Sentenza 21 giugno 2000
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 613 cod. proc. pen., secondo la quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale dell'impugnazione, che la norma di cui all'art. 571, comma primo, stesso codice riconosce al solo imputato. E invero una simile disposizione, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali che, diversi dall'imputato, non risultano in essa contemplati. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto personalmente da custode di cose sequestrate).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/06/2000, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Giuseppe Consoli Presidente
1. Dott. Brunello Della Penna Componente
2. Dott. Domenico Mauro Losapio Componente
3. Dott. Luciano Di Noto Componente
4. Dott. Mariano Battisti Componente
5. Dott. Giovanni de Roberto Componente
6. Dott. Pietro Sirena Componente
7. Dott. Giovanni Canzio Componente
8. Dott. Aniello Nappi Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NA RR, avverso l' ordinanza 7 luglio 1999 del Tribunale di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo. Letti gli atti, l' ordinanza denunciata ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vito Monetti, che ha concluso per l' annullamento con rinvio dell' ordinanza impugnata. IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto sottoscritto personalmente NA RR ricorre per cassazione contro l' ordinanza 7 luglio 1999 con la quale il Tribunale di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, decidendo sull' "opposizione" volta a conseguire una maggior somma rispetto a quella liquidata dal Pretore di Alcamo con provvedimento del 16 gennaio 1999, per spese di custodia relative all' autovettura Wolkswagen Golf, con targa TP 290571, custodia protrattasi dal 16 maggio 1988 al 14 gennaio 1998, rideterminava la misura del compenso e confermava la dichiarazione di prescrizione del diritto alle somme richieste per il periodo dal 16 maggio 1988 al 14 gennaio 1993. Il ricorrente ha articolato tre ordini di motivi.
Con il primo denuncia violazione dell' art. 2948, n. 4, c.c. non trovando applicazione, con riferimento al custode sequestratario penale, il precetto ora ricordato. In effetti, si sostiene, il rapporto che si instaura con tale soggetto non è assimilabile ad un mero rapporto obbligatorio, svolgendo il custode una funzione di ausiliario del giudice, investito di un pubblico servizio;
con la conseguenza che il diritto al compenso non può essere qualificato quale diritto alla retribuzione. E, nonostante la legge determini l' indennità di custodia "in ragione di giorno", non è sostenibile inferirne che il diritto "scada di giorno in giorno", maturando il diritto stesso giornalmente, cosicché la prescrizione non potrebbe operare se non dalla scadenza del rapporto di deposito. Il riferimento giornaliero avrebbe, dunque, la funzione di determinare una misura valida per il calcolo del compenso, senza da ciò far dipendere la prescrizione di quanto maturato in pendenza del rapporto.
Con il secondo lamenta erronea applicazione di legge relativamente all' entità del compenso liquidato, non essendo stato lo stesso commisurato alle tariffe predisposte dall' A.C.I.
o da organismi similari, in quanto rispondenti agli usi locali. Più in particolare, sarebbe stato disatteso il dictum della Corte costituzionale che, con sentenza n. 230 del 1989, ebbe a riconoscere la legittimità della liquidazione operata secondo le tariffe vigenti e gli usi locali.
Con il terzo motivo deduce, infine, mancanza di motivazione circa la liquidazione di una somma inferiore a quella corrispondente all' indennità giornaliera stabilita dalle tariffe prefettizie.
2. Il ricorso, assegnato alla Terza Sezione Penale, è stato rimesso alle Sezione unite a norma dell' art. 618 c.p.p. per risolvere un duplice contrasto giurisprudenziale. L' uno concernente sia l' autorità competente ad adottare il provvedimento di liquidazione sia la procedura da seguire;
l' altro l' applicabilità al diritto al compenso spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale della prescrizione "breve" di cui all' art. 2948., n. 4, c.c.
3. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall' interessato.
È noto che, alla stregua dell' ormai costante giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all' art. 613 c.p.p., stando alla quale, l' atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all' albo speciale della Corte di cassazione, salvo che la "parte" non vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proporre impugnazione personalmente che l' art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato;
una simile disposizione, infatti, configurandosi come deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali che, diversi dall' imputato, non risultano in essa contemplati (cfr., nello specifico, ex plurimis, Sez. II, 7 marzo 1997, Egitto;
Sez. IV, 3 dicembre 1999, Teresi e, più in generale, Sez. un., 16 dicembre 1998, Messina).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, considerata la pressoché costante giurisprudenza in tema di legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione, assolutamente trascurata dall' NA (cfr. la sentenza costituzionale n. 186 del 2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire un milione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2000.
Depositato in cancelleria il 13 luglio 2000.