Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
Qualora, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall'art.6 della legge 7 agosto 1997 n.267, sia stata disposta la citazione di soggetti indicati nell'art.513 c.p.p., i quali si siano in precedenza avvalsi della facoltà di non sottoporsi ad esame dibattimentale, debbono trovare applicazione, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 2 novembre 1998 n.361, le regole dettate per l'esame dei testimoni dall'art.500, commi 2 bis e 4, c.p.p., le quali presuppongono, tra l'altro, l'avvenuta presentazione, ai sensi dell'art.468, comma 1, c.p.p., della lista delle persone da esaminare, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame (c.d."capitolazione"). L'effettuazione, quindi, ad opera delle parti, della contestazione dei singoli contenuti narrativi delle precedenti dichiarazioni, quali richiamate nella "capitolazione", consente, salvaguardando la garanzia del contraddittorio, il recupero probatorio delle suddette dichiarazioni, alle ordinarie condizioni previste dal citato comma 4 dell'art.500; ragion per cui, ove trattisi di dichiarazioni rese da più soggetti, la loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento le rende idonee ad essere valutate nel loro complesso come prova dei fatti in esse affermati, senza che in contrario possa operare il divieto, contenuto nel comma 5 del summenzionato art.6 della legge n.267/1997, di considerare come elementi di riscontro le dichiarazioni predibattimentali di cui fosse stata data lettura ai sensi dell'art.513 c.p.p.nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della stessa legge n.267/1997. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C., in accoglimento di ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio la sentenza della corte di merito la quale aveva assolto taluni imputati sulla base, essenzialmente, del rilievo che a loro carico risultavano soltanto dichiarazioni accusatorie di soggetti i quali, avvalsisi in precedenza della facoltà di non rispondere, avevano perseverato in tale atteggiamento anche a seguito della nuova citazione disposta ai sensi dell'art.6, comma 3, della legge n.267/1997, di tal che, ostandovi il divieto di cui al comma 5 del medesimo articolo, dette dichiarazioni non avrebbero potuto riscontrarsi fra loro ed assurgere quindi al rango di prova piena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 11374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11374 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACRÌ VA Presidente del 25/06/1999
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 673
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 08909/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di CATANZARO nei confronti di:
OL LV N. IL 19.06.1948
PROCOPIO VITTORIO N. IL 19.01.1948
PROCOPIO DOMENICO N. IL 16.02.1918
PROCOPIO DOMENICO N. IL 04.07.1964
2) SG VA N. IL 19.09.1967
3) PROCOPIO VITTORIO N. IL 19.01.1948
4) PROCOPIO DOMENICO N. IL 16.02.1918
5) PROCOPIO DOMENICO N. IL 04.07.1964
avverso sentenza del 17.09.1998 CORTE APPELLO di CATANZARO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. GIUSEPPE FEBBRARO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Catanzaro ed il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati CO VI, CO ME - classe 1918 - CO ME - classe 1964 - e RÒ OV Uditi i difensori Avv. ES Statiano del foro di Catanzaro per CO ME cl. 1964 il quale chiede l'accoglimento del ricorso del suo assistito ed il rigetto di quello del Procuratore Gen.le;
avv. Ernesto D'Ippolito del foro di Cosenza per PO SA, il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del P.G. ed, in via subordinata, il suo rigetto;
avv. Nino Gimigliano del foro di Catanzaro per PO e RÒ chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del P.G. ed accogliersi il ricorso di RÒ OV;
avv. Antonio Cersosimo del foro di Catanzaro per CO VI e CO ME, classe 1918, il quale chiede il rigetto del ricorso del P.G. e l'accoglimento dei ricorsi dei suoi assistiti. Il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 15.1.97 dichiarava, per quanto qui interessa:
CO VI, CO ME (classe 1918), CO ME (classe 1964) colpevoli del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione per delinquere di tipo mafioso - capo 51 della rubrica), nonché il CO VI colpevole anche di tutta una lunga serie di reati di detenzione e porto illegale di armi, munizioni ed esplosivi e di delitti di estorsione tentati o consumati in danno di imprenditori in territorio di Soverato;
CO ME (cl. '64) colpevole anche di una serie di estorsioni in concorso con il detto CO VI;
CO ME (cl. '18) anche di concorso con il CO VI nel delitto di estorsione indicato nel capo 34) della imputazione, in danno di LE ES.
Dichiarava, altresi', PO SA colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 2), 3) e 4) della rubrica (detenzione illegale di un detonatore, di armi comuni da sparo e munizioni, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, e ricettazione di dette armi e munizioni) nonche' del delitto di favoreggiamento personale continuato (artt. 378 e 81 cpv c.p.), così derubricato il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa originariamente contestato al PO al capo 51) dell'imputazione. Il Tribunale condannava così, ritenuta la continuazione dei reati, CO VI alla pena di anni 18 di reclusione e L.
8.000.000 di multa;
CO ME (cl. '18) ad anni 8 di recl. e L.
3.000.000 di multa;
CO ME (cl. '64) ad anni 12 di recl. e L.
5.000.000 di multa;
PO SA, operata la riduzione ex art. 442 c.p.p., alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione e L.
6.500.000 di multa per i reati di cui ai capi 1), 2), 3) e 4) (detenzione illegale e ricettazione di armi e munizioni) nonche' alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione per il reato di favoreggiamento personale continuato.
Lo stesso tribunale, infine, assolveva SG OV perché il fatto non costituisce reato dal delitto di favoreggiamento personale, così qualificato il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa originariamente contestatogli;
nonché, per quanto interessa in questa sede, il CO VI in relazione alla detenzione ed al porto illegale di una pistola, reato contestatogli al capo 23) della rubrica.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 17 settembre 1998, in riforma della sentenza del Tribunale, appellata dal P.M. e dagli imputati:
- dichiarava RÒ OV colpevole del reato di cui all'art. 378 c.p., così come ritenuto dal giudice di primo grado, e CO
VI anche del delitto di cui al capo 23), dal quale era stato assolto;
- concedeva prevalenti attenuanti generiche a PO SA, CO ME (classe '18) e SG OV,
- escludeva l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 c.p. nei confronti di CO ME (cl. '18) e di CO ME (cl. '64);
- assolveva CO VI e CO ME (cl. '64) per non aver commesso il fatto da un certo numero di estorsioni tentate o consumate per le quali avevano riportato condanna in primo grado e, precisamente, il primo degli episodi di cui ai capi 53), 55), 57), 58), 59), 60), 62), 63), 64) e 65) ed il secondo da quelli di cui ai capi 53), 55), 56), 57), 59), 60), 62), 63), 64) e 65);
- assolveva CO ME (cl. '18) dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 51) per non aver commesso il fatto e, quindi,:
Condannava SG OV per favoreggiamento personale alla pena di mesi 6 di reclusione e cosi' rideterminava la pena nei confronti degli altri imputati:
per CO VI in anni 15 di reclus. e L.
5.000.000 di multa;
per CO ME (cl. '64) in anni 9 di reclus. e L.
3.500.000 di multa;
per CO ME (cl. '18) in anni 3, mesi 4 di reclus. e L.
1.500.000 si multa;
concedeva, infine, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna al PO ed allo SG.
L'indagine da cui sono scaturiti i fatti per cui il processo trae origine dalle incessanti ricerche effettuate per giungere alla cattura di CO VI, da molti anni latitante essendo stato condannato per omicidio ed altri gravi reati e nei cui confronti erano stati emessi provvedimenti di custodia cautelare sempre per omicidio, il quale - secondo gli inquirenti - aveva intrapreso durante la latitanza un'ampia attivita' estorsiva in danno di imprese che gestivano l'esecuzione di lavori pubblici nel territorio di Soverato.
Attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali si aveva conferma di tali illecite attivita' e si giungeva a localizzare il latitante che veniva tratto in arresto il 24.10.94 in Milano. Disposta una serie di perquisizioni, gli inquirenti scoprivano un covo attribuito a nascondiglio del CO in una zona montana di Satriano ed un nascondiglio blindato, occultato dietro una parete mobile dell'ufficio di PO SA, gestore di supermercato in Davoli Marina che aveva protetto e favorito la latitanza del CO.
Indetti nascondigli venivano rinvenute armi, munizioni ed esplosivi. Le ulteriori indagini esperite consentivano di stabilire che le estorsioni erano conseguenza di una infiltrazione mafiosa nel territorio, con contrasti violenti tra gruppi contrapposti che avevano lasciato sul campo morti e feriti, all'esito dei quali erano rimasti a contendersi la piazza il gruppo capeggiato da CO VI e quello di SI VI.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale nei confronti di PO SA, CO VI, CO ME (cl. '18), CO ME (cl. '64), che gli imputati CO VI, CO ME (cl. '18), CO ME (cl. '64) ed, infine, SG OV.
Il Procuratore Generale rassegnava i seguenti motivi:
1) con riferimento alla posizione di CO ME (cl. '64) rilevava l'inosservanza dell'obbligo di specifica motivazione del gravame in relazione all'appello proposto nell'interesse di detto imputato per la parte riferentesi alla fattispecie estorsiva, appello che avrebbe dovuto, quindi, essere dichiarato inammissibile della Corte di merito per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 581, lett. c) e 591, 1^ comma, c.p.p.;
2) con riferimento alla posizione di CO ME, cl. '18, deduceva il P.G. ricorrente, difetto e manifesta contraddittorieta' della motivazione con riguardo all'assoluzione di detto imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.;
3) con un terzo motivo il P.G. deduceva la violazione del disposto dell'art. 513, 2^ comma, ultimo periodo, cod. proc. pen. conseguente alla pronuncia di illegittimita' costituzionale della suddetta norma (sentenza della Corte Cost. n. 361 del 2.11.98), con riferimento alle assoluzioni degli imputati CO VI e CO ME, cl. '64, in ordine a taluni reati.
La Corte territoriale, infatti, aveva assolto detti imputati dalle imputazioni di estorsione loro rispettivamente ascritte ai capi 53), 54), 55), 56), 57), 58) e 59), adducendo la carenza processuale della prova a termini dell'art. 6 Legge 7.8.97 n. 267, giacche' alle affermazioni rese nel corso delle indagini dai collaboranti OT LE e AT SS - solo documentalmente acquisite per essersi rifiutati gli stessi di rispondere in sede dibattimentale - non aveva fatto riscontro alcun altro elemento di prova e, dunque, le dette dichiarazioni accusatorie non potevano avere valenza di prova piena.
Tuttavia, successivamente alla sentenza della Corte di Appello era intervenuta la decisione della Corte Costituzionale n. 361/98 che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500, commi 2 bis e 4 c.p.p.. Dunque il P.G. chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza nei punti concernenti le adottate pronunce assolutorie in riferimento ai predetti fatti estorsivi "al fine di consentire di recuperare, mediante il sistema delle contestazioni, la piena valenza probatoria delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da OT LE e AT SS relativamente ai suddetti episodi estorsivi".
4) Con riferimento alla posizione di PO SA lamenta ancora il P.G. che la Corte contraddittoriamente abbia escluso nei suoi confronti le circostanze aggravanti di cui all'art. 7, 2^ ipotesi, Legge 203/91 e 378, 2^ comma, c.p. ed erroneamente abbia qualificatola condotta agevolatrice contestata al PO unicamente come favoreggiamento personale e non anche come procurata inosservanza di pena ex art. 390 c.p., reati da ritenersi concorrenti poiché CO VI era ricercato anche perché condannato, con sentenze definitive, per omicidio, associazione per delinquere, tentata estorsione ed altro.
5) Deduceva ancora il P.G. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle attenuanti generiche concesse al PO che, fra l'altro, non risulta incensurato come invece ritenuto dalla Corte di merito.
6) Sotto tale profilo, dovendosi ritenere negativo il giudizio prognostico in relazione al disposto di cui all'art. 164, 1^ comma, c.p.p. non poteva essere concessa al PO, secondo il ricorrente,
la sospensione condizionale della pena e, non trattandosi di prima condanna, neppure il beneficio della non menzione della condanna. 7) Lamenta, infine, il P.G. ricorrente il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla omessa confisca dell'immobile sito in località Cantore di Satriano nella disponibilità di CO VI pur risultando formalmente intestato al padre CO ME, in ordine al quale immobile la stessa Corte di Appello di Catanzaro aveva confermato la confisca disposta ex art. 2 ter L. 575/65 dal Tribunale della stessa città.
CO VI, tramite il difensore, avv. Antonio Cersosino, ha dedotto i seguenti motivi:
1) con un primo motivo, violazione e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato associativo in mancanza della prova di uno stabile vincolo associativo fra i componenti, non desumibile soltanto dal c.d. "metodo mafioso" che abbia caratterizzato i singoli episodi e le singole condotte. Rileva, inoltre, il ricorrente che il CO è stato assolto da un gran numero degli episodi estorsivi attribuitogli. Infine, evidenzia come nel caso di specie manchi addirittura il requisito essenziale del reato associativo e cioè il numero delle persone;
2) con un secondo motivo lamenta ancora il ricorrente che gli episodi estorsivi ascritti al CO ai capi 27), 31) e 34) costituirebbero in realtà elementi di un unico reato di estorsione in danno di LE ES, realizzato attraverso plurime azioni e richieste estorsive, tali da integrare un'unica fattispecie di reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p.;
3) con un terzo motivo il ricorrente passa ad esaminare le singole imputazioni, deducendo ancora vizio di motivazione in relazione alle estorsioni tentate e consumate e reati connessi di cui ai capi dal 27 al 34, la cui prova è costituita dalle sole dichiarazioni della p.o.;
in relazione all'estorsione LA (capo 35) sulla quale riferiscono i collaboranti MA e VA, le cui dichiarazioni non sono suffragate da altri riscontri;
così per la tentata estorsione ai danni della ditta "Produzioni Primarie" (n. 38) e per gli episodi estorsivi di cui ai numeri 40) (p.o. Ranieri Antonio), 54) (p.o. OT LE), 56) (p.o. Miraschi Umile) e 61) (p.o. VO Giulio) in relazione ai quali il ricorrente deduce non essere stata acquisita la prova certa che le richieste di pagamenti e le minacce estorsive provenissero proprio dal CO VI.
Deduce il ricorrente mancanza di prove anche in ordine alla contestata violazione della legge sulle armi ed, in particolare, per la detenzione di una pistola indicata nel capo 23 della rubrica. Infine, lamenta ancora il ricorrente mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena anche con riferimento agli aumenti per la continuazione.
Con "motivi aggiunti" datati 28.5.99, da intendersi come replica al ricorso del Procuratore Generale che, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 361/98, sollecita l'applicazione del meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500, commi 2 bis e 4, c.p.p., allorquando, come nel caso in esame, il dichiarante ex art. 210 c.p.p. rifiuta od omette in tutto o in parte di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, il ricorrente obietta poi che la pronuncia della Corte Costituzionale non avrebbe alcuna incidenza nel presente processo. Infatti anche con il meccanismo delle contestazioni, secondo il ricorrente, le dichiarazioni acquisite con tale mezzo possono valere come mezzo di prova solo in presenza di altri elementi che ne confermino l'attendibilità, elementi insussistenti nel caso in esame. CO ME, classe 1964, tramite il difensore avv. ES Staiano:
1) con un primo motivo deduce anch'egli vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione della prova sulla sussistenza del reato associativo e sulla partecipazione dell'imputato a tale reato, apparendo del tutto insufficiente sul piano probatorio, secondo il ricorrente, le dichiarazioni dei collaboranti MA e VA, prive di riscontri individualizzanti. Ricorda il ricorrente che il CO è stato assolto in appello dalla quasi totalità degli episodi estorsivi e non si ravvisano elementi di collegamento tra lui e gli altri componenti dell'associazione, primo fra tutti il CO VI. Tale collegamento non è poi legittimamente documentabile, secondo il ricorrente, attraverso i "tabulati" di cui viene eccepita l'inutilizzabilità, essendo stati acquisiti nel corso delle indagini in forza di provvedimento autorizzativo adottato dal P.M. e non dal GIP e, quindi, in violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p. 2) Con un secondo motivo, in relazione ai residui episodi estorsivi (capi 58 e 61) per i quali era stata confermata nei confronti del CO ME la condanna intervenuta nel processo di primo grado, lamenta il ricorrente che quello in danno di OT LE (capo 58) si basa soltanto sulle dichiarazioni di costui (esaminato ex art. 210 c.p.p.), in ordine al quale alcun controllo intrinseco di attendibilità era stato effettuato;
quanto all'episodio di cui al capo 61) (p.o. VO Giulio), anche qui l'accusa si basa solo sulle dichiarazioni di costui, senza alcuna verifica della sua attendibilità;
3) con un terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla contestata aggravante di cui al 4^ comma dell'art. 416 bis c.p., non essendo stato in alcun modo provato che il CO avesse consapevolezza della esistenza delle armi ovvero che per colpa ne avesse ignorato l'esistenza;
4) con l'ultimo motivo il CO insiste nella accezione di illegittimità costituzionale degli artt. 517 e 518 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono nel caso di contestazioni suppletive, come quella riferentisi ai capi 52 e ss., derivanti non dallo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale, ma da altro separato procedimento, la possibilità di ottenere la definizione del processo con il rito abbreviato.
L'eccezione era già stata proposta e dichiarata irrilevante dai giudici di merito.
Con motivi nuovi depositati il 9 giugno u.s. il difensore del CO insiste ancora sulla necessità che sia nuovamente sentito il collaborante MA nonché sulle altre questioni già dedotte nei motivi principali.
CO ME (classe 1918), tramite il difensore, avv. Antonio Cersosimo, lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sua condanna per l'episodio estorsivo di cui al capo 34) in danno di LE ES, avendo la stessa Corte di merito rilevato come il CO mostrò di non sapere neppure il motivo della consegna del denaro da parte del LE e per tale ragione aveva mandato assolto l'imputato dal reato associativo. Aggiunge, comunque, il ricorrente che l'unica prova a carico del CO erano le dichiarazioni del LE che avrebbero dovuto essere riscontrate dal altri elementi, trattandosi di una parte offesa.
RÒ OV, infine, denunzia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. Lo RÒ era risultato intestatario dell'apparato cellulare trovato in possesso di CO VI all'atto del suo arresto ed, assolto in primo grado dal delitto di favoreggiamento personale così diversamente qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., su appello del P.M., veniva invece ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 378 c.p. e condannato alla pena di mesi 6 di reclusione. Assume il ricorrente che lo RÒ non era a conoscenza della destinazione dell'apparecchio al CO VI, avendo fatto soltanto un favore al cognato PO SA di cui era anche dipendente. Motivi della decisione
Ricorso del P.G.
Appare opportuno sotto il profilo logico-sistematico esaminare per primi i motivi di ricorso del P.G. meritevoli di accoglimento, vale a dire il 3^ ed il 6^ motivo di gravame.
Con il terzo motivo di impugnazione il P.G. ricorrente denuncia la violazione del disposto di cui all'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del cod. proc. pen. nel testo risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale della suddetta norma (sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 26.10-2.11.1998) in relazione alle assoluzioni decise dalla Corte di Appello di Catanzaro nei confronti degli imputati CO VI e CO ME, classe 1964, per i reati di estorsione loro rispettivamente ascritti ai capi 53), 54), 55), 56), 57), 58) e 59) della rubrica.
La doglianza è fondata.
La Corte territoriale era pervenuta alle pronunzie assolutorie in ragione della carenza processuale della prova a termini dell'art. 6, comma 5, Legge 7 agosto 1997 n. 267 (c.d. regime transitorio dell'art. 513 c.p.), che si basava sulle affermazioni rese al P.M. nel corso delle indagini dai dichiaranti ex art. 210 c.p.p. OT LE e AT SS ed acquisite soltanto documentalmente, essendosi essi avvalsi della facoltà di non rispondere anche dinanzi alla Corte di Appello che ne aveva disposto la citazione ai sensi del 3^ comma dell'art. 6 legge 267/97. La Corte di merito, infatti, aveva ritenuto che l'attendibilità delle loro dichiarazioni non fosse stata confermata da altri elementi di prova e, dunque, esse non potevano essere valutate come prova dei fatti affermati.
Successivamente alla pronunzia della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro era intervenuta, tuttavia, la sentenza della Corte costituzionale n. 361/98 che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti (come appunto si è verificato nel caso in esame) o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2 bis e 4 del Codice di procedura penale. Va subito detto che la decisione della Corte costituzionale riverbera i suoi effetti sul procedimento penale in corso nel quale il processo di formazione e valutazione della prova è ancora "in fieri". Tale sentenza, tuttavia, pur in presenza di specifiche censure di illegittimità costituzionale delle norme transitorie, non ha toccato direttamente l'art. 6 della legge n. 267 del 1997, avendo la Consulta ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché valutassero se le questioni sollevate sulle disposizioni transitorie conservassero la loro rilevanza pur dopo l'intervento additivo operato sull'art. 513 e sulle altre norme del codice di rito ad esso collegate.
L'intervento della Corte costituzionale, come è noto, ha attuato un ponderato bilanciamento fra due principi basilari del nostro ordinamento processuale penale: il principio di non dispersione degli elementi di prova già enucleato dalla Consulta con le sentenze n. 254 e 255 del 1992, vale a dire l'esigenza di assicurare la conservazione degli elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini preliminari, ed il principio del contraddittorio, secondo cui la prova si forma nel dibattimento, nel cui ambito la dialettica delle parti trova la sua piena espressione.
Orbene, nel sistema previgente l'art. 513, comma 2, privilegiava il principio di non dispersione delle prove mediante il "recupero", attraverso la lettura dei relativi verbali, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. che non fossero comparse ovvero anche (cfr. sentenza Corte cost. n. 254/92) quando si fossero avvalse della facoltà di non rispondere.
Con la legge 267/97, al contrario, l'art. 513, 2^ comma (analogamente a quanto previsto per l'imputato nel 1^ comma dello stesso articolo) veniva modificato nel senso che qualora il dichiarante si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, il giudice avrebbe potuto disporre la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.
In tal modo, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza 361/98, l'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri veniva fatta dipendere dall'accordo di tutte le parti - accordo praticamente impossibile essendo esse portatrici di interessi contrastanti - e di fatto rimessa alla volontà della parte processualmente interessata ad impedire l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni stesse. Tale sistema, sostanzialmente preclusivo di ogni recupero delle anzidette dichiarazioni, veniva incontro all'esigenza di impedire l'acquisizione meramente cartolare delle dichiarazioni "erga alias" rese dall'imputato in un procedimento connesso o collegato in sede di indagini preliminari e cioè in un contesto in cui non è assicurata la garanzia del contraddittorio e, quindi, la possibilità per l'accusato di confrontarsi con la fonte dell'accusa, come avviene nel dibattimento.
Il legislatore del 1997 ha previsto, tuttavia, una disciplina transitoria con riguardo ai procedimenti in corso, stabilendo che qualora sia stata disposta nell'istruttoria dibattimentale la lettura di dichiarazioni rese precedentemente da imputato o coimputato nello stesso processo o in altri procedimenti connessi o collegati senza il consenso dei terzi chiamati in causa, il giudice può disporre nel giudizio di primo grado o nel giudizio di appello, in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, anche a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione, la citazione dei dichiaranti ed, in caso di renitenza o di rifiuto di rispondere da parte di costoro, le dichiarazioni precedentemente rese avrebbero potuto essere valutate come prova dei fatti in esse affermati solo se la loro attendibilità fosse stata confermata da altri elementi di prova: con la precisazione, tuttavia, che tali elementi di prova non potevano essere desunti da analoghe dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui fosse stata data lettura ai sensi dell'art. 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge del 1997.
Proprio in applicazione di tale disposizione transitoria (art. 6, comma 3, L. 267/97), come si è detto, la Corte di merito, disponendo la rinnovazione parziale del dibattimento, citava i dichiaranti OT e AT i quali si avvalevano della facoltà di non rispondere e, dunque, le dichiarazioni da loro rese in precedenza venivano ritenute, nella valutazione fattane dalla Corte, non idonee a provare i fatti in esse affermati in mancanza di utili riscontri. Il ricorso del P.G., sulla scia dell'intervento additivo della Corte costituzionale sull'art. 513 c.p.p., ripropone, questa volta dal punto di vista dell'accusa, il problema di conciliare le due esigenze primarie di cui si è detto: da una parte l'esigenza di non disperdere elementi di prova legittimamente raccolti nel corso delle indagini preliminari;
dall'altra quella di assicurare la garanzia del contraddittorio anche con riguardo al recupero di tali elementi di prova.
La Corte costituzionale, invero, con la sentenza n. 361 del 1998 ha indicato quale sia la strada: quella già tracciata con la sentenza n. 255 del 1992 dalla stessa Consulta per il recupero delle dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni ed utilizzate per le contestazioni in sede dibattimentale, acquisite al fascicolo per il dibattimento ai sensi dei commi 2 bis e 4 dell'art. 500 c.p.p., introdotti dal D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356. Tali dichiarazioni sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (art. 500, comma 4, c.p.p. che ricalca nella sua formulazione l'art. 192, comma 3, c.p.p. in tema di valutazione delle prove).
Il risultato sembrerebbe non essere molto diverso da quello cui si perviene in forza del 5^ comma dell'art. 6 della legge 7.8.97 n. 267, già applicato con la procedura prevista dal regime transitorio, dalla Corte di appello di Catanzaro che, in mancanza di altri elementi di prova che confermassero l'attendibilità delle dichiarazioni precedentemente rese dal OT e dal AT aveva mandato assolti gli imputati CO VI e CO ME, cl. '64, dai reati di estorsione cui tali dichiarazioni si riferivano.
Diverse, tuttavia, sono le modalita' previste nell'uno e nell'altro caso per il recupero di dette dichiarazioni.
L'attuale assetto dell'art. 513, 2^ comma, c.p.p., quale delineato dopo la decisione della Corte costituzionale, prevede infatti con il richiamo ai commi 2 bis e 4 dell'art. 500 c.p.p., l'applicazione delle regole previste per i testimoni in caso di rifiuto di rispondere.
Funzionale alla corretta applicazione del meccanismo delle contestazioni, stabilito da tali regole - come rileva il giudice delle leggi - è poi la presentazione della lista dei soggetti da esaminare, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame (c.d. "capitalizzazione"), secondo il disposto dell'art. 468, comma 1, c.p.p., implicitamente richiamato dal rinvio, contenuto nell'art. 210, comma 2, c.p.p., alle norme per la citazione dei testimoni.
In tal modo viene ad essere garantita quella regolarità del contraddittorio che, come si è visto fin dall'inizio, costituisce punto di riferimento essenziale cui deve tendere l'acquisizione del materiale probatorio e, quindi, anche delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall'art. 210 c.p.p. Con l'ulteriore effetto di non scalfire il diritto di difesa dell'imputato dichiarante che proprio dalla indicazione delle circostanze su cui è chiamato a riferire potrà valutare l'opportunità di sottoporsi all'esame ovvero di esercitare la facoltà di non rispondere, tenuto conto che le dichiarazioni sul fatto altrui possono essere strettamente collegate con personali responsabilità del dichiarante.
La contestazione ad iniziativa delle parti di singoli contenuti narrativi consunte, quindi, il recupero delle dichiarazioni rese al di fuori del dibattimento mediante il ricorso al metodo dialettico contestativo proprio di tale fase, con le garanzie del contraddittorio di tutte le parti.
Deve aggiungersi (ed il rilievo non è di poco conto) che ove le dichiarazioni da recuperare provengano come nel caso in esame da più soggetti, il metodo di recupero attraverso le contestazioni di singoli contenuti narrativi esclude che tali dichiarazioni possano rientrare fra quella "di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 267/97", inidonee a termini del 5^ comma dell'art. 6 della stessa legge a fungere da elementi di riscontro e conferma delle dichiarazioni da recuperare. Con la conseguenza che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, acquisite nel fascicolo per il dibattimento, potranno essere valutate nel loro complesso come prova dei fatti in esse affermati.
Ma anche con la consapevolezza che, come prudentemente affermato dalla Corte costituzionale, "la valutazione dell'efficacia probatoria di tali dichiarazioni - raccolte dall'autorità giudiziaria fuori dal contraddittorio, rese da un imputato che si è poi avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere ed acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni - dovrà avvenire con la cautela ed il rigore richiesti da tali caratteristiche".
Non sono, pertanto, condivisibili le conclusioni formulate nei "motivi aggiunti" presentati dal difensore dell'imputato CO VI come replica al ricorso del P.G., secondo cui la pronuncia della Corte costituzionale non ha alcuna incidenza sulla presente vicenda perché, secondo il ricorrente, anche con il meccanismo delle contestazioni le dichiarazioni acquisite con tale mezzo valgono come prova dei fatti in esse affermati solo se sussistono altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità e, nel caso in esame, l'assenza negli atti di causa di elementi di conferma delle dichiarazioni accusatorie rese dagli imputati in procedimenti connessi o collegati ex art. 210 c.p.p. renderebbero, perciò, le stesse comunque inutilizzabili ai fini della decisione. Al contrario, come si è detto, la contestazione per singoli contenuti narrativi farebbe riemergere tali dichiarazioni che, corroborandosi reciprocamente, diverrebbero pienamente utilizzabili come prova dei fatti in esse affermati ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. Il ricorso del P.G. va, dunque, accolto con riferimento al motivo in questione e, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'assoluzione di CO VI dai reati di cui ai capi 53, 55, 57, 58 e 59 e di CO ME, classe 1964, dai reati di cui ai capi 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della rubrica con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, a richiesta del P.G., dovrà disporre nuovamente la citazione del OT e del AT e procedere, nel caso di ulteriore rifiuto di rispondere, alle contestazioni "per singoli contenuti narrativi" delle dichiarazioni precedentemente rese, secondo le modalità indicate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998. È fondato anche il motivo n. 6 del ricorso del P.G. con il quale si deduce violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 164, 1^ comma e 175 c.p. con riferimento alla concessione all'imputato PO SA dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, riconosciuti dalla Corte di merito nell'erroneo presupposto della sua incensuratezza (cfr. sentenza di appello f. 89).
Anche su tali punti, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Sono, invece, infondati i rimanenti motivi proposti dal P.G. e precisamente: il motivo n. 1 con il quale, in riferimento all'appello proposto dal difensore di CO ME, classe 1964, in relazione alla condanna intervenuta in primo grado per i delitti di estorsione al medesimo ascritti, si assume la inammissibilità della relativa doglianza per l'inosservanza dell'obbligo di specifica motivazione in violazione degli artt. 581 lett. c) e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Invero, come evincesi dalla sentenza impugnata (v. f. 32), il difensore del CO nei motivi di appello ha fatto riferimento, sia pure sinteticamente, all'insussistenza dei fatti estorsivi addebitati al suo assistito ed alla mancanza dei pur necessari riscontri alle dichiarazioni accusatorie rese dal OT. Orbene, la sinteticità non è affatto ostativa all'ammissibilità dell'impugnazione se questa contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari a consentire al giudice del gravame il controllo dei punti della decisione impugnata così come in effetti si è verificato nel caso in esame.
Anche il 2^ motivo è infondato: con esso si deduce il difetto e la contraddittorietà della motivazione con riferimento all'assoluzione per non aver commesso il fatto di CO ME, cl. 1918, dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 51 della rubrica). Questo, secondo il P.G. ricorrente, sarebbe stato assolto dal reato associativo sulla base degli stessi elementi di valutazione della condotta dell'imputato, quali riferiti da LE ES, che erano stati invece posti a fondamento della condanna del medesimo CO per il delitto di estorsione in danno del LE. Invero, come è evidente, il concorso in un singolo episodio estorsivo (quello in danno del LE) non può significare in alcun modo partecipazione nel reato associativo, allorquando - come nel caso in esame ha ritenuto la Corte di merito - della condotta del soggetto non sia possibile ricavare la sua adesione al programma del gruppo con carattere di stabilita.
È infondato anche il 4^ motivo del ricorso con il quale il P.G. deduce inosservanza di legge e difetto nonché manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso nei confronti di PO SA le circostanze aggravanti di cui all'art. 7, 2^ ipotesi, L. 203/91 e 378, 2^ comma, c.p. ed ha omesso, altresì, di ravvisare negli aiuti prestati dal PO al CO VI oltre al reato di favoreggiamento personale anche quello di procurata inosservanza di pena di cui all'art. 390 c.p. La Corte di merito, infatti, ha ampiamente dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto insussistenti le aggravanti in questione precisando che per l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 era necessario che l'azione di favoreggiamento fosse diretta ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, non essendo sufficiente il solo fatto di aver favorito un componente del sodalizio;
d'altra parte non poteva neppure ritenersi l'aggravante di cui al 2^ comma dell'art. 378 c.p., non essendo stato provato in alcun modo che il
PO, il quale certamente sapeva che il CO era un elemento di spicco della criminalità organizzata, fosse altresì consapevole che egli era a capo di una consorteria di tipo mafioso. Inammissibile, infine, prima ancora che infondata, è la censura relativa all'omessa qualificazione della condotta ausiliatrice del PO anche come procurata inosservanza di pena (art. 390 c.p.), trattandosi di motivo dedotto per la prima volta in questa sede (art. 606, comma 3, c.p.p.).
Con il 5^ motivo, pur esso infondato, il P.G. lamenta, con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche ad esso PO, una contraddittorietà della motivazione in realtà inesistente, in quanto l'aver escluso che il PO, anch'egli in un primo tempo vittima di estorsioni e taglieggiamenti, nell'agevolare la latitanza del CO avesse agito in stato di necessità o per legittima difesa (artt. 52 e 54 c.p.) non contrasta con il riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte di merito, posto che la scelta del PO di aiutare il CO pur non essendo obbligata appariva certamente condizionata dalle esperienze vissute.
È infondato, infine, anche l'ultimo motivo del ricorso del P.G., con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine alla omessa confisca dell'immobile sito in Satriano, località Cantore, formalmente di proprietà di CO ME, padre di VI, e tuttavia, secondo il ricorrente, di effettiva appartenenza e, comunque, nella disponibilità di CO VI. Invero, con motivazione adeguata ed esente da errori logico - giuridici, i giudici di merito sia in primo che in secondo grado, hanno ritento che non fosse stata raggiunta la prova che l'immobile appartenesse o, di fatto, fosse nella disponibilità di CO VI e non dei suoi famigliari ed il diverso convincimento del ricorrente sul punto si risolve i una censura sul merito della decisione, inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso di CO VI.
Il ricorso è infondato in ogni sua parte.
Non sussistono, in primo luogo, ne' violazione di legge ne' il vizio di motivazione dedotti dal ricorrente con riferimento alla sussistenza stessa dell'associazione di tipo mafioso di cui il CO VI è stato ritenuto il capo indiscusso. Contrariamente all'assunto del ricorrente, invero, l'esistenza del sodalizio non è stata desunta soltanto dal c.d. "metodo mafioso" che ha caratterizzato, secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti sulla base in particolare dei riferimenti delle parti offese, le attività estorsive poste in atto dai componenti del gruppo. Infatti, come analiticamente rappresentato dai giudici di merito, è stato possibile ripercorrere, attraverso le informazioni fornite dai collaboranti MA e VA, le varie vicende del sodalizio che ebbe a costituirsi dopo l'arresto di CO OR, capo della criminalità della zona, e si fortificò attraverso le cruenti lotte con i gruppi antagonisti per la conquista del territorio e l'assoggettamento dei settori economici ed imprenditoriali della zona costretti a subire con rassegnazione le richieste estorsive imposte con i danneggiamenti degli impianti, le minacce e le prevaricazioni.
Si inserivano in questo quadro la lunga serie di attentati con morti e stragi e la ininterrotta sequenza di un gran numero di estorsioni le cui modalità rivelavano chiaramente la loro matrice mafiosa. Le notizie fornite dai collaboratori di giustizia, costituenti reciproco riscontro, le testimonianze delle parti offese che cementavano come tessere di un mosaico gli episodi estorsivi risalenti al gruppo ed, infine, i risultati delle indagini investigative con la scoperta dei covi, delle armi e degli esplosivi, completavano un quadro che non lasciava dubbi sull'esistenza dell'associazione mafiosa, della stabilità dei rapporti instauratisi tra i suoi componenti per la realizzazione di un programma che prevedeva il controllo del territorio, attraverso metodi tipicamente mafiosi, per il sistematico sfruttamento delle attività imprenditoriali e dei settori economici della zona. La continuità e permanenza del vincolo associativo trovava poi conferma, oltre che nella indefinita durata del programma delinquenziale, nella sostituzione e nello scambio di ruoli che avveniva all'interno del gruppo fra quei componenti che per un motivo o per l'altro non erano più in grado di assicurare la realizzazione del programma associativo.
Nella struttura sociale il ruolo di vertice era occupato appunto da CO VI, nel nome del quale - per l'effetto intimidatorio che esso produceva - si muovevano gli altri adepti in numero tale da superare il minimo necessario per l'esistenza del reato associativo, dovendosi annoverare fra i componenti del gruppo oltre al capo, anche CO ME, classe 1964, CO EN, cugino del primo, già percettori di tangenti ed emissario di CO VI in più occasioni e successivamente ucciso;
e, ancora, CO RD, la cui posizione è stata definita separatamente, il quale continua l'attività estorsiva in danno delle persone taglieggiate del sodalizio (v. sentenza di appello ff. 55 6 56) pur dopo la cattura del capo e l'arresto di CO ME, classe '64, a conferma della persistente operativita' del gruppo indipendentemente dalle vicende personali dei suoi componenti.
Sono così superate anche le perplessità manifestate dal ricorrente circa la sussistenza del numero minimo degli associati. È da ritenersi inammissibile perché non dedotto in appello (art. 606, ultimo comma c.p.p.), il secondo motivo di ricorso relativo alle estorsioni tentate o consumate di cui ai capi 27), 31) e 34) dell'imputazione, costituenti secondo il ricorrente un unico reato complesso realizzato attraverso plurime azioni e richieste estorsive. Nondimeno, non può non osservarsi che le circostanze di tempo, di luogo e di persone nonché il contenuto stesso delle richieste escludono l'unicità del reato.
Infondato è il 3^ motivo con il quale il ricorrente deduce ancora il vizio di motivazione in relazione ai vari episodi estorsivi e reati connessi per i quali i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità di CO VI erroneamente basandosi, secondo l'assunto difensivo, per taluni di detti reati sulle sole dichiarazioni della parte offesa LE ES (capi di imputazione dal n . 27 al 34) e per altri sulle sole dichiarazioni dei collaboranti (capo 35, p.o. LA), prive di riscontri;
ed, infine, per altri ancora, senza neppure che fosse stata acquisita la prova certa che le minacce e le richieste estorsive provenissero dal ricorrente.
Al riguardo osserva la Corte che, quanto alle estorsioni in danno del LE, certamente le dichiarazioni di costui devono essere vagliate con prudenza trattandosi di persona offesa dal reato;
tuttavia esse conservano la loro piena efficacia probatoria quando ne sia accertata l'intrinseca coerenza e l'assenza di interessi contrari all'accertamento della verità.
Nel caso in esame, poi, esistono anche riscontri insuperabili quali la registrazione di alcune telefonate fatte dal CO VI (v. sentenza di appello f. 58).
Per l'estorsione LA, correttamente la Corte di merito ha rilevato che le dichiarazioni incrociate dei collaboranti MA e VA costituivano fra loro reciproco riscontro ed erano, sia pure in parte, corroborate anche da specifici riferimenti fattuali indicati dalla parte offesa.
Quanto alle rimanenti estorsioni, valgono le stesse considerazioni svolte sull'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalle parti offese, non senza aggiungere che per taluni di detti episodi la provenienza delle telefonate estorsive appare accertata anche dai riferimenti specifici forniti dall'autore delle richieste di tangenti e puntualmente rimarcati dai giudici di merito.
Manifestamente infondati e, comunque, inammissibili anche per i rilievi in punto di fatto in essi contenuti, sono poi le censure relative alla asserita mancanza di prove in ordine alla responsabilità del CO VI per le armi e gli esplosivi rinvenuti nel covo di Satriano, nel quale le tracce del latitante erano disseminate in gran quantità, così come per la pistola di cui al capo n. 23 dell'imputazione, descritta in ogni suo dettaglio dal teste di riferimento.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, infine, appare congrua ed esauriente la motivazione della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo agli aumenti per la continuazione, dettagliatamente specificati.
Per quanto concerne i "motivi aggiunti" presentati dal difensore di CO VI come replica al ricorso del P.G., si è già avuto modo di rilevarne l'infondatezza trattando di quel ricorso e ad esso si rimanda.
Il ricorso di CO ME, classe '64.
Anche il ricorso di CO ME, cl. '64, e' infondato in ogni sua parte.
Il motivo attinente ai vizi di motivazione e violazione legge in relazione alla sussistenza stessa dell'associazione di tipo mafioso ripropone le stesse censure gia' esaminate a proposito del ricorso di CO VI e ad esse si rimanda. Non senza aggiungere, ai fini della valutazione di attendibilità del dichiarante MA, che la Corte territoriale con giudizio di merito logicamente e congruamente motivato e perciò insindacabile in questa sede, ha ritenuto che alcuna contraddizione emergesse fra le dichiarazioni rese dal MA nel presente processo sull'estorsione LA e quelle rese dallo stesso collaborante sul medesimo episodio in altro procedimento, di cui al verbale in data 1.3.'95 prodotto dalla difesa nel processo di appello.
Assume ancora il ricorrente l'insufficienza della prova in ordine alla sua partecipazione alla associazione di tipo mafioso, tenuto conto che egli era stato assolto nel processo di appello dalla gran parte degli episodi estorsivi addebitatigli e che mancavano del tutto gli elementi dai quali inferire l'esistenza di rapporti tra CO VI, additato quale capo del sodalizio, e lo stesso CO ME, classe 1964; tali elementi, ad avviso del ricorrente, non erano desumibili dai c.d. "tabulati", di cui si eccepiva l'inutilizzabilità perché acquisiti nel corso delle indagini in virtù di provvedimento autorizzativo del P.M. e non del Gip e, quindi, in violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p. Osserva la Corte che, da una parte, come è noto, la partecipazione al reato associativo non è legata all'affermazione di responsabilità per i reati-fine, ricompresi nel programma delinquenziale, e dall'altra che il "conclamato rapporto" fra CO VI ed il ricorrente (cfr. sentenza Trib. f. 109) non è stato in alcun modo ricavato dai semplici dati identificativi delle telefonate forniti dai "tabulati", di cui si denunzia l'illegittima acquisizione.
Come risulta, infatti, dalla sentenza di primo grado (f. 69) i rapporti tra i due emergono chiaramente dalle intercettazioni, regolarmente autorizzate, sulle numerose utenze telefoniche, fra cui anche quella del ricorrente sulla quale venivano intercettate le conversazioni tra questi ed il latitante CO VI. Come poi opportunamente rilevato nella sentenza di appello (ff. 37 e 38) con riferimento ad uno degli episodi estorsivi per i quali il ricorrente ha riportato condanna anche nel processo di appello e precisamente l'estorsione in danno di VO (n. 61 della rubrica), CO ME agisce quale "alter ego" del suo capo, giungendo a fare il nome di costui, che si era dato alla latitanza, quale destinatario dei pagamenti imposti e, perfino, promettendo "sconti" sulla tangente da pagare, sempre in nome del suo mandante. È infondato anche il motivo di ricorso attinente alla conferma in appello delle condanne intervenute in primo grado a carico del ricorrente per gli episodi estorsivi di cui ai capi 58 (p.o. OT LE) e 61 (p.o. VO Giulio), giacché per il primo episodio correttamente la Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni del OT, imputato in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p., corroborate dall'intercettazione ambientale di una conversazione fra costui e lo VO;
mentre per il secondo episodio le disinteressate dichiarazioni della p.o. assumono di per se stesse pieno valore probatorio per la loro coerenza e precisione. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso relativo alla asserita insussistenza dell'aggravante di cui al 4^ comma dell'art. 416 bis c.p., posto che - come correttamente osservato dalla Corte di merito - è impensabile ritenere che il CO, esponente di primo piano del gruppo, non fosse a conoscenza dei sistemi con cui venivano attuati i programmi dell'associazione che prevedevano l'uso e, quindi, la disponibilità di armi ed esplosivi.
Quanto, infine, all'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 517 e 518 c.p.p. sollevata dal ricorrente nell'ultimo motivo di gravame per la preclusione della possibilità per l'imputato di ottenere la definizione del processo con rito abbreviato in relazione alle contestazioni suppletive derivanti non dallo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale, ma da altro separato procedimento, la Corte territoriale con logica e puntuale valutazione dei relativi elementi di fatto ha ritenuto l'irrilevanza della relativa questione, qui pedissequamente riproposta, in quanto - come del resto confermato dai successivi sviluppi processuali e sulla base anche delle richieste istruttorie provenienti dalla stessa parte ricorrente - in ogni caso mai il processo avrebbe potuto essere definito allo stato degli atti ex artt. 438 e ss. c.p.p. anche in relazione alle imputazioni cui si riferivano le contestazioni suppletive. Come questa Corte ha osservato in premessa, i motivi nuovi depositati dal difensore dell'imputato in data 9.6.1999 ripropongono ed illustrano ulteriormente i motivi di ricorso già esaminati. Ad essi è allegata, peraltro, copia per estratto di sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 4.3.99 relativa all'assoluzione da delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (nonché dai delitti di estorsione in danno di OT LE e LI PE) di AR RA, già indicati dai giudici di merito nel processo in esame quale componente dell'associazione mafiosa di cui trattasi. Il documento, peraltro, appare irrilevante, tenuto conto che la Corte di merito si limita ad annoverare il AR fra i componenti dell'associazione senza far discendere, tuttavia, dalla sua partecipazione particolari effetti sulla sussistenza e le connotazioni del sodalizio.
Il ricorso di CO ME, classe 1918
Il ricorso riguarda la condanna del CO per l'estorsione in danno di LE ES (capo 34 della rubrica), essendo stato assolto il ricorrente dal reato associativo proprio per il comportamento da lui tenuto all'atto della riscossione delle somme che il LE era stato costretto a pagare, che viene descritto da costui come quello di chi rimanga sorpreso tanto di rifiutare in un primo tempo persino di ricevere il pagamento.
Tuttavia la Corte di merito ha pure precisato che la partecipazione del ricorrente al reato associativo era stata esclusa tenuto conto della occasionalità dell'intervento dell'imputato nell'esazione delle somme che le vittime delle estorsioni erano costrette a pagare e che la consapevole condotta del ricorrente nell'episodio estorsivo in danno del LE si ricava comunque da molteplici elementi, come la visita fatta appositamente al CO al cantiere del LE per eseguire "l'ambasciata" e la reiterazione della riscossione delle varie rate in cui la tangente era stata divisa: di modo che l'incerto comportamento dimostrato dall'imputato poteva essere riferito a cause diverse, non ultima quella situazione, pure evidenziata dai giudici di merito, dell'avvenuta prospettazione da parte del LE del sospetto di appostamenti e della possibilità di interventi delle forze dell'ordine.
Nessun pregio può, infine, attribuirsi al rilievo del ricorrente secondo cui l'accusa si basa esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o. LE, dovendosi ripetere anche in questo caso le considerazioni già svolte sull'efficacia delle testimonianze delle persone offese dal reato con riferimento alle posizioni di CO VI e CO ME, classe '64, non senza aggiungere che le considerazioni espresse dal LE sulla condotta tenuta dal ricorrente all'atto della riscossione del pagamento costituiscono ulteriore conferma dell'attendibilita' delle sue dichiarazioni. Il ricorso di RÒ OV: condannato in appello per favoreggiamento personale essendo risultato intestatario dell'apparato cellulare trovato in possesso di CO VI all'atto del suo arresto, assume il ricorrente di non aver avuto consapevolezza della destinazione dell'apparecchio al pericoloso latitante, avendo egli fatto soltanto un favore al proprio cognato PO SA, titolare dei grandi magazzini in Davoli Marina, di cui lo stesso RÒ era dipendente.
Erroneamente, secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano ritenuto, invece, che lo RÒ fosse consapevole di prestare aiuto in tal modo al latitante, essendo risultato un intervento del CO VI presso tali Scaramuzzino, titolari di altri magazzini concorrenti nella stessa attività commerciale, perché ritirassero una querela sporta in realtà non soltanto contro lo RÒ, ma anche nei confronti del PO, nell'interesse del quale quindi sarebbe stato svolto l'intervento del CO.
Il ricorso è chiaramente inammissibile perché, con considerazioni attinenti al merito della vicenda, si prospetta una valutazione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito con motivazione logica e corretta e, quindi, insindacabile in questa sede. L'inammissibilità del ricorso dello RÒ comporta la sua condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo fissare in lire un milione.
Tutti gli imputati ricorrenti e cioè lo stesso RÒ, CO VI, CO ME - classe '64 - e CO ME - classe 1918 - stante l'inammissibilita' del ricorso del primo ed il rigetto dei ricorsi degli altri, vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 616, 623 lett. c) c.p.p., in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla la sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione di CO VI dai reati di cui ai capi 53, 55, 57, 58 e 59 e di CO ME, classe 1964, dai reati di cui ai capi 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della rubrica nonché limitatamente alla concessione a PO SA della sospensione condizionale della pena e della non menzione e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Rigetta nel resto il ricorso del P.G.
Dichiara inammissibile il ricordo di RÒ OV e rigetta i ricorsi di CO VI, di CO ME, classe 1918, e di CO ME, classe 1964.
Condanna gli imputati ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali ed inoltre lo RÒ al versamento della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 1999