Sentenza 22 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di spese di custodia, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore del custode, in virtù del semplice mandato defensionale, avverso il provvedimento di liquidazione delle spese di custodia, se il difensore non è iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione e non è munito di procura speciale nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 100, comma primo, e 122 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2008, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 22/10/2008
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1868
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 12620/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US FE;
avverso ORDINANZA emessa in data 10.07.2006 dal Tribunale di Foggia;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Koverech Oscar;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - Il difensore di US FE ha proposto ricorso avverso l'ordinanza n. 396/06 con la quale il Tribunale di Foggia, in data 10.07.2006, ha rigettato l'opposizione proposta dallo stesso US contro il decreto (datato 20.10.2005) di liquidazione del compenso per la sua attività di custode di venticinque autovetture sottoposte a sequestro (dal 4.12.2002 al 13.10.2004) in quanto a fronte della sua richiesta di Euro 29.196,50 gli era stata riconosciuta la somma di Euro 9.722, 25; somma confermata in sede di opposizione attraverso il rigetto della medesima.
2. - Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) e travisamento del fatto, contestando il ricorso all'equità operato dal giudice nella riduzione dell'indennità di custodia con un ribasso rispetto al costo stabilito in tabella che ha comportato la erronea applicazione delle tariffe esistenti presso la Prefettura e conseguente violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 276. Con il secondo motivo, lamenta la erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) in relazione al combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 59 e 276, che ritiene contrastanti con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost. scaturente dalla applicazione non vincolata a criteri oggettivabili del principio della "riduzione equitativa" rispetto alla determinazione certa dei compensi spettanti agli altri ausiliari della magistratura (in riferimento al citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50, alla L. n. 319 del 1980) e per "violazione dell'art. 41 Cost. ovvero della libertà
di iniziativa economica che viene violato dalla asserita non collaborazione obbligatoria richiesta al custode giudiziario, dalla negata esistenza di un contratto di deposito, dalla asserita impossibilità di recedere dall'incarico anche a fronte della incertezza delle indennità riconosciute dall'erario". Con memoria difensiva depositata il 6 ottobre 2008 il ricorrente prospetta una configurabilità del procedimento per la liquidazione delle indennità di custodia quale ricorso straordinario ex art. 111 Cost. equiparabile al ricorso straordinario e ordinario in ambito civile e non come procedimento di natura penalistica;
ciò al fine della adozione di una "interpretazione più ampia e tutelante dei diritti del ricorrente, come tale sicuramente costituzionalmente orientata e legittimante". Inoltre, richiamando il D.M. n. 265 del 2006 - che ha colmato la lacuna presente nel citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 59, approvando le tabelle per la determinazione dell'attività di custodia, che prevedono una riduzione percentuale del compenso in relazione allo stato di conservazione del bene ed il contemperamento con la natura pubblicistica dell'incarico- ne chiede l'applicazione e, pur dando atto che il decreto stesso nelle disposizioni finali prevede l'applicazione delle medesime solo nel caso in cui non sia intervenuto decreto di liquidazione suggerisce una interpretazione diversa della normativa.
3. - Va preliminarmente osservato, con assorbente rilievo, che il ricorso è inammissibile per l'assenza di una valida procura ad impugnare.
3.1. - Come è noto, la disciplina dell'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al custode deve essere rinvenuta nel D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, art. 170. Tale articolo (inserito nella parte
6^, relativa al pagamento, e nel capo 2^, relativo al decreto di pagamento emesso dal magistrato) prevede che: a) entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto di pagamento (emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino), il beneficiario e le parti del processo principale, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente;
b) che il relativo processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato;
c) che l'ufficio procede in composizione monocratica.
In relazione a detta normativa e come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che il procedimento incidentale ivi contemplato - in virtù del suo carattere accessorio rispetto al processo penale principale - deve essere trattato e deciso secondo le regole procedurali del rito penale (ex plurimis, Sez. Un. 30.01.2007, n. 6816, Inzerillo;
Sez. Un. 24.11.1999, n. 25, di Dona;
Sez. 1^, 23.11.2004, n. 48721, AN). In materia, la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 6816/2007 ha confermato, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, del decreto di liquidazione emesso in sede di opposizione, considerato il suo contenuto decisorio che incide con carattere definitivo su diritti soggettivi, e che lo parifica sostanzialmente a una sentenza (per tutte, v. Sez. Un. Pen. n. 5 del 26.4.1989, Medea, rv. 181794; e, perla giurisdizione civile, Sez. Un. Civ., n. 1952 dell'11.3.1996, rv. 496246). Come ulteriore conseguenza di questa impostazione si è affermato che, in tema di ricorso per cassazione contro il provvedimento di liquidazione dei compensi professionali del difensore, quest'ultimo non è legittimato a presentare personalmente il ricorso, ma, in forza dell'art. 613 c.p.p., deve farsi rappresentare da (altro) difensore iscritto all'albo speciale (sentenza AN, cit.). Al riguardo, infatti, le Sezioni unite avevano già chiarito che la disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 613 c.p.p., secondo la quale - in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale - è consentito alla "parte" di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile solo nei confronti dell'imputato, atteso che le altre parti private diverse dall'imputato, a norma dell'art. 100 c.p.p., comma 1, non possono stare in giudizio se non "col ministero di un difensore munito di procura speciale" (Sez. Un. n. 24 del 16.12.1998, Messina ed altro, rv. 212077).
Qualche anno dopo, questa opzione ermeneutica era stata ribadita da un altro intervento del supremo organo nomofilattico, secondo il quale la predetta disposizione dell'art. 613 c.p.p., deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che l'art. 571 c.p.p., comma 1, riconosce al solo imputato: e ciò perché questa ultima disposizione, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, deve essere interpretata restrittivamente, e quindi non può essere applicata anche nei confronti di soggetti diversi dall'imputato, che non risultano in essa contemplati (Sez. Un. n. 19 del 21.6.2000, Adragna, rv. 216336). Seguendo questo percorso argomentativo si è costantemente esclusa la legittimazione a ricorrere personalmente in cassazione in capo al custode di cose sequestrate (sentenza Adragna, cit.), alla persona offesa dal reato (sentenza Messina, cit.), al terzo estraneo al processo principale, che accampi il diritto alla restituzione della cosa sequestrata (Sez. 5^, n. 711 del 9.2.1999, De Vincenza, rv. 212780), all'imputato prosciolto che chieda la riparazione per l'ingiusta detenzione patita (Sez. Un., ord. n. 34535 del 27.6.2001, Petrantoni, rv. 219613;
nonché Sez. 4^ n. 2722 del 9.5.2000, Chaidih, rv. 216231, sulla esplicita considerazione che il richiedente non è assimilabile all'imputato, ma piuttosto all'attore nel giudizio civile), e - da ultimo - in capo al destinatario del provvedimento questorile che gli prescrive di presentarsi presso gli uffici di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive (Sez. 3^, n. 23855 del 14.6.2006, Carano, rv. 234140). La citata sentenza, AN come pure le sentenze RO (Sez. 1^, 08.08.2004, n. 37170, rv. 230022), De CE (Sez. 1^, 16.09.2004, n. 405467, rv. 230639) e OD (Sez. 1^, 21.10.2004, n. 44679, rv. 230300), sembrano non far altro che applicare coerentemente questo consolidato orientamento interpretativo anche al caso del difensore che propone ricorso per cassazione in materia di liquidazione dei suoi compensi per le prestazioni professionali svolte a favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Risultano invece dissonanti quelle pronunce che ammettono implicitamente la legittimazione processuale in capo al difensore iscritto nell'albo speciale, che ricorre per cassazione in tema di liquidazione delle proprie spettanze professionali (Cass. Sez. Un. 28.05.2003, n. 25080, Pellegrino e Sez. 6^, 18.10.2000, n. 3003, rv. 217804). Sennonché, la conclusione cui pervengono le menzionate sentenze RO, AN, De CE e OD omette di considerare la portata normativa del predetto art. 170, laddove, proprio in tema di liquidazione dei compensi professionali, opera esplicitamente un rinvio formale alla procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato. Questa procedura è attualmente regolata dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 29, secondo i tipici moduli del rito civilistico.
È previsto infatti che il capo dell'ufficio giudiziario adito (presidente del Tribunale o della Corte di appello) fissi la comparizione degli interessati in camera di consiglio, con decreto da notificare a cura della parte istante;
che venga esperito obbligatoriamente un tentativo di conciliazione;
che non sia obbligatorio il ministero del difensore;
e che si applichi l'art. 92 c.p.c., u.c., secondo cui, se le parti si sono conciliate, le spese processuali si intendono compensate, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. L'unica eccezione che l'art. 170, prevede rispetto a questa procedura è che il rito camerale si svolge davanti al giudice monocratico e non davanti al collegio. Con tutta evidenza, si tratta di una procedura che è connotata da estrema semplicità e rapidità, in relazione al carattere elementare della controversia. Ebbene, questo rinvio non può essere svuotato del suo specifico significato normativo. Esso comporta l'applicazione di regole processualcivilistiche in tema di termini per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione (che è di venti giorni dalla comunicazione del decreto, ai sensi dello stesso art. 170, comma 1, e non di quindici giorni ai sensi dell'art. 585 c.p.p.), di capacità di stare in giudizio e di rappresentanza tecnica nel processo, e infine in tema di onere della prova sui diritti controversi e di ripartizione delle spese processuali. Questa disciplina processuale, del resto, è perfettamente coerente con la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ha per oggetto solo interessi patrimoniali. Analoga impostazione è stata configurata per esempio in tema di procedimento relativo alla riparazione per ingiusta detenzione di cui agli artt. 314 ss. c.p.p., nel quale un rapporto di natura civile è inserito in una procedura che si svolge davanti al giudice penale (così Sez. Un., n. 8 del 12.3.1999, Min. Tesoro in proc. Sciamanna, rv. 213509). In questo senso, la procedura di liquidazione dei compensi dovuti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando accede a un processo penale, è di tipo misto, perché segue le regole del rito penale per quanto riguarda la competenza del giudice, e segue le regole del rito civile per quanto riguarda i termini per l'opposizione, la legittimazione processuale, l'onere della prova e il carico delle spese processuali. Ne consegue in particolare che: a) si applica l'art. 82 c.p.c., laddove prevede che davanti alla Corte di Cassazione le parti possono stare in giudizio solo col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo;
b) si applica soprattutto l'art. 86 c.p.c., secondo cui, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, la parte può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore;
c) si applica infine l'art. 365 c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all'apposito albo, munito di procura speciale. Per effetto della applicabilità di queste norme la difesa personale è ammessa quando la parte privata sia abilitata a esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, e quindi, nel giudizio di legittimità, quando la parte sia anche iscritta nell'apposito albo (per il processo civile v. Cass. Civ. Sez. Un. n 3879 del 6.7.1979, rv. 400343). Come ha esattamente chiarito la giurisprudenza di legittimità in sede civile, l'art. 365 c.p.c., laddove impone la procura speciale per il difensore, non trova applicazione allorquando la parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto, avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale, hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore davanti alla Corte di Cassazione, ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore (Cass. Civ. Sez. 3^, n. 8738 del 27.6.2001, rv. 547749). Si deve quindi affermare il principio secondo cui il difensore, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione in materia di liquidazione delle sue competenze professionali, anche se il relativo procedimento incidentale è accessorio a un processo penale principale. Questa conclusione, in conseguenza del menzionato carattere misto della procedura, si configura come una ulteriore specifica eccezione (accanto a quella dell'imputato) rispetto al principio generale processualpenalistico della rappresentanza tecnica delle parti, consacrato nel combinato disposto degli artt. 100, 571 e 613 c.p.p.;
e nello stesso tempo come una applicazione del principio generale processualcivilistico della difesa personale della parte abilitata alla professione di avvocato, proclamato nell'art. 86 c.p.c.. Che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha deciso in sede di opposizione sulla liquidazione delle competenze professionali debba essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, è costantemente affermato anche dalla giurisprudenza civile (Sez. 2^, n. 1375 del 18.2.1999, rv. 523354). In tal modo resta soddisfatta quella esigenza di razionalità che era evidentemente sottesa a tutto l'orientamento giurisprudenziale che, esplicitamente o implicitamente, riconosceva la legittimazione dell'avvocato cassazionista a proporre personalmente ricorso nella materia de qua: e cioè l'esigenza di evitare l'assurdo che in una controversia su diritti di credito quell'avvocato sia abilitato a difendere e rappresentare gli altri, ma non sia capace a stare in giudizio per se stesso, essendo costretto a ricorrere al ministero di un altro difensore. Non occorre sottolineare che questo approdo ermeneutico da una parte conforta la menzionata decisione delle Sezioni Unite sul ricorso Pellegrino, laddove ha ritenuto (implicitamente) la legittimazione personale a ricorrere in capo al difensore;
e dall'altra non falsifica l'impianto esegetico utilizzato dalle altre pronunce delle Sezioni Unite nei ricorsi Messina e Petrantoni, e in genere da tutto quel menzionato filone giurisprudenziale secondo cui solo l'imputato può presentare personalmente ricorso per cassazione. Presupposto di questo filone giurisprudenziale, infatti, era che la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale potesse essere derogata solo da una specifica disposizione di legge. Orbene, specifica disposizione derogatoria non è solo quella di cui all'art. 571 c.p.p., comma 1, a favore dell'imputato, ma anche quella di cui al
D.P.R. n. 215 del 2002, art. 170, in relazione alla L. n. 794 del 1942, art. 29, e agli artt. 86 e 365 c.p.c., a favore del difensore iscritto nell'apposito albo per patrocinare davanti alle magistrature superiori.
A questo punto, occorre precisare che, come tutte le deroghe a principi generali, anche quella relativa alla legittimazione personale del difensore a ricorrere per cassazione (se iscritto nell'apposito albo) è di stretta interpretazione, e per conseguenza non può essere estesa a favore di custodi o di altri ausiliari del magistrato che per avventura rivestano la qualità di avvocati (per giunta iscritti nell'albo speciale). Solo nella prima ipotesi, infatti, sussiste un nesso ontologico tra la qualità di avvocato (cassazionista) e quella di professionista che agisce per la liquidazione delle sue competenze professionali;
mentre nella seconda ipotesi quel nesso è soltanto accidentale. In altri termini, il rinvio formale operato dal D.P.R. n. 215 del 2002, art. 170, che è il fondamento normativo della deroga al principio processualpenalistico della rappresentanza tecnica, ha per contenuto la procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato, e indirettamente le regole processuali stabilite dagli artt. 86 e 365 c.p.c.. Ha cioè per contenuto fattispecie processuali nelle quali il titolare del diritto sostanziale dedotto in giudizio è lo stesso avvocato personalmente legittimato ad agire in giudizio. Nel caso degli ausiliari del magistrato, invece, questa coincidenza essenziale non è data.
3.2. - Alla luce delle considerazioni sopra esposte si deve pertanto ritenere che il ricorso per cassazione del custode deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore cassazionista munito di procura speciale nelle forme previste dall'art. 100 c.p.p., comma 1, (e avente il contenuto prescritto dall'art. 122 c.p.p.) ove il difensore del beneficiario, che non è investito dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti, per legge, al difensore dell'imputato e delle altre parti private, intenda esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per cassazione (v., fra le altre, Cass., Sez. 4^, 01.04.2004, p.o. in proc. Birolo). Dovendosi intendere per esercizio "in proprio" del diritto di impugnazione quello che scaturisce dal semplice mandato defensionale, a differenza del potere processuale che il difensore stesso sia chiamato ad esercitare nella qualità di procuratore speciale (Cass. Sez. 2^, 23.05.2006, n. 19978, rv. 234658). Conclusivamente, nella specie, il difensore del US dovendo far valere un diritto non proprio, doveva essere munito di procura speciale ai sensi degli artt. 99 e 100 c.p.p., avente il contenuto prescritto dall' art. 122 c.p.p.;
mentre il mandato rilasciato all'Avvocato Pucci a margine dell'atto di ricorso non ha quel contenuto.
3.3. - Ciò comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo fissare in Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non delineandosi cause che escludano la colpa nella proposizione del ricorso medesimo, alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 186/200 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009