Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/2001, n. 8304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8304 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S1 8 304 /20 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO * Ogge to opposition: allu dichiuratique of SEZIONE PRIMA CIVILE fallimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 8811/99 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Dott. Giovanni Consigliere VERUCCI Cron.-APC6P Dott. Giuseppe MA BERRUTI Consigliere Rep. 296,0 Dott. Sergio Rel. Consigliere DI AMATO Ud. 26/01/2001 SPAGNA MUSSO - Consigliere Dott. NO ha pronunciato la seguente S ENTENZA CORTE SUPREMAC!CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio ND MARIA, NOCERA GRAZIA Ved. ND, nella dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3.000 # 19 GIU 2001 qualità di eredi di ND GIROLAMO, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliate in ROMA VIA TACITO 7, presso l'avvocato CORONATI RODOLFO, che le rappresenta e difende 1.1500 CANCE DEMARIA GIULIO, giusta procura unitamente all'avvocato in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO AUTOSERVIZI ND Snc di ND C., nonchè di ND GIROLAMO, ND MARIA, NOCERA 2001 GRAZI A, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONDOTTI 227 91, presso l'avvocato MARISA PAPPALARDO, rappresentati e difesi dall'avvocato DANILO ROSSO, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrenti
contro
AUTOSERVIZI GA di OR GA, ND NC UN;
intimati avverso la sentenza n. 1386/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 30/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente, l'Avvocato Pappalardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Torino, con sentenza del 17 feb- braio 1995, dichiarava il fallimento di ZI NO, MA AN e GI AN, quali soci illimita- tamente responsabili della s.n.c. Autoservizi AN di AN & C., già dichiarata fallita dallo stesso Tribunale con sentenza del 16 giugno 1994. I falliti proponevano opposizione, deducendo, per quanto ancora 2 - interessa, che ZI NO e MA AN, da un la to, e GI AN, dall'altro, erano receduti dal- la società con atti rispettivamente in data 30 marzo 1991 e in data 9 novembre 1991, resi opponibili ai ter- zi mediante annotazione nel registro delle società. Pertanto, essendo decorso oltre un anno dal loro reces- SO, contestavano la possibilità di estendere ad essi il fallimento. Il Tribunale di Torino, con sentenza dell'11 marzo 1997 rigettava l'opposizione. Avverso detta sentenza proponevano appello ZI NO e MA AN. La Corte di appello di Torino disponeva l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti di GI AN e per esso, nel frattempo deceduto, nei confronti dei suoi eredi. Le appellanti, agendo anche nella qualità di eredi del defunto, proce- devano ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro erede, NC NO AN, che si CO- stituiva aderendo alle loro istanze. La Corte di Torino, con sentenza del 30 dicembre 1998, riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 1. fall., in relazione alla prevista possibilità di dichiarare il fallimento del socio anche oltre un anno dal suo reces- SO, e rigettava l'appello. 3 Avverso detta sentenza ZI NO e MA Or- lando, in proprio e nella qualità di eredi di GI AN, propongono ricorso per cassazione deducendo un motivo. Il fallimento della s.n.c. Autoservizi AN di AN & C. nonché dei soci illimitatamente respon- sabili ZI NO, MA AN e GI AN resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Si deve anzitutto respingere l'eccezione di inam- missibilità del ricorso di ZI NO e MA Orlan- do, nella qualità di eredi di GI AN, solle- vata dal controricorrente fallimento in base all'assun- to che le predette nel giudizio di appello non si erano costituite anche nella qualità di eredi. L'assunto, CO- me emerge dalla narrativa che precede e dagli atti di causa, è infondato poiché le appellanti avevano esegui- to l'ordine di integrazione del contraddittorio e si erano contestualmente costituite anche nella qualità di eredi del defunto GI AN. Nel merito il ricorso è fondato;
infatti, con esso è stata dedotta la violazione dell'art. 10 1. fall. e l'illegittimità costituzionale del successivo art. 147 e, d'altro canto, nelle more del presente giudizio la Corte costituzionale, con sentenza n. 319 del 21 luglio 2000, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 147 1. 4 fall., nella parte in cui prevede che il fallimento di soci a responsabilità illimitata possa essere dichiara- to dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Inoltre, poiché nella specie le date dei recessi indicate dalle odierne ricorrenti sono state positivamente accertate da en- trambi i giudici di merito, questa Corte deve decidere : nel merito e revocare il fallimento di ZI NO, MA AN e GI AN. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P Q M
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il fallimento di ZI NO, MA AN e GI AN;
compensa le spese di giudizio. 40000 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 230'000 26 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente AlfreddHedefor Sergio Di Amato Sergio Di Amato DEPOSITATA IN CANCELLERIA flare to mon 19 GILL 2001 Амого IL CANCEL FUE Oggi, Mari ི་