Sentenza 16 dicembre 1998
Massime • 3
La disposizione di cui alla prima parte dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale, è consentito alla <
La persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso un decreto di archiviazione personalmente sottoscritto dalla persona offesa).
Qualora il ricorso per cassazione sia sottoscritto, non in proprio, dal difensore della persona offesa iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., l'impugnazione è ammissibile, potendo la nomina essere fatta con l'osservanza delle semplici formalità previste dall'art. 101, comma 1, in relazione all'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., vale a dire mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata; il conferimento di procura speciale nelle forme previste dall'art. 100, comma 1, cod. proc. pen. è infatti necessario solo nel caso in cui il difensore della persona offesa, che non è investito dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti per legge al difensore dell'imputato e delle altre parti private, intenda esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/12/1998, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Componente 24.11.99
Dott. Giovanni PIOLETTI Componente Sentenza n. 24
Dott. Bruno FOSCARINI Componente R.G. n. 18121/99
Dott. Mauro D. LOSAPIO Componente
Dott. FR MORELLI Componente
Dott. Renato FULGENZI Componente
Dott. Adalberto ALBAMONTE Componente
Dott. Giovanni CANZIO Componente
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da PI FR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 13 gennaio 1999 della corte d'appello di Palermo;
Visti gli atti la sentenze impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del cons. Renato Fulgenzi;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Umberto Toscani, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori del ricorrente, avv. Armando Zampardi del foro di Palermo e avv. Giuseppe Gianzi, del foro di Roma, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Osserva
Con sentenza in data 3.10.96 il giudice per le indagini preliminari di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava PI FR colpevole di concorso in rapina pluriaggravata (artt. 110, 112, 628 terzo comma n. 1, 61 n. 7 cod. pen., 7 D.L. 13.5.91 n. 152, conv. in L. 12.7.91 n. 203) e sequestro di persona, assolvendolo dall'imputazione di porto e detenzione di armi.
Appellante l'imputato ed il pubblico ministero, il giudice del gravame riteneva integrati anche i reati concernenti le armi, rideterminando la pena;
tale decisione veniva tuttavia annullata dalla Corte di cassazione, su ricorso dell'imputato, per vizio della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità.
La diversa sezione della Corte d'appello di Palermo cui in sede di rinvio, era stato assegnato il processo, rigettava l'appello dello PI e, in accoglimento del gravame del pubblico ministero, dichiarava l'imputato colpevole anche dei delitti in materia di armi già esclusi in primo grado, aumentando conseguentemente la pena.
La Corte di merito, in sintesi, riteneva fondata l'ipotesi accusatoria secondo la quale lo PI, esponente della famiglia della CE, aveva concorso nell'organizzazione di una grossa rapina ai danni della Direzione delle Poste di Palermo suggerendo l'azione criminosa ed ottenendo dai responsabili del "mandamento" mafioso, nella cui zona di influenza l'ufficio postale si trovava, l'autorizzazione alla commissione del delitto;
basava le proprie conclusioni essenzialmente sulle dichiarazioni dei coimputati ER EL e ER RC, che avevano collaborato con la giustizia, alle quali avevano dato riscontro individualizzante le ulteriori propalazioni provenienti da altro coimputato, tale AN NO, nonché l'esito di alcune intercettazioni effettuate presso la casa circondariale ove i due ER erano ristretti;
ribadiva quindi - così confermando la precedente statuizione di secondo grado che, con riferimento ai concorrenti nel reato, aveva superato anche sullo specifico punto il vaglio di legittimità - l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti concernenti le armi e negava il riconoscimento delle attenuanti generiche, osservando che l'incensuratezza dello PI cedeva "di fronte al suo accertato spessore criminale desumibile dal suo inserimento nel sodalizio mafioso con un ruolo di vertice e dall'essersi concretamente adoperato per rafforzare l'articolazione criminale di cui faceva parte mediante il provento della rapina".
Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando: in via principale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità per il concorso nella rapina;
osserva in proposito il ricorrente come dalla valutazione unitaria degli elementi di prova si rilevi che le dichiarazioni dei coimputati non siano coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione e che i contrasti da esse evidenziati non assicurino alla chiamata in correità un grado di affidabilità tale da superare l'alone di sospetto connaturato alla sua provenienza:
in via subordinata, vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei delitti concernenti le armi, violazione dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, ancora vizio della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche;
osserva il ricorrente, con specifico riferimento alla dedotta violazione di legge (motivo in relazione al quale è stata disposta la rimessione alle sezioni unite), che l'aggravante prevista dalla norma di cui denuncia la violazione non può ritenersi sussistente in quanto incompatibile con la ritenuta appartenenza all'associazione per delinquere, sul presupposto della quale è stata affermata la sua colpevolezza quale concorrente nella rapina.
La sesta sezione penale di questa Corte, investita del ricorso, ha rilevato che i giudici di merito, a fondamento sia del giudizio di responsabilità del ricorrente nel delitto di rapina che della sussistenza della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. 152/91, avevano valorizzato la circostanza dell'appartenenza dell'imputato a sodalizio mafioso, cui i proventi del reato erano almeno in parte destinati;
osservava che si riproponeva, dunque, la questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, della compatibilità della predetta circostanza, contestata con riferimento ai reati fine, con l'adesione dell'imputato ad un'associazione per delinquere (e ciò ancorché tale adesione risultasse oggetto, come nel caso di specie, di diverso procedimento penale); rimetteva pertanto la decisione alle sezioni unite.
Va preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata non ha affrontato in alcun modo la questione concernente la configurabilità, nella specie, dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (contestata, come si deduce dalla lettura del capo d'imputazione e della sentenza di primo grado, sotto il profilo dell'agevolazione del sodalizio mafioso, cui almeno parte dei proventi della rapina erano destinati); ciò in quanto essa non ha formato oggetto di specifica doglianza nei motivi di appello, con i quali l'attuale ricorrente aveva lamentato l'erroneità dell'affermazione della sua penale responsabilità, l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. (con riferimento al reato satellite di sequestro di persona) ed il diniego delle attenuanti generiche.
Ciò malgrado, la sezione remittente ha ritenuto di essere stata ritualmente investita della predetta questione, pur non dedotta in appello, in quanto la negazione, da parte dello PI, del suo concorso nella rapina aggravata sotto il profilo della sua totale estraneità al sodalizio mafioso ha coinvolto, in quanto essenzialmente connesso, anche il collegato profilo dell'applicabilità dell'aggravante ad un soggetto aderente al sodalizio mafioso.
La tesi non può però essere accolta (onde il motivo di gravame che tale questione prospetta va dichiarato inammissibile) perché è in contrasto con l'orientamento costante di questa Corte (da ultimo, SS UU. 30.6.99, Piepoli, rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, primo comma cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (artt. 581, 1° co, lett. e) e 591, 1° co., lett. c) cod. proc. pen.) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, 3° co., nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e, come rileva la più recente dottrina, costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.
Come già accennato, le censure svolte in via principale dalla difesa di FR PI attengono al dedotto vizio di manifesta illogicità della sentenza con riguardo: alla valutazione di attendibilità intrinseca di EL ER, "fortemente incrinata" dal mendacio consistito nell'autodefinirsi "uomo d'onore" e dai motivi di risentimento e acrimonia che costui nutriva nei confronti del ricorrente;
al fatto che, pur avendo la polizia tenuto il ER per circa un anno costantemente sotto controllo, mediante pedinamenti e intercettazioni telefoniche, neppure uno degli incontri e contatti telefonici che costui avrebbe avuto con lo PI per coordinare l'impresa criminosa aveva mai costituito oggetto di segnalazione;
alla circostanza che, secondo quanto dichiarato da ON AN, altro collaboratore di giustizia, il ER si era rivolto a lui perché con PI non intendeva incontrarsi a causa dei pessimi rapporti esistenti tra di loro, sicché i contatti con OR UC per l'autorizzazione alla rapina non si erano svolti attraverso lo PI ma erano passati attraverso il Di LI prima, e il AN, poi, nella loro qualità di "reggenti" della famiglia della CE;
alla circostanza che il messaggio inviato dal ER al ricorrente, per indurlo a procurargli un incontro in carcere con EF GA serviva a preordinare una falsa accusa nei confronti dello PI, risultando da altra intercettazione ambientale come il ER fosse consapevole dell'esistenza di microspie all'interno della sala colloqui del carcere;
al fatto che tutti i contatti, antecedenti e successivi alla rapina, avevano avuto luogo soltanto tra il ER, il AN e il OC, mentre allo PI non poteva imputarsi alcuna condotta penalmente apprezzabile nella vicenda.
Premesso che la sentenza impugnata, pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, sembra avere sufficientemente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità, anche il motivo suesposto va dichiarato inammissibile, perché esula dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (SS.UU. 30.4.97, Dessimone) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore -a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. cit.). Inammissibili sono, infine, anche il secondo e il quarto motivo di gravame.
Che alcuni coimputati, nonché il collaborante AN, abbiano parlato di armi finte, che EL ER non abbia mai detto di aver utilizzato nella rapina le armi rinvenute presso di lui, che RC ER abbia parlato dell'impiego di una GN 357 munita di silenziatore (mentre tale dispositivo sarebbe applicabile solo alle pistole automatiche) sono circostanze sulle quali la sentenza si è soffermata (p. 25 s.) con affermazioni immuni da vizio logico.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, corretto appare il rilievo secondo cui l'incensuratezza del ricorrente non lo rendeva meritevole delle stesse, "di fronte al suo accertato spessore criminale, desumibile dal suo inserimento nel sodalizio mafioso con un ruolo di vertice e dell'essersi concretamente adoperato per rafforzare l'articolazione criminale di cui faceva parte mediante il provento della rapina".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1999.
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 1999.