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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/05/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23281/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23281 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (P.I. , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Parte_1 P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa dagli avvocati Cecilia Lampertico, Cristiano Rupi e Carlo Parte_2 Alber , elettivamente domiciliata presso gli indirizzi telematici e come da procura allegata al ricorso Email_1 Email_2 RICORRENTE E Controparte_1
(P.I. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 difesa lessio Giulio Cavagnaro, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Genova, via Assarotti 36/2 e, pertanto, presso l'indirizzo telematico Email_3
RESISTENTE OGGETTO: contratto di assicurazione CONCLUSIONI Parte ricorrente:
“piaccia all'Imm.mo Tribunale, in accoglimento della domanda di respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o Parte_1 difesa, così giudicare:
- accertato e dichiarato l'inadempimento di alla Polizza, condannare al pagamento in favore di dell'importo di CP_3 CP_3 Parte_1 USD 1.143.262,69 (ossia Euro 1.098 0) in linea capitale, oltre si di mora di cui al D. /2002 e s.m. dalla data del 1° marzo 2024 al saldo;
- con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali e accessori di legge (alle aliquote in vigore al tempo del pagamento)”.
Parte resistente:
“si chiede che il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previ gli opportuni accertamenti e accolte tutte le istanze istruttorie, da aversi qui per espressamente ribadite, In via preliminare di rito:
- disponga la conversione del presente procedimento nel rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. e concedendo i termini ex art. 171 ter c.p.c.; Nel merito in via principale
- respinga le domande avversarie per effetto del trasferimento del fido & sulla diversa OL stipulata da CP_4 CP_5 Parte_3
con CE USA;
[...]
merito in via subordinata
- respinga le domande avversarie dichiarando l'intervenuta decadenza di dal diritto ad avvalersi delle garanzie di Parte_1 OL con riferimento al credito nei confronti dell'acquirente RC & ne da parte dell'assicurato dell'obbligo di comunicare le informazioni negative sull'acquirente;
pagina 1 di 7 - respinga le domande avversarie dichiarando che la copertura assicurativa non è applicabile al credito vantato da ai Parte_1 sensi dell'articolo 1.2.1 lett. c) 1 e 3 della OL;
- respinga le domande avversarie per violazione dell'articolo 2.1 della OL per mancata diligenza nella concessione del credito;
- comunque assolva da tutte le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto. CP_3 In ogni caso
- con il favore di spese e compensi professionali;
In via istruttoria
- ordini a l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di estratto conto storico a partire dal 21/10/2021 riferito al buyer RC Parte_1
& UR lle fatture e la ricognizione dei relativi pagamenti;
- ammetta i seguenti capitoli per l'interrogatorio del legale rappresentante e testi preceduti dalla locuzione 'vero che': a. a per la gestione della OL di assicurazione dei crediti commerciali stipulata con per cui è causa si CP_3 Parte_1 è avvalsa dell'opera del broker CP_6 b. è stato convenuta con la contestuale trasferimento del fido concesso al distributore RC & URy dalla CP_3 OL Bertazzoni export alla OL stipulata con CE USA da;
Parte_3 c. a fronte della cancellazione del fido sulla OL Bertazzoni export al broker la necessità di mantenere un modesto affidamento sul nominativo RC & URy;
d. per effetto di questa richiesta ha autorizzato sulla OL Bertazzoni export un fido di euro 100.000; CP_3 Si indicano a testi c d c/o . Testimone_1 CP_6 Testimone_2 CP_3
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. la società ha chiesto la condanna della Parte_1
Controparte_1
(di seguito, per brevità, ) al pagamento della somma di € 1.098.746,50 (corrispondenti a USD CP_7
1.143.262,69), oltre interessi di mora, a titolo di esatto adempimento del contratto di assicurazione in essere tra le parti. 1.1. A fondamento della domanda, la società ricorrente:
- ha documentato di aver stipulato in data 6 maggio 2021 con la il contratto di assicurazione CP_7 incorporato nella OL n. 3066452, di durata biennale e tacitamente rinnovato per ulteriori due anni, al fine di assicurare i crediti nei confronti, tra le altre clienti, della società americana RC-URy NY NC. (doc. 2 di parte ricorrente);
- ha documentato di aver segnalato alla il mancato pagamento da parte della cliente CP_7 [...] dei crediti risultanti da molteplici fatture per complessivi USD 1.270.895,54 CP_8
(precisamente, di USD 1.307.683,04 al netto di una nota di credito per USD 36.787,50 come da doc. 3 di parte ricorrente);
- ha documentato che, dopo aver attivato la procedura volta al pagamento dell'indennizzo contrattualmente prevista, ha inviato alla società in data 16 gennaio 2024 e in data 20 febbraio 2024 due CP_7 comunicazioni di sollecito, rimaste, tuttavia, prive di positivo riscontro (docc.
4-5 di parte ricorrente);
- ha documentato di aver esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi, tuttavia, con esito negativo (doc. 6 di parte ricorrente);
- ha prodotto un elenco dei crediti assicurati, come risultanti dalle fatture emesse dall'esponente nei confronti della società RC-URy NY, al fine di dimostrare che essi ammontano complessivamente a USD 1.270.895,54 (doc. 7 di parte ricorrente), di cui USD 1.234.177,00 per fatture emesse dal 26 ottobre 2022 al 20 dicembre 2022 in relazione a forniture di prodotti, rientranti nell'affidamento di € 3.000.000,00 valido sino al 1° gennaio 2023, come da comunicazione del 13 maggio 2022 (doc. 8 di parte ricorrente), nonchè USD 36.718,54 per fatture emesse del 17 gennaio 2023 al 29
pagina 2 di 7 giugno 2023 in relazione a forniture di parti di ricambio, rientranti nell'affidamento di € 100.000,00 valido sino al 30 giugno 2023, come da comunicazione del 19 maggio 2023 (doc. 9 di parte ricorrente).
- ha dedotto che la è tenuta al pagamento dell'indennizzo, in quanto il credito CP_7 complessivamente vantato è inferiore all'importo degli affidamenti concessi dalla compagnia di assicurazioni;
- ha esposto che l'importo in linea capitale di USD 1.143.262,69 (pari a € 1.098.746,50 al tasso di cambio vigente all'ultimo giorno feriale del mese di emissione delle relative fatture come risultante dal documento n. 10 prodotto da parte ricorrente) richiesto come indennizzo deve considerarsi già al netto della percentuale di copertura del 90% e della franchigia di € 500,00;
- ha dedotto che all'importo richiesto debbano essere aggiunti gli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. e, pertanto, ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm., decorrenti dal 1° marzo 2024, ossia dall'ultimo termine concesso alla per il pagamento spontaneo dell'indennizzo. CP_7
1.2. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda avversaria. CP_7
Dopo aver premesso che, per il tramite della società di brokeraggio (doc. 2 di parte resistente), CP_6 la aveva chiesto e ottenuto il trasferimento, tra gli altri, dei fidi relativi alla cliente Parte_1 [...] dal contratto di assicurazione incorporato nella OL italiana n. 3066452 al contratto di CP_8 assicurazione incorporato nella OL statunitense n. 922000018878 concluso tra la Parte_4
e la CE NO CA RA NY (doc. 3 di parte resistente), mantenendo sul
[...] contratto di assicurazione incorporato nella OL italiana n. 3066452 soltanto un fido “di servizio” di € 100.000,00, che è stato revocato in data 30 giugno 2023 (cfr. docc.
4-29 di parte resistente), la società resistente ha eccepito la non debenza dell'indennizzo richiesto, atteso che:
- la CE NO CA RA NY aveva già provveduto nel marzo 2024 a corrispondere alla un indennizzo pari a USD 1.349.450,00 per il mancato pagamento di crediti Parte_4 da parte della RC-URy NY sulla base del fido di € 1.500.000,00 trasferito sulla OL statunitense n. 922000018878 (doc. 30 di parte resistente), conseguendone l'impossibilità per la società ricorrente di pretendere ora di avvalersi della garanzia export contenuta nella OL italiana n. 3066452, in relazione alla quale il predetto fido era stato estinto;
- ai sensi dell'art. 13 del contratto di assicurazione la è comunque decaduta dal diritto Parte_1 all'indennizzo, avendo la società ricorrente violato i propri obblighi di diligenza e di informazione discendenti dagli artt.
2.1. e 2.3. del contratto circa la circostanza che già da prima della fine del 2022 la società RC-URy NY era inadempiente rispetto alle forniture, come era possibile evincere dall'estratto conto esibito dalla società in sede di denuncia del sinistro. Parte_1
1.3. All'esito della concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 16 aprile 2025. In quella sede, il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
2. Tanto premesso, le domande proposte sono fondate.
2.1. Giova anzitutto rammentare come, in applicazione dei principi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento o la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; tra le altre, successivamente, Cass. 3373\2010). 2.2. Nella fattispecie, è pacifica e documentata la stipula tra le parti dell'odierno giudizio, ossia le società e in data 6 maggio 2021, della OL n. 3066452 con cui erano Parte_1 CP_7
pagina 3 di 7 assicurati crediti commerciali vantati dalla società assicurata, tra gli altri, nei confronti del cliente americano RC URy NY IN (doc. 2 di parte ricorrente). In relazione a questo cliente era stato concesso un limite di credito, ossia un affidamento, pari ad euro 3 milioni di euro, come da delibera di CP_7 del 12 maggio 2022, limite che sarebbe stato ridotto alla metà, ossia ad 1,5 milioni di euro, con decorrenza dall'1 gennaio 2023 (doc. 8 di parte attrice). È altresì pacifico e documentato come nel corso dell'anno 2023, precisamente in data 11 maggio 2023, sia stata stipulata una nuova OL, n. 922000018878 (cd. Polizza ) tra la neocostituita Parte_3
e la compagnia di assicurazione CE NO CA RA Parte_4
NY. Questa nuova OL era volta ad assicurare il fatturato della nel mercato Parte_1 nordamericano e aveva ad oggetto, tra gli altri, l'assicurazione dei crediti commerciali vantati nei confronti del cliente RC URy NY NC.; a tal riguardo, è stato pattuito, con decorrenza dall'1 gennaio 2023, il trasferimento sulla OL USA del fido già concesso sulla OL export n. 3066452 ed esistente nei confronti di questo cliente, limite di credito che - come appena indicato - si era ridotto ad euro 1,5 milioni di euro, proprio a partire dall'1 gennaio 2023. Part Questa circostanza, ossia il trasferimento sulla OL del limite di credito relativo al cliente RC URy NY NC. a decorrere dall'1 gennaio 2023, è stata allegata dalla società resistente e posta a fondamento dell'eccezione sollevata in via principale;
si tratta di una circostanza che si evince chiaramente dalla corrispondenza intercorsa tra gli agenti della che operava quale broker dell'assicurata, e CP_6 Part della società nella fase delle trattative che hanno preceduto la stipula della OL e il rinnovo CP_3 delle polizze già esistenti (doc.
4-27 del fascicolo di parte resistente e in particolare i documenti n. 8, 9 e 10). Da queste comunicazioni emerge inoltre che la società avrebbe “manutenuto la Parte_1 fatturazione” verso alcuni clienti americani, tra cui la RC URy NY IN, limitatamente ai
“ricambi” così che, anche in relazione alla OL n. 3066452, si rendeva necessario che continuasse CP_3
a garantire la copertura assicurativa in relazione a questo cliente e in favore della con un Parte_1 affidamento, seppur limitato rispetto a quello concesso in precedenza. In questa prospettiva si giustifica la comunicazione del 18 maggio 2023 avente ad oggetto l'individuazione del nuovo limite di credito, pari ad euro 100.000,00 a valere sulla OL n. 3066452, nei confronti del cliente RC URy NY inc. (doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente e doc. 28 del fascicolo di parte resistente). Alla luce di questi elementi si ritiene che i crediti vantati nei confronti di RC URy NY IN fossero assicurati tramite la OL n. 3066452 stipulata tra e sino al 31 Parte_1 CP_7 dicembre 2022; successivamente, ossia a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'assicurazione dei crediti per le forniture eseguite verso questo cliente e il relativo fido sono stati “traslati” sulla OL USA stipulata tra le società e CE NO CA RA NY mentre sulla OL Parte_4
n. 3066452 è residuato un fido limitato all'importo di euro 100.000,00 relativamente ai crediti commerciali maturati per fatture relative ai “ricambi” forniti dalla nei confronti del medesimo cliente Parte_1
Controparte_8
La nuova OL ( ) non ha sostituito quelle precedentemente stipulate (ivi compresa la Parte_3 OL Bertazzoni export n. 3066452), aggiungendosi alle stesse e assicurando tra parti diverse (ossia e CE NO CA RA NY) rischi, almeno parzialmente, Parte_4 diversi. Le considerazioni che precedono inducono ad affermare che sino al 31 dicembre 2022 i crediti commerciali derivanti da forniture eseguite dalla nei confronti del cliente RC URy NY Parte_1
s.p.a. erano assicurati dalla OL invocata dalla difesa della ricorrente, ossia la OL n. 3066452, con il limite di credito di euro 3 milioni, da ritenere operativo sino a quella data. Dallo scambio di corrispondenza pagina 4 di 7 Contr intercorso tra il broker e e dalle polizze in atti non emergono, invece, elementi idonei a CP_3 sostenere la tesi di parte resistente, secondo cui, dalla data del trasferimento dell'affidamento (limite di credito) concesso in relazione al cliente sulla OL , ossia dall'1 Controparte_8 Parte_3 gennaio 2023, il precedente affidamento concesso per i crediti maturati verso il medesimo cliente dalla società doveva intendersi estinto con effetto retroattivo (cfr. comparsa di pag. 8 e Parte_1 CP_3 ss.). In altre parole, per i crediti commerciali maturati dalla società in relazione a tutte le Parte_1 forniture eseguite e, quindi, fatture emesse sino al 31 dicembre 2022 nei confronti del cliente
[...] doveva intendersi pienamente operativa la OL n. 3066452 con un limite di credito CP_8 pari ad euro 3 milioni;
per il periodo successivo, quindi dall'1 gennaio 2023, con la OL n. 3066452 è stata assicurata solo una piccola porzione di fatturato verso , per la precisione con un limite CP_8 di credito pari ad euro 100.000,00.
2.3. Ciò posto, per ciò che rileva in questa sede, la OL n. 3066452 oggetto di causa, prevedeva:
- quanto all'oggetto, che “l'assicuratore garantisce la copertura del rischio di Mancato pagamento dei crediti vantati dall'assicurato nei confronti di Acquirenti per Forniture effettuate durante il periodo di OL e si impegna ad indennizzare l'Assicurato nell'ambito della percentuale di copertura del Credito netto” (condizioni generali di OL sub doc. 2 di parte ricorrente pag. 3);
- che i crediti assicurabili erano quelli “1) derivanti dall'Attività commerciale assicurata, 2) nei confronti di un Acquirente situato in un Paese assicurato, 3) Derivanti da forniture effettuate durante il periodo di OL, 4) Esigibili entro il Periodo massimo di copertura e 5) per i quali la fattura nei confronti dell'acquirente sia stata emesse entro il termine massimo di fatturazione” e che la copertura assicurativa operava nei casi di “Mancato pagamento derivanti esclusivamente da 1) stato di Insolvenza dell'acquirente o 2) Insolvenza presunta dell'acquirente” (art.
1.1 delle condizioni generali di OL pag. 4), intendendo per Insolvenza presunta, secondo le definizioni di OL, la
“Inadempienza da parte dell'Acquirente nel far fronte integralmente alle proprie obbligazioni di pagamento alla scadenza del periodo di osservazione […]”(art. 15 delle condizioni generali di OL pag. 23);
- quanto alla Decorrenza, che la copertura decorreva “dalla data della Fornitura, in presenza di Affidamento concesso nei confronti dell'acquirente e in vigore in tale data” (art.
1.3 delle condizioni generali di OL pag. 5).
In applicazione delle previsioni di OL, parte ricorrente ha documentato:
- di aver emesso fatture per complessivi USD 1.270.895,54 (precisamente, per USD 1.307.683,04 al netto di una nota di credito per USD 36.787,50) di cui USD 1.234.177,00 per fatture emesse nei confronti di dal 26 ottobre 2022 al 20 dicembre 2022, relative a forniture che - per quanto Controparte_8 rilevato nei precedenti paragrafi - rientravano nel limite di credito di Euro 3.000.000,00, valido sino al 31.12.2022 come indicato nella comunicazione di affidamento del 12 maggio 2022, nonché USD 36.718,54 per fatture emesse dal 17 gennaio 2023 al 29 giugno 2023, relative a forniture che rientravano nel limite di credito di euro 100.000,00 verso la a valere sulla OL n. 3066452, dall'1 gennaio 2023 CP_8 sino al 30 giugno 2023 (doc. 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente e doc. 28-29 del fascicolo di parte resistente);
- di aver segnalato in data 3 luglio 2023 a il mancato pagamento da parte del cliente CP_3 Controparte_8 dei crediti di cui alle fatture in questione, mediante l'invio sul relativo portale del modulo
[...] attinente alla segnalazione di morosità secondo le modalità pattuite nella OL (doc. 3);
- di aver inoltrato due diffide di pagamento (nelle date del 16 gennaio e del 20 febbraio 2024) intimando la corresponsione dell'indennizzo, da ultimo, entro il giorno 1 marzo 2024, quantificato in USD 1.143.262,69, al netto della percentuale di copertura del 90% degli importi fatturati e della franchigia di euro 500,00 (doc.
4-5 del fascicolo di parte ricorrente).
pagina 5 di 7 Parte ricorrente ha quindi provato il titolo posto a fondamento delle domande e l'avvenuta scadenza del termine per il pagamento dell'indennizzo e ha allegato l'inadempimento della compagnia di assicurazione, in conformità ai principi giurisprudenziali richiamati.
2.4. A fronte di ciò, alcuna delle eccezioni sollevate dalla resistente è meritevole di accoglimento.
La difesa di in via principale, ha sostenuto che i crediti commerciali nei confronti del cliente CP_3
e il relativo limite di credito fossero stati trasferiti, sin dall'1 gennaio 2023, dalla Polizza CP_8
Bertazzoni Italia per l'export n. 3066452 alla OL , con contestuale azzeramento delle Parte_3 coperture sulle operazioni pregresse;
tale circostanza avrebbe precluso la liquidazione di qualsivoglia indennizzo fondata sulla OL n. 3066452 in relazione al cliente , ossia anche per fatture CP_8 emesse in data antecedente all'1 gennaio 2023. Tuttavia, come già rilevato, il trasferimento del rischio assicurato relativamente al cliente in questione e per il limite di credito già concesso (pari ad euro 3 milioni sino al 31 dicembre 2022, con una riduzione ad euro 1,5 milioni dall'1 gennaio 2023) è indubbiamente avvenuto - e, in effetti, nemmeno la resistente ha contestato questa circostanza - ma si è realizzato con efficacia dall'1 gennaio 2023. Ciò comporta, ad avviso di questo giudice, che per i crediti di cui alle forniture precedenti doveva ritenersi pienamente operativa la OL n. 3066452 oggetto di causa, non essendovi alcuna clausola contrattuale o pattuizione che induca ad una diversa interpretazione delle volontà delle parti. Sulla OL Bertazzoni Italia per l'export n. 3066452, inoltre, anche nel corso dell'anno 2023 (sino alla comunicazione di revoca dell'affidamento, risalente al 30 giugno 2023) è stato assicurato il fatturato relativo alle forniture per i ricambi nei confronti di con un fido ridotto ad euro 100.000,00. Controparte_8
Di qui, l'infondatezza dell'eccezione sollevata da e avente ad oggetto l'inoperatività della OL n. CP_3
3066452 in relazione ai crediti per le fatture emesse da nei confronti di Parte_1 CP_8 sino al 31 dicembre 2022.
Sotto un diverso profilo e in via subordinata, la difesa della resistente ha eccepito la CP_3 decadenza di dal diritto ad avvalersi delle garanzie di OL con riferimento al credito Parte_1 nei confronti dell'acquirente RC & URy, ai sensi dell'art. 13 delle condizioni di OL, per violazione da parte dell'assicurato dell'obbligo di comunicare le informazioni negative sull'acquirente ai sensi degli artt. 1.2.1, 2.1 e 2.3 delle condizioni generali. Secondo la prospettazione di parte resistente, già nel corso delle trattative per il trasferimento dei fidi, quindi a partire dai mesi di ottobre/novembre 2023, la società era pienamente a Parte_1 conoscenza del fatto che, da prima della fine del 2022, era significativamente inadempiente CP_8 rispetto alle forniture e tale circostanza non era mai stata denunciata a se non con la segnalazione di CP_3 morosità del mese di giugno 2024 (cfr. comparsa p. 11 ss.). Secondo già alla data di rinnovo del CP_3 fido verso , risalente al mese di maggio 2022 (come da doc. 8 di parte ricorrente) esistevano CP_8 rilevanti ritardi nei pagamenti da parte dell'Acquirente, superiori a sessanta giorni, come era possibile evincere dall'estratto conto inoltrato dalla alla società in occasione della denuncia del Parte_1 CP_3 sinistro (doc. 31 del fascicolo di parte resistente). Ciò integrava una grave violazione in capo a Parte_1 del dovere di comunicazione delle informazioni negative, con conseguente decadenza del diritto dell'assicurato di ottenere la liquidazione dell'indennizzo.
La contestazione è stata formulata in termini generici - così come generica è l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa ad un “estratto conto storico a partire dal 21/10/2021 riferito al buyer di cui CP_8 non è stata nemmeno provata l'esistenza – e risulta contraddetta dalla stessa documentazione prodotta dalla parte resistente.
pagina 6 di 7 In effetti, come rilevato dalla difesa della nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 281 Parte_1 duodecies c.p.c., dall'esame della OL in effetti, si evince che nel mese di gennaio 2023 il Parte_3 debito della società ammontava a USD 5.985.993,12, di cui USD 4.066.485 scaduto da oltre CP_9 sessanta giorni (doc. 3 di parte resistente pag. 43). Da ciò si evince come fosse venuta a conoscenza CP_3 dell'ammontare dei crediti verso il cliente qui esaminato, di cui gran parte riferiti a debiti scaduti da oltre sessanta giorni, ben prima della denuncia del sinistro oggetto di causa e ciononostante abbia mantenuto il limite di affidamento già concesso sino al 30 giugno 2023, data in cui è stata deliberata la relativa revoca (doc. 29 di parte resistente). D'altro canto, la resistente non ha nemmeno dimostrato che i ritardi di pagamento dalla medesima imputati alla alla data di concessione/rinnovo CP_3 CP_8 dell'affidamento del 12 maggio 2022 (doc. 8 di parte ricorrente), fossero indicativi “di una incapacità anche potenziale da parte dell'Acquirente a far fronte ai propri obblighi di pagamento del Credito” e, quindi, integrassero una
“informazione negativa” rilevante ai sensi degli artt.
2.3 e 13.4 delle condizioni generali di OL, ritenendosi a tal fine del tutto insufficiente il richiamo all'estratto in atti (doc. 31 di parte resistente) e del tutto ipotetico il ragionamento svolto per giustificare l'affermazione per cui “alla data di rinnovo del fido (Maggio 2022) esistevano sicuramente rilevanti ritardi nei pagamenti da parte del buyer superiori a 60 giorni dalla scadenza delle singole fatture” (cfr. comparsa pag. 11).
2.5. In conclusione, la domanda proposta va accolta. In merito al quantum debeatur alcuna specifica contestazione è stata formulata dalla resistente in ordine alla correttezza dei conteggi effettuati dalla ricorrente, anche in ordine al tasso di cambio applicato, tenuto conto della percentuale di copertura dei crediti nella misura del 90% nonché della franchigia di euro 500,00. Ne consegue che la società deve essere condannata al pagamento di Euro 1.098.746,50 – CP_7 secondo la valuta del contratto di assicurazione come specificato nell'art. 8 delle condizioni particolari – oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 5 d.lgs n. 231\2002 con decorrenza dall'1 marzo 2024, data di efficacia della diffida di pagamento (doc. 5 di parte ricorrente)
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate. Alla luce di tali criteri si ritiene di liquidare le spese applicando i valori minimi dei parametri per le fasi di studio e introduttiva nonché di istruttoria e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nei confronti della società Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_10
a. accoglie le domande e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
di euro 1.098.746,50, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231\2002;
[...]
b. condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in euro
[...] Parte_1
1.713,00 per spese ed euro 13.768,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Milano, in data 17 maggio 2025
Il giudice Ada Favarolo pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23281 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (P.I. , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Parte_1 P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa dagli avvocati Cecilia Lampertico, Cristiano Rupi e Carlo Parte_2 Alber , elettivamente domiciliata presso gli indirizzi telematici e come da procura allegata al ricorso Email_1 Email_2 RICORRENTE E Controparte_1
(P.I. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 difesa lessio Giulio Cavagnaro, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Genova, via Assarotti 36/2 e, pertanto, presso l'indirizzo telematico Email_3
RESISTENTE OGGETTO: contratto di assicurazione CONCLUSIONI Parte ricorrente:
“piaccia all'Imm.mo Tribunale, in accoglimento della domanda di respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o Parte_1 difesa, così giudicare:
- accertato e dichiarato l'inadempimento di alla Polizza, condannare al pagamento in favore di dell'importo di CP_3 CP_3 Parte_1 USD 1.143.262,69 (ossia Euro 1.098 0) in linea capitale, oltre si di mora di cui al D. /2002 e s.m. dalla data del 1° marzo 2024 al saldo;
- con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali e accessori di legge (alle aliquote in vigore al tempo del pagamento)”.
Parte resistente:
“si chiede che il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previ gli opportuni accertamenti e accolte tutte le istanze istruttorie, da aversi qui per espressamente ribadite, In via preliminare di rito:
- disponga la conversione del presente procedimento nel rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. e concedendo i termini ex art. 171 ter c.p.c.; Nel merito in via principale
- respinga le domande avversarie per effetto del trasferimento del fido & sulla diversa OL stipulata da CP_4 CP_5 Parte_3
con CE USA;
[...]
merito in via subordinata
- respinga le domande avversarie dichiarando l'intervenuta decadenza di dal diritto ad avvalersi delle garanzie di Parte_1 OL con riferimento al credito nei confronti dell'acquirente RC & ne da parte dell'assicurato dell'obbligo di comunicare le informazioni negative sull'acquirente;
pagina 1 di 7 - respinga le domande avversarie dichiarando che la copertura assicurativa non è applicabile al credito vantato da ai Parte_1 sensi dell'articolo 1.2.1 lett. c) 1 e 3 della OL;
- respinga le domande avversarie per violazione dell'articolo 2.1 della OL per mancata diligenza nella concessione del credito;
- comunque assolva da tutte le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto. CP_3 In ogni caso
- con il favore di spese e compensi professionali;
In via istruttoria
- ordini a l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di estratto conto storico a partire dal 21/10/2021 riferito al buyer RC Parte_1
& UR lle fatture e la ricognizione dei relativi pagamenti;
- ammetta i seguenti capitoli per l'interrogatorio del legale rappresentante e testi preceduti dalla locuzione 'vero che': a. a per la gestione della OL di assicurazione dei crediti commerciali stipulata con per cui è causa si CP_3 Parte_1 è avvalsa dell'opera del broker CP_6 b. è stato convenuta con la contestuale trasferimento del fido concesso al distributore RC & URy dalla CP_3 OL Bertazzoni export alla OL stipulata con CE USA da;
Parte_3 c. a fronte della cancellazione del fido sulla OL Bertazzoni export al broker la necessità di mantenere un modesto affidamento sul nominativo RC & URy;
d. per effetto di questa richiesta ha autorizzato sulla OL Bertazzoni export un fido di euro 100.000; CP_3 Si indicano a testi c d c/o . Testimone_1 CP_6 Testimone_2 CP_3
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. la società ha chiesto la condanna della Parte_1
Controparte_1
(di seguito, per brevità, ) al pagamento della somma di € 1.098.746,50 (corrispondenti a USD CP_7
1.143.262,69), oltre interessi di mora, a titolo di esatto adempimento del contratto di assicurazione in essere tra le parti. 1.1. A fondamento della domanda, la società ricorrente:
- ha documentato di aver stipulato in data 6 maggio 2021 con la il contratto di assicurazione CP_7 incorporato nella OL n. 3066452, di durata biennale e tacitamente rinnovato per ulteriori due anni, al fine di assicurare i crediti nei confronti, tra le altre clienti, della società americana RC-URy NY NC. (doc. 2 di parte ricorrente);
- ha documentato di aver segnalato alla il mancato pagamento da parte della cliente CP_7 [...] dei crediti risultanti da molteplici fatture per complessivi USD 1.270.895,54 CP_8
(precisamente, di USD 1.307.683,04 al netto di una nota di credito per USD 36.787,50 come da doc. 3 di parte ricorrente);
- ha documentato che, dopo aver attivato la procedura volta al pagamento dell'indennizzo contrattualmente prevista, ha inviato alla società in data 16 gennaio 2024 e in data 20 febbraio 2024 due CP_7 comunicazioni di sollecito, rimaste, tuttavia, prive di positivo riscontro (docc.
4-5 di parte ricorrente);
- ha documentato di aver esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi, tuttavia, con esito negativo (doc. 6 di parte ricorrente);
- ha prodotto un elenco dei crediti assicurati, come risultanti dalle fatture emesse dall'esponente nei confronti della società RC-URy NY, al fine di dimostrare che essi ammontano complessivamente a USD 1.270.895,54 (doc. 7 di parte ricorrente), di cui USD 1.234.177,00 per fatture emesse dal 26 ottobre 2022 al 20 dicembre 2022 in relazione a forniture di prodotti, rientranti nell'affidamento di € 3.000.000,00 valido sino al 1° gennaio 2023, come da comunicazione del 13 maggio 2022 (doc. 8 di parte ricorrente), nonchè USD 36.718,54 per fatture emesse del 17 gennaio 2023 al 29
pagina 2 di 7 giugno 2023 in relazione a forniture di parti di ricambio, rientranti nell'affidamento di € 100.000,00 valido sino al 30 giugno 2023, come da comunicazione del 19 maggio 2023 (doc. 9 di parte ricorrente).
- ha dedotto che la è tenuta al pagamento dell'indennizzo, in quanto il credito CP_7 complessivamente vantato è inferiore all'importo degli affidamenti concessi dalla compagnia di assicurazioni;
- ha esposto che l'importo in linea capitale di USD 1.143.262,69 (pari a € 1.098.746,50 al tasso di cambio vigente all'ultimo giorno feriale del mese di emissione delle relative fatture come risultante dal documento n. 10 prodotto da parte ricorrente) richiesto come indennizzo deve considerarsi già al netto della percentuale di copertura del 90% e della franchigia di € 500,00;
- ha dedotto che all'importo richiesto debbano essere aggiunti gli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. e, pertanto, ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm., decorrenti dal 1° marzo 2024, ossia dall'ultimo termine concesso alla per il pagamento spontaneo dell'indennizzo. CP_7
1.2. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda avversaria. CP_7
Dopo aver premesso che, per il tramite della società di brokeraggio (doc. 2 di parte resistente), CP_6 la aveva chiesto e ottenuto il trasferimento, tra gli altri, dei fidi relativi alla cliente Parte_1 [...] dal contratto di assicurazione incorporato nella OL italiana n. 3066452 al contratto di CP_8 assicurazione incorporato nella OL statunitense n. 922000018878 concluso tra la Parte_4
e la CE NO CA RA NY (doc. 3 di parte resistente), mantenendo sul
[...] contratto di assicurazione incorporato nella OL italiana n. 3066452 soltanto un fido “di servizio” di € 100.000,00, che è stato revocato in data 30 giugno 2023 (cfr. docc.
4-29 di parte resistente), la società resistente ha eccepito la non debenza dell'indennizzo richiesto, atteso che:
- la CE NO CA RA NY aveva già provveduto nel marzo 2024 a corrispondere alla un indennizzo pari a USD 1.349.450,00 per il mancato pagamento di crediti Parte_4 da parte della RC-URy NY sulla base del fido di € 1.500.000,00 trasferito sulla OL statunitense n. 922000018878 (doc. 30 di parte resistente), conseguendone l'impossibilità per la società ricorrente di pretendere ora di avvalersi della garanzia export contenuta nella OL italiana n. 3066452, in relazione alla quale il predetto fido era stato estinto;
- ai sensi dell'art. 13 del contratto di assicurazione la è comunque decaduta dal diritto Parte_1 all'indennizzo, avendo la società ricorrente violato i propri obblighi di diligenza e di informazione discendenti dagli artt.
2.1. e 2.3. del contratto circa la circostanza che già da prima della fine del 2022 la società RC-URy NY era inadempiente rispetto alle forniture, come era possibile evincere dall'estratto conto esibito dalla società in sede di denuncia del sinistro. Parte_1
1.3. All'esito della concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 16 aprile 2025. In quella sede, il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
2. Tanto premesso, le domande proposte sono fondate.
2.1. Giova anzitutto rammentare come, in applicazione dei principi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento o la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; tra le altre, successivamente, Cass. 3373\2010). 2.2. Nella fattispecie, è pacifica e documentata la stipula tra le parti dell'odierno giudizio, ossia le società e in data 6 maggio 2021, della OL n. 3066452 con cui erano Parte_1 CP_7
pagina 3 di 7 assicurati crediti commerciali vantati dalla società assicurata, tra gli altri, nei confronti del cliente americano RC URy NY IN (doc. 2 di parte ricorrente). In relazione a questo cliente era stato concesso un limite di credito, ossia un affidamento, pari ad euro 3 milioni di euro, come da delibera di CP_7 del 12 maggio 2022, limite che sarebbe stato ridotto alla metà, ossia ad 1,5 milioni di euro, con decorrenza dall'1 gennaio 2023 (doc. 8 di parte attrice). È altresì pacifico e documentato come nel corso dell'anno 2023, precisamente in data 11 maggio 2023, sia stata stipulata una nuova OL, n. 922000018878 (cd. Polizza ) tra la neocostituita Parte_3
e la compagnia di assicurazione CE NO CA RA Parte_4
NY. Questa nuova OL era volta ad assicurare il fatturato della nel mercato Parte_1 nordamericano e aveva ad oggetto, tra gli altri, l'assicurazione dei crediti commerciali vantati nei confronti del cliente RC URy NY NC.; a tal riguardo, è stato pattuito, con decorrenza dall'1 gennaio 2023, il trasferimento sulla OL USA del fido già concesso sulla OL export n. 3066452 ed esistente nei confronti di questo cliente, limite di credito che - come appena indicato - si era ridotto ad euro 1,5 milioni di euro, proprio a partire dall'1 gennaio 2023. Part Questa circostanza, ossia il trasferimento sulla OL del limite di credito relativo al cliente RC URy NY NC. a decorrere dall'1 gennaio 2023, è stata allegata dalla società resistente e posta a fondamento dell'eccezione sollevata in via principale;
si tratta di una circostanza che si evince chiaramente dalla corrispondenza intercorsa tra gli agenti della che operava quale broker dell'assicurata, e CP_6 Part della società nella fase delle trattative che hanno preceduto la stipula della OL e il rinnovo CP_3 delle polizze già esistenti (doc.
4-27 del fascicolo di parte resistente e in particolare i documenti n. 8, 9 e 10). Da queste comunicazioni emerge inoltre che la società avrebbe “manutenuto la Parte_1 fatturazione” verso alcuni clienti americani, tra cui la RC URy NY IN, limitatamente ai
“ricambi” così che, anche in relazione alla OL n. 3066452, si rendeva necessario che continuasse CP_3
a garantire la copertura assicurativa in relazione a questo cliente e in favore della con un Parte_1 affidamento, seppur limitato rispetto a quello concesso in precedenza. In questa prospettiva si giustifica la comunicazione del 18 maggio 2023 avente ad oggetto l'individuazione del nuovo limite di credito, pari ad euro 100.000,00 a valere sulla OL n. 3066452, nei confronti del cliente RC URy NY inc. (doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente e doc. 28 del fascicolo di parte resistente). Alla luce di questi elementi si ritiene che i crediti vantati nei confronti di RC URy NY IN fossero assicurati tramite la OL n. 3066452 stipulata tra e sino al 31 Parte_1 CP_7 dicembre 2022; successivamente, ossia a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'assicurazione dei crediti per le forniture eseguite verso questo cliente e il relativo fido sono stati “traslati” sulla OL USA stipulata tra le società e CE NO CA RA NY mentre sulla OL Parte_4
n. 3066452 è residuato un fido limitato all'importo di euro 100.000,00 relativamente ai crediti commerciali maturati per fatture relative ai “ricambi” forniti dalla nei confronti del medesimo cliente Parte_1
Controparte_8
La nuova OL ( ) non ha sostituito quelle precedentemente stipulate (ivi compresa la Parte_3 OL Bertazzoni export n. 3066452), aggiungendosi alle stesse e assicurando tra parti diverse (ossia e CE NO CA RA NY) rischi, almeno parzialmente, Parte_4 diversi. Le considerazioni che precedono inducono ad affermare che sino al 31 dicembre 2022 i crediti commerciali derivanti da forniture eseguite dalla nei confronti del cliente RC URy NY Parte_1
s.p.a. erano assicurati dalla OL invocata dalla difesa della ricorrente, ossia la OL n. 3066452, con il limite di credito di euro 3 milioni, da ritenere operativo sino a quella data. Dallo scambio di corrispondenza pagina 4 di 7 Contr intercorso tra il broker e e dalle polizze in atti non emergono, invece, elementi idonei a CP_3 sostenere la tesi di parte resistente, secondo cui, dalla data del trasferimento dell'affidamento (limite di credito) concesso in relazione al cliente sulla OL , ossia dall'1 Controparte_8 Parte_3 gennaio 2023, il precedente affidamento concesso per i crediti maturati verso il medesimo cliente dalla società doveva intendersi estinto con effetto retroattivo (cfr. comparsa di pag. 8 e Parte_1 CP_3 ss.). In altre parole, per i crediti commerciali maturati dalla società in relazione a tutte le Parte_1 forniture eseguite e, quindi, fatture emesse sino al 31 dicembre 2022 nei confronti del cliente
[...] doveva intendersi pienamente operativa la OL n. 3066452 con un limite di credito CP_8 pari ad euro 3 milioni;
per il periodo successivo, quindi dall'1 gennaio 2023, con la OL n. 3066452 è stata assicurata solo una piccola porzione di fatturato verso , per la precisione con un limite CP_8 di credito pari ad euro 100.000,00.
2.3. Ciò posto, per ciò che rileva in questa sede, la OL n. 3066452 oggetto di causa, prevedeva:
- quanto all'oggetto, che “l'assicuratore garantisce la copertura del rischio di Mancato pagamento dei crediti vantati dall'assicurato nei confronti di Acquirenti per Forniture effettuate durante il periodo di OL e si impegna ad indennizzare l'Assicurato nell'ambito della percentuale di copertura del Credito netto” (condizioni generali di OL sub doc. 2 di parte ricorrente pag. 3);
- che i crediti assicurabili erano quelli “1) derivanti dall'Attività commerciale assicurata, 2) nei confronti di un Acquirente situato in un Paese assicurato, 3) Derivanti da forniture effettuate durante il periodo di OL, 4) Esigibili entro il Periodo massimo di copertura e 5) per i quali la fattura nei confronti dell'acquirente sia stata emesse entro il termine massimo di fatturazione” e che la copertura assicurativa operava nei casi di “Mancato pagamento derivanti esclusivamente da 1) stato di Insolvenza dell'acquirente o 2) Insolvenza presunta dell'acquirente” (art.
1.1 delle condizioni generali di OL pag. 4), intendendo per Insolvenza presunta, secondo le definizioni di OL, la
“Inadempienza da parte dell'Acquirente nel far fronte integralmente alle proprie obbligazioni di pagamento alla scadenza del periodo di osservazione […]”(art. 15 delle condizioni generali di OL pag. 23);
- quanto alla Decorrenza, che la copertura decorreva “dalla data della Fornitura, in presenza di Affidamento concesso nei confronti dell'acquirente e in vigore in tale data” (art.
1.3 delle condizioni generali di OL pag. 5).
In applicazione delle previsioni di OL, parte ricorrente ha documentato:
- di aver emesso fatture per complessivi USD 1.270.895,54 (precisamente, per USD 1.307.683,04 al netto di una nota di credito per USD 36.787,50) di cui USD 1.234.177,00 per fatture emesse nei confronti di dal 26 ottobre 2022 al 20 dicembre 2022, relative a forniture che - per quanto Controparte_8 rilevato nei precedenti paragrafi - rientravano nel limite di credito di Euro 3.000.000,00, valido sino al 31.12.2022 come indicato nella comunicazione di affidamento del 12 maggio 2022, nonché USD 36.718,54 per fatture emesse dal 17 gennaio 2023 al 29 giugno 2023, relative a forniture che rientravano nel limite di credito di euro 100.000,00 verso la a valere sulla OL n. 3066452, dall'1 gennaio 2023 CP_8 sino al 30 giugno 2023 (doc. 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente e doc. 28-29 del fascicolo di parte resistente);
- di aver segnalato in data 3 luglio 2023 a il mancato pagamento da parte del cliente CP_3 Controparte_8 dei crediti di cui alle fatture in questione, mediante l'invio sul relativo portale del modulo
[...] attinente alla segnalazione di morosità secondo le modalità pattuite nella OL (doc. 3);
- di aver inoltrato due diffide di pagamento (nelle date del 16 gennaio e del 20 febbraio 2024) intimando la corresponsione dell'indennizzo, da ultimo, entro il giorno 1 marzo 2024, quantificato in USD 1.143.262,69, al netto della percentuale di copertura del 90% degli importi fatturati e della franchigia di euro 500,00 (doc.
4-5 del fascicolo di parte ricorrente).
pagina 5 di 7 Parte ricorrente ha quindi provato il titolo posto a fondamento delle domande e l'avvenuta scadenza del termine per il pagamento dell'indennizzo e ha allegato l'inadempimento della compagnia di assicurazione, in conformità ai principi giurisprudenziali richiamati.
2.4. A fronte di ciò, alcuna delle eccezioni sollevate dalla resistente è meritevole di accoglimento.
La difesa di in via principale, ha sostenuto che i crediti commerciali nei confronti del cliente CP_3
e il relativo limite di credito fossero stati trasferiti, sin dall'1 gennaio 2023, dalla Polizza CP_8
Bertazzoni Italia per l'export n. 3066452 alla OL , con contestuale azzeramento delle Parte_3 coperture sulle operazioni pregresse;
tale circostanza avrebbe precluso la liquidazione di qualsivoglia indennizzo fondata sulla OL n. 3066452 in relazione al cliente , ossia anche per fatture CP_8 emesse in data antecedente all'1 gennaio 2023. Tuttavia, come già rilevato, il trasferimento del rischio assicurato relativamente al cliente in questione e per il limite di credito già concesso (pari ad euro 3 milioni sino al 31 dicembre 2022, con una riduzione ad euro 1,5 milioni dall'1 gennaio 2023) è indubbiamente avvenuto - e, in effetti, nemmeno la resistente ha contestato questa circostanza - ma si è realizzato con efficacia dall'1 gennaio 2023. Ciò comporta, ad avviso di questo giudice, che per i crediti di cui alle forniture precedenti doveva ritenersi pienamente operativa la OL n. 3066452 oggetto di causa, non essendovi alcuna clausola contrattuale o pattuizione che induca ad una diversa interpretazione delle volontà delle parti. Sulla OL Bertazzoni Italia per l'export n. 3066452, inoltre, anche nel corso dell'anno 2023 (sino alla comunicazione di revoca dell'affidamento, risalente al 30 giugno 2023) è stato assicurato il fatturato relativo alle forniture per i ricambi nei confronti di con un fido ridotto ad euro 100.000,00. Controparte_8
Di qui, l'infondatezza dell'eccezione sollevata da e avente ad oggetto l'inoperatività della OL n. CP_3
3066452 in relazione ai crediti per le fatture emesse da nei confronti di Parte_1 CP_8 sino al 31 dicembre 2022.
Sotto un diverso profilo e in via subordinata, la difesa della resistente ha eccepito la CP_3 decadenza di dal diritto ad avvalersi delle garanzie di OL con riferimento al credito Parte_1 nei confronti dell'acquirente RC & URy, ai sensi dell'art. 13 delle condizioni di OL, per violazione da parte dell'assicurato dell'obbligo di comunicare le informazioni negative sull'acquirente ai sensi degli artt. 1.2.1, 2.1 e 2.3 delle condizioni generali. Secondo la prospettazione di parte resistente, già nel corso delle trattative per il trasferimento dei fidi, quindi a partire dai mesi di ottobre/novembre 2023, la società era pienamente a Parte_1 conoscenza del fatto che, da prima della fine del 2022, era significativamente inadempiente CP_8 rispetto alle forniture e tale circostanza non era mai stata denunciata a se non con la segnalazione di CP_3 morosità del mese di giugno 2024 (cfr. comparsa p. 11 ss.). Secondo già alla data di rinnovo del CP_3 fido verso , risalente al mese di maggio 2022 (come da doc. 8 di parte ricorrente) esistevano CP_8 rilevanti ritardi nei pagamenti da parte dell'Acquirente, superiori a sessanta giorni, come era possibile evincere dall'estratto conto inoltrato dalla alla società in occasione della denuncia del Parte_1 CP_3 sinistro (doc. 31 del fascicolo di parte resistente). Ciò integrava una grave violazione in capo a Parte_1 del dovere di comunicazione delle informazioni negative, con conseguente decadenza del diritto dell'assicurato di ottenere la liquidazione dell'indennizzo.
La contestazione è stata formulata in termini generici - così come generica è l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa ad un “estratto conto storico a partire dal 21/10/2021 riferito al buyer di cui CP_8 non è stata nemmeno provata l'esistenza – e risulta contraddetta dalla stessa documentazione prodotta dalla parte resistente.
pagina 6 di 7 In effetti, come rilevato dalla difesa della nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 281 Parte_1 duodecies c.p.c., dall'esame della OL in effetti, si evince che nel mese di gennaio 2023 il Parte_3 debito della società ammontava a USD 5.985.993,12, di cui USD 4.066.485 scaduto da oltre CP_9 sessanta giorni (doc. 3 di parte resistente pag. 43). Da ciò si evince come fosse venuta a conoscenza CP_3 dell'ammontare dei crediti verso il cliente qui esaminato, di cui gran parte riferiti a debiti scaduti da oltre sessanta giorni, ben prima della denuncia del sinistro oggetto di causa e ciononostante abbia mantenuto il limite di affidamento già concesso sino al 30 giugno 2023, data in cui è stata deliberata la relativa revoca (doc. 29 di parte resistente). D'altro canto, la resistente non ha nemmeno dimostrato che i ritardi di pagamento dalla medesima imputati alla alla data di concessione/rinnovo CP_3 CP_8 dell'affidamento del 12 maggio 2022 (doc. 8 di parte ricorrente), fossero indicativi “di una incapacità anche potenziale da parte dell'Acquirente a far fronte ai propri obblighi di pagamento del Credito” e, quindi, integrassero una
“informazione negativa” rilevante ai sensi degli artt.
2.3 e 13.4 delle condizioni generali di OL, ritenendosi a tal fine del tutto insufficiente il richiamo all'estratto in atti (doc. 31 di parte resistente) e del tutto ipotetico il ragionamento svolto per giustificare l'affermazione per cui “alla data di rinnovo del fido (Maggio 2022) esistevano sicuramente rilevanti ritardi nei pagamenti da parte del buyer superiori a 60 giorni dalla scadenza delle singole fatture” (cfr. comparsa pag. 11).
2.5. In conclusione, la domanda proposta va accolta. In merito al quantum debeatur alcuna specifica contestazione è stata formulata dalla resistente in ordine alla correttezza dei conteggi effettuati dalla ricorrente, anche in ordine al tasso di cambio applicato, tenuto conto della percentuale di copertura dei crediti nella misura del 90% nonché della franchigia di euro 500,00. Ne consegue che la società deve essere condannata al pagamento di Euro 1.098.746,50 – CP_7 secondo la valuta del contratto di assicurazione come specificato nell'art. 8 delle condizioni particolari – oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 5 d.lgs n. 231\2002 con decorrenza dall'1 marzo 2024, data di efficacia della diffida di pagamento (doc. 5 di parte ricorrente)
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate. Alla luce di tali criteri si ritiene di liquidare le spese applicando i valori minimi dei parametri per le fasi di studio e introduttiva nonché di istruttoria e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nei confronti della società Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_10
a. accoglie le domande e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
di euro 1.098.746,50, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231\2002;
[...]
b. condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in euro
[...] Parte_1
1.713,00 per spese ed euro 13.768,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Milano, in data 17 maggio 2025
Il giudice Ada Favarolo pagina 7 di 7