Sentenza 18 ottobre 2000
Massime • 1
Il ricorso avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 12 Legge 30 luglio 1990, n. 217, introduce un procedimento incidentale a cui sono applicabili tutte le regole del processo penale e, fra queste, anche quella che prescrive la necessaria rappresentanza da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato, per proprio conto e nel proprio interesse, da un avvocato non cassazionista).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2000, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 18/10/2000
Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere N. 3839
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere N. 3278/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Francesco Bracciani, difensore di PI AN;
avverso il decreto del Tribunale di Torino in data 5.11.1999 di liquidazione delle spese per la difesa in procedimento con imputato ammesso al gratuito patrocinio;
Visti gli atti, il decreto e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Giangiulio Ambrosini;
Visto il parere scritto del P.G. presso questa Corte, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino con decreto 5.11.1999 - decidendo ex art. 12, c. 4, l. 217/90 sul ricorso proposto dall'avv. Francesco Bracciani
avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale del riesame in data 19.2.1998 nel procedimento penale a carico di PI AN (ammesso al gratuito patrocinio) - accoglieva parzialmente il ricorso stesso liquidando la somma di lire 855.000 a titolo di onorari, oltre IVA e CPA, nonche le somme di lire 72.000 a titolo di rimborso spese e di lire 85.000 a titolo di rimborso forfettario sulle spese generali.
Avverso il decreto ricorre in proprio l'avv. Bracciani, non iscritto nell'albo speciale di questa Suprema Corte, per violazione dell'art.12, c. 1, l. 217/90 in quanto sarebbe precluso al giudice sindacare ciò che ha formato oggetto di esame e studio da parte del difensore, o che è costituito da attività svolte fuori studio (come l'accesso al carcere).
Si duole, inoltre, della mancata liquidazione dei diritti e spese relativi alla procedura instaurata davanti al Tribunale avverso il decreto di liquidazione dei compensi, essendo stato comunque il suo ricorso parzialmente accolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione concernente la legittimazione ad agire in proprio da parte del ricorrente appare pregiudiziale rispetto alla questione relativa alla ricorribilità del provvedimento.
2. L'art. 12 l. 30.7.1990, n. 217 disciplina la liquidazione dei compensi al difensore del soggetto (imputato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria) che sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, da parte dell'autorità procedente.
Il relativo decreto è emesso al termine di ogni fase o grado del procedimento dal giudice in sede penale. Il ricorso avverso il decreto di liquidazione (o che nega la liquidazione stessa) appartiene egualmente alla competenza del giudice penale secondo il disposto del comma 4. Il riferimento da parte del successivo comma 5 alla procedura prevista dall'art. 29 l. 13.6.1942, n. 794, non comporta deroga a tale competenza, riguardando esclusivamente le modalità di trattazione del ricorso.
3. Ciò premesso e considerata la natura civilistica della controversia instaurata dal difensore in ordine al decreto di liquidazione (o di diniego) del compenso emesso dal giudice penale, si deve comunque rilevare che, pur nella specificità della procedura di cui alla l. 327/90, sono applicabili ad essa le regole generali che presiedono il processo penale. Si tratta, infatti, ad avviso di questa Corte, di un procedimento incidentale - così come in numerosi casi previsti dall'ordinamento - che segue per attrazione le regole processuali penali.
4. L'assunto comporta l'inammissibilità del ricorso presentato da un difensore, sia pure di se stesso, non iscritto (per sua espressa dichiarazione) all'albo speciale della Corte di Cassazione, a norma dell'art. 613 c.p.p.. 5. Vero è che il ricorso "in proprio", in questa situazione, può essere considerato alla stregua di quello proposto dal quisque de populo, che si duole di una decisione alla quale è direttamente interessato in quanto incide sui suoi diritti.
Le Sezioni unite di questa Suprema Corte (16.12.1998, Messina), con riferimento al caso del ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente dalla persona offesa, avverso il decreto di archiviazione, hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso stesso in violazione dell'art. 613 c.p.p.. L'affermazione ha più ampio rilievo rispetto al caso deciso in concreto e si pone come regola di carattere generale, sulla base del principio della tassatività delle impugnazioni. Tale principio, che ha valenza non soltanto oggettiva, ma anche soggettiva, dettato dall'art. 568, c. 3, c.p.p., impone che "il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce".
7. Nel caso in esame - ricorso avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - l'art. 12, c. 4, l. 217/1990 non individua il soggetto cui è conferito il diritto al ricorso per cassazione.
A ben vedere, anzi, la norma all'apparenza non sembra consentire neppure tale ricorso. Sul punto, peraltro, esiste contrasto giurisprudenziale, affermandosi da un lato (sez. VI, 12.1.1996, Somi, RV 204.157) che l'ordinanza sulla richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura decisoria contro il quale non è previsto nell'ordinamento nessuno specifico mezzo di impugnazione;
dall'altro (sez. I, 6.3.1997, Congiu, RV 207.238) che il ricorso non è ammissibile non essendo previsto dalla legge.
Anche ammesso in linea teorica - il che dovrebbe essere concretamente verificato aderendo all'uno piuttosto che all'altro degli orientamenti giurisprudenziali menzionati o sottoponendo la decisione del contrasto alle Sezioni unite - che il provvedimento ex art. 12, c. 4, l. 327/1990, sia ricorribile per cassazione, quel che è certo
è che dal dettato normativo non si evince quale soggetto sia eventualmente legittimato al ricorso. Onde si deve concludere, nell'assenza di dati normativi, che unico ipotetico soggetto legittimato al ricorso è il difensore (purché iscritto all'albo speciale della cassazione) della persona interessata. Nella specie il ricorrente, non legittimato al ricorso in proprio in quanto sprovvisto della qualità di patrocinatore dinanzi a questa Corte - come si è detto - non lo è neppure in quanto semplice interessato.
8. Parafrasando la sentenza delle Sezioni unite prima citata, si deve aggiungere che, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 613, c. 1, c.p.p., secondo cui davanti alla Corte di cassazione "le parti sono rappresentate dai difensori", qualora si ritenesse che al patrocinatore (non iscritto all'albo speciale della Cassazione), nel regime a spese dello Stato del non abbiente, fosse consentito sottoscrivere personalmente l'atto di ricorso, dovrebbe essere allo stesso attribuito anche il diritto di partecipare personalmente al giudizio di legittimità nel caso in cui fosse privo di difensore. Il che è precluso dalla legge che richiede, appunto, la partecipazione al giudizio di cassazione soltanto degli avvocati iscritti all'apposito albo.
9. Per le ragioni fin qui evidenziate il ricorso si appalesa inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerata la pretestuosità del ricorso a fronte della qualità del ricorrente nel contesto normativo vigente, anche al pagamento della somma, che si reputa equo determinare in lire 500.000, alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001