Sentenza 18 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI BARI, in persona del ET pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DE MA MI, elettivamente domiciliato in ROMA VTA G ANTONELLI 49, presso l'avvocato CRISTIANO CONTE, rappresentato difeso dall'avvocato NICOLA MORGESE, giusta mandato a margina del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 32/01 del Giudice di pace di MOLFETTA, depositata il 04/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/09/2003 dal Consigliere Dott. Francesco SELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. De LM LE, con ricorso notificato in data 5 aprile 2000, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Molfetta avverso un'ordinanza ingiunzione del ET di Bari, relativa ad una violazione del codice della strada. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 4 maggio 2001, accoglieva l'opposizione. Avverso la sentenza ricorre a questa Corte il ET di Bari con ricorso notificato il 27 luglio 2001, formulando un unico motivo di impugnazione. La parte intimata resiste con controricorso notificato il giorno 3 settembre 2001.
MOTIVI DALLA DECISIONE
1. Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 204 del codice della strada e 18 della legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360, commi 3 e 5 c.p.c.. Si deduce al riguardo che il Giudice di pace aveva accolto il ricorso per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 204 del codice della strada, ma al procedimento in questione doveva essere applicato il termine di 180 giorni - essendo stato il ricorso al ET presentato il 27 luglio 1999 - al quale dovevano aggiungersi ulteriori 30 giorni, entro i quali l'organo accertatore era tenuto a trasmettere al ET il ricorso con il verbale di accertamento e le contrededuzioni. Nel caso di specie, essendo stato il ricorso al ET presentato il 27 luglio 1999 e l'ordinanza-ingiunzione emessa il 3 febbraio 2000, essa era stata emessa entro il termine su detto.
2. Va pregiudizialmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione nel ricorso della procura, essendo l'Amministrazione ricorrente rappresentata per legge dall'Avvocatura dello Stato.
Quanto al merito va osservato quanto segue.
Il giudice di pace ha affermato nella sentenza che l'ordinanza ingiunzione opposta fu emessa il 3 febbraio 2000 e notificata il 27 marzo 2000 quindi oltre il termine (di novanta giorni) cui agli artt. 203 e 204 del codice della strada, poiché il ricorso al ET fu presentato il 5 luglio 1999 e reca il timbro di arrivo del 27 luglio 1999.
Al riguardo questa corte ha affermato, con giurisprudenza ormai consolidata, che l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del su detto termine, rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile (Cass. 12 dicembre 2001, n. 15709; 18 luglio 2000, n. 9447; 27 aprile 1999, n. 4204; 17 aprile 1999, n. 3848). Con la precisazione, peraltro, che ai sessanta giorni previsti dall'art. 204 (nel testo di cui all'art. 106 del d. lgslv. n. 360 del 1993) vanno aggiunti i trenta assegnati dall'art. 203 all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria, per cui il termine complessivo doveva ritenersi di novanta giorni (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2064), a meno che l'opponente provasse che il ET aveva ricevuto il ricorso prima della scadenza dei trenta giorni (Cass. 27 maggio 1999, n. 4204). Con decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 fu portato a centoottanta giorni. Tale decreto legge non fu convertito, ma con legge 23 dicembre 1999, n. 488, fu confermato il termine di centoottanta giorni e furono dichiarati validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 391 del 1999. Dalla sentenza impugnata risulta peraltro che il ricorso al ET fu presentato dall'opponente in data 5 luglio 1999 e pervenne al ET il 27 luglio 1999, mentre l'ordinanza-ingiunzione fu emessa in data 3 febbraio 2000.
Ne deriva che alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 391 del 1999 - e tanto più della legge n. 488 del 1999 - il termine vigente al momento della presentazione del ricorso, previsto dal testo in vigore dell'art. 204 del codice della strada, pur calcolato nella misura di novanta giorni, era già scaduto, e non era pertanto applicabile alla fattispecie il più ampio termine successivamente introdotto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la condanna dell'Amministrazione ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano quanto agli onoraci nella misura di euro duecentocinquanta e quanto alle spese vive nella misura di euro cinquanta, oltre le spese generali e accessorie come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano quanto agli onorari nella misura di euro duecentocinquanta e quanto alle spese vive nella misura di euro cinquanta, oltre le spese generali e accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004