Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 2
La facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione è limitata al solo imputato, dovendo tutti gli altri soggetti processuali avvalersi, per la interposizione del predetto gravame, dell'intervento di un difensore iscritto nello speciale albo della Corte di cassazione. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso personalmente presentato, nell'ambito del procedimento incidentale promosso per la impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo, da un soggetto, estraneo al procedimento principale, che accampava il suo diritto di terzo alla restituzione della cosa, oggetto del provvedimento cautelare reale).
In tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, il difensore di colui che, essendo estraneo al procedimento principale, voglia far valere il suo diritto alla restituzione della cosa sequestrata, necessita, ai fini del conferimento della relativa rappresentanza e tutela (al pari del difensore delle parti private diverse dall'imputato), di procura speciale. Detta procura, a meno che nell'atto sia espressa diversa volontà, si presume conferita per un solo grado del procedimento, come si desume , non solo dai principi generali in materia, ma anche dalla mancanza di una specifica norma che equipari, sul punto, il citato soggetto all'imputato. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore di persona che assumeva aver diritto alla restituzione della cosa assoggettata a sequestro preventivo, osservando che detto difensore non aveva ricevuto specifica procura , ritualmente conferita con esplicito richiamo a tale mezzo di impugnazione, ne' procura relativa ad ogni stato e grado del procedimento).
Commentario • 1
- 1. Il momento consumativo del reato di cessione di sostanze stupefacentiAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 23 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/1999, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 9/2/99
1. Dott. Renato Calabrese Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuliana Ferrua " N.711
3. Dott. Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aniello Nappi " N.47724/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da De EN NA
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara il 6/11/98. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione
Con decreto 6/11/98 il Gip presso il Tribunale di Pescara - nel corso di un procedimento a carico di TI NF, indagato per i reati di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv, 476 e 485 c.p. (capo A) ; 61 n.2, 81 cpv, 2621 c.c. (capo B) ; 81 cpv, 640, 61 n. 11 (capo C ) - disponeva il sequestro preventivo del credito di lire 208.939.527, vantato nei confronti della Telecom Italia dalla ditta Pubblitel ovvero dalla Telecom Italia dalla ditta Pubblitel ovvero dalla Teleservice s.a.s. o Telegestioni s.r.l. in virtù dei rapporti contrattuali intercorsi con la Servizi Audiotel s.r.l., persona offesa.
L'istanza di riesame avanzata da De EN GI - legale rappresentante della Pubblitel s.r.l., avente diritto alla restituzione - veniva respinta dal Tribunale con ordinanza 9/2/99 la quale è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dalla predetta, personalmente nonché dal di lei difensore, per violazione di norme processuali e mancanza di motivazione.
Il gravame è inammissibile osservandosi quanto segue. Anche a volere riconoscere alla persona che avrebbe diritto alla restituzione la qualifica di parte nel limitato ambito del procedimento incidentale di cui agli art. 324 e 325 c.p.p., diretto alla verifica della legittimità di un provvedimento di sequestro, è peraltro da escludersi che la stessa sia legittimata a proporre personalmente ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza confermativa dell'imposizione: invero la clausola derogativa alla regola generale della necessità dell'assistenza tecnica di cui all'art. 613 c. 1 cp.p.p. - "salvo che la parte vi provveda personalmente" - va collegata al primo comma dell'art. 571 cp.p. il quale conferisce solo all'imputato una siffatta facoltà e pertanto intesa come di questa meramente ricognitiva. (per un'affermazione conforme con riguardo alla situazione, al proposito analoga, della persona offesa: Cass. S.U. 16/12/98 n. 000 24). D'altro canto il difensore di colui che avrebbe diritto alla restituzione necessita al fine della relativa rappresentanza e tutela, al pari di quello delle parti private diverse dall'imputato, di procura speciale la quale, a meno che nell'atto sia espressa volontà diversa, si presume attribuita per un solo grado del procedimento: ciò si ricava dai principi generali in materia nonché dall'assenza di specifica norma che equipari sul punto il citato soggetto all'imputato; in particolare va segnalato che, mentre l'art.101 c.p.p. per la nomina del difensore della persona offesa richiama quanto disposto per l'imputato, una previsione del genere non è stata operata per l'avente diritto de quo.
A quanto esposto consegue che il difensore di quest'ultimo per proporre ricorso per Cassazione deve essere munito della menzionata procura, ritualmente conferita con specifico richiamo a tale impugnazione o quantomeno ad "ogni stato e grado del procedimento":
poiché nel caso in esame di codesto atto non v'è traccia, anche il gravame del difensore si palesa inammissibile.
S'impone pertanto declaratoria in tal senso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale si stima equo fissare in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di lire 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999