Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5821 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 01 SEZIONE TERZA5 82 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tto hità di viamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Ma strati: Presidente R.G. N. 8406/99 Dott. Vittorio DUVA 11352/99 Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN 14876/99 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 12478 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere - Consigliere Rep. 2095 Dott. Ennio MALZONE Ud. 10/01/01 ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio ON LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE per diritti L. UGO OJETTI 426, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO 19. APF 2941 IL CANCELLIERE ESPOSITO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO ALESSANDRO CAFFO, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente
contro
SELEGRAFICA '80 SRL;
00518810 intimata - e sul 2° ricorso n° 11352/99 proposto da: PRICIO 2001 SELEGRAFICA '80 SRL, in persona dell'Amministratore Pichiesta co da. Sig. SPADONT 23 unico Giuseppe Petrollo, elettivamente domiciliata in cer dig t 6000 AGO, 200 1 LIRE 1500 CANCELLERI ROMA VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO REBOA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale 0661433 contro 0661434 ON LO;
0661438
- intimato -
LIRE 1500 CANCILLERIAe sul 3° ricorso n° 14876/99 proposto da: ON LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO OJETTI 426, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO 0661433 ESPOSITO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO ALESSANDRO CAFFO, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti;
UFFICIO COPIE controricorrente al ricorse incidentale Rilasciata copia legale REBOA al Sig. contro per dirita L. 14000+3 1 3-OTT. 2001. SELEGRAFICA '80 SRL;
IL CANCELLIERE - intimata avversO la sentenza n. 12167/98 del Tribunale di ROMA, DIRITTI DR emessa il 12/05/98 e depositata il 23/06/98 (R.G. 13159/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica AW166324 udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto LIRE 2000 PREDEN;
CANCELLERIA uditi gli Avvocati Vincenzo ESPOSITO e Roberto Alessandro CAFFO;
udito l'Avvocato Romolo REBOA;
BF399494 BF393495 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale, l'accoglimento del I motivo e l'assorbimento dgli altri motivi del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma depositato il 12.5.1995, la S.r.l. Selegrafica, già conduttrice dell'immobile sito in Roma, Via Aretusa n.50 A/B, adi- bito a tipografia, chiedeva la condanna del locatore AR ON al pagamento dell'indennità per la per- dita dell'avviamento. L'intimato restava contumace. Il pretore, con sentenza del 31.10.1996, accoglieva la domanda. Avverso la sentenza proponeva appello il ON de- ducendo la nullità della notifica dell'atto introdutti- Vo del giudizio di primo grado, in quanto eseguito in luogo nel quale il destinatario più non abitava, avendo trasferito altrove la sua residenza a seguito di un in- cendio che aveva reso inagibile l'immobile. La società appellata resisteva ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello, per tardività. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 23.6.1998, disattendeva l'eccezione di inammissibilità 3 dell'appello; rigettava il gravame. Avverso la sentenza il ON ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, la S.r.l. Selegra- fica, che ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di unico mezzo, al quale ha resistito, con controricorso, il ON. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi n. 8406/99 e n. 11352/99, proposti avversO la medesima sentenza vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Va disposta altresì la riunione del procedi- работ mento n. 14876/99, concernente semplice controricorso al ricorso incidentale n. 11352/99. Ricorso n. 11352/99 2. Va preliminarmente esaminato, in ragione della sua obbiettiva pregiudizialità, il ricorso incidentale condizionato, con il quale é censurato il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello: il suo accoglimento determinerebbe infatti il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con conseguen- te inammissibilità del ricorso principale avverso la sentenza resa in esito all'appello.
3. Di tale ricorso controparte ha eccepito l'inammissibilità, per difetto del requisito di specia- 4 lità della procura a margine del controricorso. Sostiene che non configura procura speciale il man- dato a margine del controricorso, perché, essendo con- ferito per lo svolgimento della difesa in ogni stato e grado "compreso l'eventuale gravame avanti la Suprema Corte di cassazione", contempla il ricorso alla Corte come eventualità futura ed incerta.
3.1. L'eccezione è infondata. Ritiene invero il Collegio di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la procura apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o al con- troricorso, facendo materialmente corpo con l'atto cui inerisce, esprime inequivocabilmente il necessario ri- ferimento all'atto stesso;
pertanto, anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giu- dizio di legittimità, é dall'atto cui la procura é con- nessa che si desumono i caratteri di specialità ed an- teriorità (sent. n. 3034/99; n. 9287/97; n. 11178/96).
4. Con l'unico mezzo, denunciando violazione e fal- sa applicazione degli artt. 327, 447-bis 101 c.p.c. e degli artt. 46 e 51 della legge n. 392 del 1978, la ri- corrente incidentale deduce che erroneamente il tribu- nale ha disatteso 1' eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività. Rileva che la sentenza di primo grado era stata de- 5 positata il 31.10.1996, il termine "lungo" ex art. 327 c.p.c. scadeva quindi il 30.10.1997, ovvero, applican- do la sospensione nel periodo feriale, il 14.12.1997; che, essendo stata notificata la sentenza al ON il 7.4.1997, il termine "breve" per proporre l'appello scadeva il 6.5.1997; che il ON aveva tempestiva- mente depositato il ricorso (il 29.3.1987), ma non ave- va provveduto alla notifica nel termine del 30.9.1997 fissato dal Presidente del tribunale;
che, dopo la sca- denza del termine, all'udienza del 25.11.1997, era sta- to conces SO nuovo termine, ed il ricorrente aveva prov- veduto ad effettuare la notifica il 30.12.1997, quando era ormai scaduto il termine "lungo". Sostiene che, poiché nel rito del lavoro (applica- bile in materia di locazioni) l'appello non si perfe- ziona con il deposito del ricorso in cancelleria, ma con la sua notificazione alla controparte, l'omessa no- tifica del ricorso entro il termine del 30.9.1997 ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, dovendosi ritenere illegittima la concessio- ne della proroga del termine, perché richiesta dopo la sua scadenza e comunque in assenza di giustificati mo- tivi.
4.1. Il motivo non è fondato. L'assunto dal quale muove la censura non è conforme 6 secondo cui, nelle all'orientamento di questa S.C., controversie soggette al rito del lavoro, la proposi- zione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice ad quem;
tale deposito impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e del decreto di fis- sazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un ter- mine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presiden- ziale di fissazione della nuova udienza (S.U., sent n. 6841/96; n. 9331/96). A tale principio si è correttamente uniformato il tribunale. Ricorso n. 8406/99 5. Il primo motivo denuncia: violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 139, 140 e 148 c.p.c., nonché dell'art. 171 c.p.c., in relazione all'affermata rego- larità della notificazione del ricorso introduttivo in 7 primo grado e alla dichiarazione di contumacia del Mo- naco, con riferimento all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Carenza e illogicità della motivazione e difetto asso- luto (di motivazione) su un punto essenziale. Deduce il ricorrente che, а fronte dell'eccezione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto eseguita, il 20.11.1995, in Via Aretusa n. 48, luogo nel quale il destinatario non aveva più, né di fatto, né anagrafica- mente, la sua residenza, la sentenza non si è data ca- rico di spiegare le ragioni in base alle quali non ha ritenuto sufficiente a dimostrare che l'effettiva resi- denza del convenuto era, non più in Via Aretusa n. 48, bensì in Via Aretusa n. 50, l'ampia documentazione dall'appellante, dalla quale emergeva cheesibita l'abitazione del ON, sita in Via Aretusa n. 48, era stata danneggiata da un incendio ed era stata dichiara- ta inagibile con ordinanza emessa dal sindaco, e che il ON dal 20.11.1992 aveva trasferito la residenza in Via Aretusa n. 50, e aveva poi riportato la residenza in Via Aretusa n. 48 dal 15.5.1996. 5.1. Il motivo è fondato. La censura prospetta un error in procedendo ed è quindi consentito a questa S.C. l'esame diretto degli atti. 8 Osserva il Collegio che dalla documentazione pro- dotta dal ON in sede di appello risulta che, alla data di effettuazione dell'atto introduttivo del giudi- zio di primo grado (20.11.1995), il predetto non abita- va più in Via Aretusa n. 48, ma, а causa di un incen- dio che aveva reso inagibile l'alloggio, aveva trasfe- rito, sin dal 20.11.1992, la sua residenza in Via Are- tusa n. 50, dove aveva abitato sino al 15.5.1996, data in cui si era nuovamente trasferito in Via Aretusa n. 48. Concorrono a dimostrare tali circostanze i seguen- ti documenti (tutti prodotti in sede di appello): a) il certificato storico anagrafico che attesta le variazio- ni della residenza da Via Aretusa n. 48 a Via Aretusa n. 50 dal 20.11.1992, e da Via Aretusa n. 50 a Via Are- tusa n. 48 dal 13.5.1996; b) la dichiarazione presenta- ta da RU LA, moglie del ON, il 20.11.1992 ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi ur- bani relativa all'abitazione di via Aretusa n. 50; c) la richiesta, presentata il 13.5.1996 dalla predetta LA, di nuovo trasferimento della residenza del nu- cleo familiare in Via Aretusa n. 48; d) l'ordinanza sindacale del 21.10.1992, che, in ragione del grave danneggiamento del piano di calpestio dell'alloggio del ON, sovrastante alcuni locali commerciali colpiti 9 da incendio siti in Via Aretusa n. 48 A e B, vieta di frequentare l'appartamento. La notifica del ricorso di primo grado, in quanto eseguita in luogo che non aveva alcun collegamento con il destinatario, va pertanto dichiarata inesistente, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi.
6. Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, concernenti il merito della controversia.
7. L'impugnata sentenza va cassata e gli atti vanno rimessi al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1, 383, comma 3, in relazione all'art. (erroneamente non applicato dal giudice di ap- c.p.c. pello).
8. Il giudice di rinvio, che, in ragione della in- tervenuta soppressione dell'ufficio del pretore, si de- signa nel Tribunale di Roma, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i procedimenti;
rigetta il ricor- SO incidentale;
accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi di questo;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per al Tribunale di Roma, quale giudice di primole spese, grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 10 la terza sezione civile della Corte di cassazione, il R.G. 8.106/49 1139219910.1.2001. 14876199 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ribul Vim's fura IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Giova Depositata in Cancelleria Oggi, li 19 OPR 2001 60020 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista A 310000 P U N E I A Z O S UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 21 GIU. 2001 D29863-1 'Serie 4 versate S. 310.000 trecentodiecimila >) (lire p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Manu Graz D IPPO) Responsabile Servizo Au diziari (Dr. M. RACCHINI) ROMA 11