in Italia ad indagini per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, in concorso con altri, tra cui il figlio DO IM ed il marito NE DO, offerto messo in vendita, ceduto, commercializzato o comunque detenuto quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente del tipo cocaina (in Aprilia, Nettuno ed altri luoghi dall'ottobre del 2011): dunque, per un fatto sostanzialmente identico a quello che è alla base del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria spagnola, in quanto vi è "analogia tra i singoli fatti contestati in Italia ed in Spagna, unitarietà del contesto, identità della spinta a delinquere e brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi", il che costituisce causa di rifiuto della consegna.
2.2. Violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.18, comma 1, lett. p) e vizio di motivazione, per mancanza,
contraddittorietà ed illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente escluso, proprio in ragione dell'anzidetta vicenda per la quale la RO è sottoposta ad indagini in Italia, che i reati oggetto del mandato di arresto europeo siano stati commessi in parte nel territorio della Spagna ed in parte nel territorio dell'Italia.
2.3. Violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.24, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà ed illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente affermato che non pende alcun procedimento penale in Italia a carico della RO, a tal fine valorizzando il certificato (negativo) dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di EL, laddove è certo che per i fatti di reato per i quali sono state svolte investigazioni nei confronti della prevenuta, è stato aperto un procedimento pendente dinanzi non alla Procura della Repubblica di EL, ma a quella di Latina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
La L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. o), stabilisce che la Corte di appello debba rifiutare la consegna del destinatario del mandato di arresto europeo, laddove, "per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea".
È di tutta evidenza come tale norma, configurando una ipotesi di "litispendenza internazionale", debba essere letta in stretta connessione con l'art. 54 della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 1990, ratificata in Italia con la L. n. 388 del 1993, secondo cui "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita per le leggi dello Stato di condanna". La litispendenza è, dunque, causa ostativa alla consegna in quanto si è inteso evitare che si formi all'estero, in altro Stato membro dell'Unione Europeo, un giudicato che impedisca all'autorità giudiziaria italiana di procedere per lo stesso fatto in Italia:
funzione preventiva che è confermata dal fatto che tale motivo di ostacolo alla consegna non è operante in ipotesi di mandato di arresto europeo esecutivo, poiché, in tale situazione, il giudicato nel paese estero si è già formato e non vi è ragione per impedire la consegna della persona richiesta (in questo senso, anche Sez. F, n. 35285 del 2/9/2008, Ghinea, Rv. 240982). Perché possa essere applicabile la norma in esame è, perciò, necessario che il fatto di reato oggetto del mandato di arresto europeo sia "lo stesso" di quello per il quale si procede in Italia, tale dovendosi considerare - in ragione dell'inevitabile richiamo all'art. 649 c.p.p. - la medesima vicenda storica, intesa in relazione ai profili temporali, spaziali e modali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che ai fatti sia stata data dalle diverse autorità.
Alla luce di tali considerazioni, deve considerarsi corretta, nonché congruamente e logicamente motivata, la decisione della Corte di appello romana la quale ha escluso l'applicabilità al caso de quo della causa di rifiuto della consegna, posto che, come è stato analiticamente spiegato, il fatto di reato per il quale parrebbe si proceda in Italia nei confronti della RO, qualificato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in termini di offerta, messa in vendita, cessione, commercializzazione o detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, spazialmente collegati alle zone di - Aprilia e di Nettuno, e cronologicamente riferito al periodo dall'ottobre del 2011 in poi, è palesemente diverso dai fatti di reato posti alla base del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria spagnola, che riguardano i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed il riciclaggio di denaro ricavatone, commessi in Spagna tra il 2010 ed il 2011, comunque fino all'ottobre del 2011, periodo indicato come quello di arresto in Spagna di DO IM.
3. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.
In alternativa alla causa ostativa considerata nel precedente punto, la L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), stabilisce che la Corte di appello debba rifiutare la consegna "se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio;
ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio".
Sul punto questa Corte ha avuto modo di chiarire che, perché debba essere respinta una richiesta di consegna, la giurisdizione italiana deve risultare con certezza, sulla base del quadro fattuale incontrovertibilmente desumibile dagli stessi elementi offerti dalla autorità di emissione o da quelli forniti in sede di sollecitazione integrativa ex art. 16 legge n. 69/2005 (Sez. 6, n. 45669 del 29/12/2010, Llanaj, Rv. 248973; Sez. F, n. 34299 del 21/8/2008, Ratti, Rv. 240912; Sez. F, n. 34576 del 28/8/2008, Maloku, Rv. 240917; Sez. F, n. 34295 del 21/8/2008, Zanotti, non mass.): con la conseguenza che, una volta che dalla documentazione fornita dallo Stato di emissione risulti il reato non commesso in Italia, non è sufficiente che la persona interessata prospetti una questione di giurisdizione, ma occorre che la stessa alleghi elementi dimostrativi a sostegno (Sez. F, n. 35288 dell'11/9/2008, Filippa, Rv. 240719). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi rilevando, con motivazione completa e logicamente coerente, come nel caso della RO non vi sia alcun elemento per poter sostenere che il delitto associativo per il quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, sia stato commesso anche in parte in Italia, risultando solamente che la cocaina importata dal Sud America era destinata in Spagna e doveva essere poi esportata in Italia, ma che l'epicentro delle attività del sodalizio ed il luogo ove i partecipi avevano concentrato le loro iniziative fossero in Spagna, dove la gran parte degli associati sono stati, infatti, tratti in arresto. Nè, in questa sede ed ai fini che qui interessano, rileva la circostanza di una possibile, ed anzi probabile, connessione qualificata - esplicitamente proposta dal ricorrente - tra il reato associativo in argomento ed il reato-fine per il quale la RO risulta essere sottoposta ad indagini in Italia.
Anche su tale aspetto questa Corte ha puntualizzato che sussiste il motivo di rifiuto della consegna previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), solo quando la consumazione dei reati oggetto del mandato di arresto europeo sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero: l'eventuale, astratta e futura, configurabilità in Italia di fatti/reato specifici, o di parte di condotte ad essi pertinenti - ovviamente, quando una specifica notizia di reato inerente a condotte di rilevanza penale consumate almeno in parte in Italia dovesse essere formalizzata o comunque acquisita - pur se in astratto suscettibili di unificazione nella continuazione con i fatti reato consumati solo all'estero, non è idonea ad impedire la consegna relativamente ai fatti consumati all'estero e per i quali solo all'estero si procede. "Questo perché l'ipotetica continuazione non è idonea, nella materia disciplinata dalla L. n. 69 del 2005, a determinare la competenza nazionale per reati commessi tutti e solo all'estero. Altro è, infatti, il beneficio eventuale futuro del riconoscimento della continuazione tra sentenze nazionali e straniere che, per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, può conseguire anche al mero riconoscimento della sentenza straniera, ed altro è la competenza che impone il rifiuto della consegna nell'ambito della procedura m.a.e." (così Sez. 6, n. 7580 del 25/2/2011, H., Rv. 249233).
4. Infondato, infine, è anche il terzo motivo del ricorso. La L. n. 69 del 2005, art. 24 prevede, al comma 1, che "Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto"; e, al comma 2, che "Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate". Ora, nel caso di specie la Corte di appello di Roma è entrata in contraddizione, avendo nella motivazione della sentenza impugnata dapprima riconosciuto resistenza del procedimento penale a carico della RO per il menzionato reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con indagini, anche pervasive, avviate dall'autorità
giudiziaria di EL (pag. 4 della sentenza), e poi asserito che "non emergono dagli atti, ne' la difesa ha prodotto elementi da cui desumere che sussistano i presupposti per aderire" alla richiesta di rinvio della consegna, atteso "che il certificato dei carichi pendenti acquisito presso la Procura di EL è negativo e che la difesa non ha prodotto... documentazione idonea a fare ritenere esistenti diverse pendenze" (pagg.
7-8 della sentenza). E, tuttavia, questa Corte - potendo esaminare la questione anche nel merito, giusta la previsione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 1, - rileva che la pendenza in Italia del suddetto procedimento non permette di giustificare il rinvio della consegna della ricorrente, considerato che si tratta di procedimento penale nella primissima fase delle indagini preliminari e nei confronti di indagato in stato di libertà. Ciò in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale spetta al giudice di merito effettuare quella valutazione di opportunità - tenendo conto di una serie di variabili, quali lo stato del procedimento, la gravità dei fatti contestati, la data di consumazione, l'eventuale stato di restrizione della libertà dell'indagato, la complessità dei procedimenti, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione - per decidere se rinviare la consegna per consentire che l'interessato possa essere sottoposto a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato di arresto (in questo senso, ex muitis, Sez. 6, Sentenza n. 35181 del 28/09/2010, Mallucci, Rv. 248006; Sez. 6, n. 45647 del 25/11/2009, Munteanu, Rv. 245486; Sez. 6, n. 46299 del 12/12/2008, Cervenak, Rv. 242010; Sez. 6, n. 22451 del 3/6/2008, Viscuso, Rv. 239943; Sez. 6, n. 45508 del 14/12/2005, Dobos, Rv. 232638).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012