Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2008, n. 3609
CASS
Sentenza 22 ottobre 2008

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In tema di spese di custodia, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore del custode, in virtù del semplice mandato defensionale, avverso il provvedimento di liquidazione delle spese di custodia, se il difensore non è iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione e non è munito di procura speciale nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 100, comma primo, e 122 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2008, n. 3609
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3609
    Data del deposito : 22 ottobre 2008

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