Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4824 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P OL TAL LA CORTE S RE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 9660/99 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Cron. 10895 Dott. Florindo Consigliere - MINICHIELLO Rep. Consigliere Ud.30/11/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ZI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI, che lo rappresenta e difende ANGELOZZI unitamente all'avvocato PERRI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 105/98 del Tribunale di PAOLA, *2001 depositata il 21/05/98 R.G.N. 425/97; 4649 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Paola, con sentenza del 21 maggio 1998, ha confermato il provvedimento di estinzione del giudizio adottato dal locale Pretore sulla domanda con la quale ZI LI aveva chiesto la condanna dell'INPS alla riliquidazione della pensione, in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.495/93 e n.240/94. Contro questa sentenza il LI ha proposto ricorso con due motivi. L'INPS non si è costituito. Motivi della decisione Il ricorrente, denunciando, con il primo motivo, violazione dell'art.1 decreto legge 28 marzo 1996 n.166, con riferimento agli artt. 24 e 38 Costituzione, e, con il secondo motivo, vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver applicato una norma al vaglio della Corte costituzionale per gli evidenti profili di illegittimità costituzionale da cui risulta affetta. Osserva, preliminarmente, la Corte che il ricorso, notificato a mezzo del servizio postale, deve essere dichiarato inammissibile per la mancanza in atti dell'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dall'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982 n.890. Invero, per insegnamento consolidato (per tutte, vedi Cass. 29 marzo 1995 n.3764, 4 febbraio 1999 n.965), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto mediante raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario;
e la prova di tale consegna - alla cui data (invece che a quella di spedizione) bisogna fare riferimento anche ai fini della verifica della tempestività dell'atto notificato - è offerta solo dall'avviso di ricevimento, la cui mancata allegazione all'originale implica, perciò, l'inesistenza della notifica (restando conseguentemente esclusa ogni possibilità di una sua rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.) e impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione nel caso in cui ( come nella specie) il destinatario non si sia costituito. 3 Data la mancata costituzione dell'INPS, non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese Così deciso in Roma il 30 novembre 2001 вите Милино Il Presidente Il Cons.estensore си folellulott Лисе lle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelle 4APK oggi.. IL CANCELLIERE Julie I D A 0 , S 1 3 S O 3 . L A 5 T L T , R O . A B A ' S N I L E L D P 3 E S 7 A I D - T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A S M I E D I G A E A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G S L E D E L R E O D