Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1375
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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Massime1

L'art. 29, terzo comma, della legge 13 giugno 1942 n. 794 consente alle parti del procedimento di difendersi personalmente senza l'assistenza di un difensore, ma soltanto nell'unico grado che si svolge dinanzi all'ufficio che ha emesso il decreto di comparizione di esse, mentre per il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza conclusiva è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale.

Commentario1

  • 1Onere del patrocinio e procedimento di nomina dell'amministratore di sostegnoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 febbraio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1375
Data del deposito : 18 febbraio 1999

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