Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2018, n. 1968
CASS
Sentenza 7 dicembre 2018

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In tema di bancarotta fraudolenta, le pene accessorie previste dall'art. 216, ult. comm., legge fall., nella formulazione derivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio la Corte, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ult. comm., legge fall., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, che è stata quindi rideterminata in quella corrispondente alla pena principale inflitta all'imputato). Conf. Sez.5, n.1963 del 07/12/2018, dep.16/01/2019.

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    Paola Cervo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    C. Cost. 222/2018 muove da tale principio ma lo precisa ulteriormente, affermando che << a consentire l'intervento della Corte non è necessario che esista nel sistema un'unica soluzione costituzionalmente vincolata chiamata a sostituirsi a quella illegittima […]; essenziale e sufficiente […] è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti, esse stesse immuni da vizi di legittimità, ancorchè non costituzionalmente obbligate, che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata costituzionalmente illegittima; sì da consentire alla Corte di porre rimedio nell'immediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia>>. Dunque, la decisione qui in esame passa ad indagare il sistema dei reati fallimentari, per valutare se esso possa offrire <>. In questa ricerca la Corte Costituzionale – siamo alle pagg. 14 e 15 della motivazione – afferma con chiarezza di non essere persuasa dalla soluzione suggerita dalla sezione rimettente, che proponeva di sostituire la norma ritenuta incostituzionale con l'art. 37 c.p. (<>) ; e ciò sulla base di una approfondita disamina della funzione che il legislatore storico …

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    Paola Cervo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    C. Cost. 222/2018 muove da tale principio ma lo precisa ulteriormente, affermando che << a consentire l'intervento della Corte non è necessario che esista nel sistema un'unica soluzione costituzionalmente vincolata chiamata a sostituirsi a quella illegittima […]; essenziale e sufficiente […] è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti, esse stesse immuni da vizi di legittimità, ancorchè non costituzionalmente obbligate, che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata costituzionalmente illegittima; sì da consentire alla Corte di porre rimedio nell'immediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia>>. Dunque, la decisione qui in esame passa ad indagare il sistema dei reati fallimentari, per valutare se esso possa offrire <>. In questa ricerca la Corte Costituzionale – siamo alle pagg. 14 e 15 della motivazione – afferma con chiarezza di non essere persuasa dalla soluzione suggerita dalla sezione rimettente, che proponeva di sostituire la norma ritenuta incostituzionale con l'art. 37 c.p. (<>) ; e ciò sulla base di una approfondita disamina della funzione che il legislatore storico …

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  • 4Testimone irreperibile, prova .. superflua (Cass. 8422/20)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2018, n. 1968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1968
Data del deposito : 7 dicembre 2018

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