Sentenza 3 novembre 1988
Massime • 2
La disposizione dell'art. 46 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 - che, stabilendo che la mutualità è libera, vieta agli enti, imprese ed aziende pubbliche di contribuire sotto qualsiasi Forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale - non preclude all'INA la stipulazione, secondo l'accordo fidia-ania del 1981, di polizze in favore dei dirigenti per assicurare ai medesimi un'assistenza sanitaria suppletiva di quella garantita dal S.S.n., costituendo il relativo premio una Forma indiretta di retribuzione, nel complessivo assetto normativo-economico delineato dalla contrattazione collettiva.*
Il canone ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 cod. civ.) - che è funzionale alla ricerca della comune intenzione della volontà delle parti, al di là del senso letterale delle parole, secondo la regola fondamentale dettata dall'art. 1362, primo comma, dello stesso codice - va applicato con particolare rigore allorché si tratti d'interpretare la disposizione di un contratto collettivo e la relativa dichiarazione verbale. (nella specie - concernente l'accordo collettivo del 1981 fra la fidia e l'ania, con il quale era stata prevista in favore dei dirigenti delle imprese assicuratrici un'assistenza sanitaria, suppletiva di quella nazionale, da realizzarsi attraverso polizze a carico delle stesse imprese - la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che l'art. 12 dell'accordo e la relativa dichiarazione a verbale configurassero due distinti precetti negoziali: l'uno attributivo agli organi deliberanti dell'INA del potere di approvazione dell'accordo; l'altro attributivo allo stesso ente dell'ulteriore potere, esercitabile solo dopo il positivo Esercizio del primo, di invalidare l'accordo - divenuto efficace a seguito dell'approvazione predetta - in esito a verifica della sua eventuale incompatibilità con la normativa vigente).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/11/1988, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1988 |
Testo completo
Il canone ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 cod. civ.) - che è funzionale alla ricerca della comune intenzione della volontà delle parti, al di là del senso letterale delle parole, secondo la regola fondamentale dettata dall'art. 1362, primo comma, dello stesso codice - va applicato con particolare rigore allorché si tratti d'interpretare la disposizione di un contratto collettivo e la relativa dichiarazione verbale. (nella specie - concernente l'accordo collettivo del 1981 fra la fidia e l'ania, con il quale era stata prevista in favore dei dirigenti delle imprese assicuratrici un'assistenza sanitaria, suppletiva di quella nazionale, da realizzarsi attraverso polizze a carico delle stesse imprese - la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che l'art. 12 dell'accordo e la relativa dichiarazione a verbale configurassero due distinti precetti negoziali: l'uno attributivo agli organi deliberanti dell'INA del potere di approvazione dell'accordo; l'altro attributivo allo stesso ente dell'ulteriore potere, esercitabile solo dopo il positivo Esercizio del primo, di invalidare l'accordo - divenuto efficace a seguito dell'approvazione predetta - in esito a verifica della sua eventuale incompatibilità con la normativa vigente).*