Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
L'art. 29, terzo comma, della legge 13 giugno 1942 n. 794 consente alle parti del procedimento di difendersi personalmente senza l'assistenza di un difensore, ma soltanto nell'unico grado che si svolge dinanzi all'ufficio che ha emesso il decreto di comparizione di esse, mentre per il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza conclusiva è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale.
Commentario • 1
- 1. Onere del patrocinio e procedimento di nomina dell'amministratore di sostegnoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 febbraio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA UI S.n.c. in persona del legale rappresentante TE UI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la, CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difeso da sè stesso;
- ricorrente -
contro
NG OL;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Giudice di pace di PADOVA depositata il 12/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso dell'avv. Paolo Mangione, il Giudice di pace di AD, con decreto 18 gennaio 1966, ingiunse alla società in nome collettivo TE UI & C. e ad DR ZI, in solido tra loro, di pagare in favore del ricorrente la somma di lire 1.506.110 con gli interessi, a titolo di prestazioni professionali svolte dall'avvocato a vantaggio della società.
Contro il decreto, propose opposizione la società TE UI & C. Radicatosi il contraddittorio, la causa venne trattata con il rito speciale ex artt. 28 e 29 L. 13 giugno 1942, n. 794 e il titolare della società TE UI partecipò al giudizio personalmente.
Con ordinanza 11-12 luglio 1996, il Giudice di pace di AD, revocato il decreto ingiuntivo, liquidò in favore dell'avv. Paolo Mangione le somme di lire 1.606.100 per l'attività prestata nel procedimento monitorio davanti al ET di AD (con diritto di ripetere dal condebitore solidale DR ZI lire 843.000), e di lire 274.000 per la sua attività professionale conseguenziale all'emissione del decreto ingiuntivo pretorile, con gli interessi, l'IVA e la ritenuta previdenziale.
Contro l'ordinanza ricorre per cassazione personalmente UI TE, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società in nome collettivo TE UI 6 C. Non svolge attività difensiva l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente dichiara di partecipare o di costituirsi personalmente nel presente procedimento di cassazione, ai sensi dell'art. 29 comma 3 L. 13 giugno 1942, n. 794, e personalmente sottoscrive il ricorso.
È pur vero che l'art. 29 comma 3 L. 13 giugno 1942, n. 794, statuisce non essere obbligatorio il ministero del difensore. Ma la norma fa riferimento esclusivamente al procedimento speciale, che si svolge davanti al giudice adito per il processo, cui si riferisce il compenso per le prestazioni professionali contestate. La ragione è che si tratta di un procedimento speciale in unico grado, in cui i limiti del contendere sono rigidamente predeterminati, le formalità sono ridotte e l'assistenza tecnica non viene ritenuta necessaria, perché la decisione concerne esclusivamente l'accertamento di talune attività professionali e la liquidazione del compenso. Ma contro l'ammissibilità della partecipazione personale della parte al processo di cassazione, sia pure limitatamente alla fase di impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento di cui all'art. 29 L. n. 794 del 1942, sussistono due ragioni forti, intimamente connesse, di carattere sostanziale e formale. Anzitutto, il tecnicismo degli atti del giudizio di cassazione, sia con riguardo alla disciplina processuale, sia con riferimento al loro contesto sostanziale.
Quindi, la prevista necessità che nel procedimento di cassazione, a norma dell'art. 365 cod. proc. civ. , il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all'apposito albo (art. 33 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). L'esigenza della sottoscrizione si ricollega strettamente con l'iscrizione all'albo speciale dell'avvocato, che implica una autentica legittimazione con carattere esclusivo. Donde la sanzione della inammissibilità del ricorso sottoscritto dal difensore, che nel detto albo non sia iscritto.
Del resto, pronunziando in tema la giurisprudenza afferma che il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 29 L. 13 giugno 1942, n. 794 deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo speciale, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., ragion per cui è inammissibile il ricorso che sia stato sottoscritto dalla parte (Cass. , Sez. II, 16 agosto 1993, n. 8736;
si veda altresì Cass., Sez. I, 3 ottobre 1988, n. 5335). Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte non deve decidere sulle spese, non essendosi costituita la controparte.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999