Sentenza 16 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di bancarotta semplice documentale, le pene accessorie devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all'art. 37 cod. pen., per il quale la loro durata è uguale a quella della pena principale inflitta.
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Per pluralità di reati tributari con continuazione la durata delle sanzioni accessorie segue la pena principale Massima Giurisprudenziale Con eccezione dell'ipotesi di continuazione tra reati omogenei, e fermo restando il rispetto del limite massimo previsto per la specifica sanzione accessoria da applicare, in caso di pluralità di reati tributari unificati dalla continuazione, la durata della pena accessoria deve essere uniformata a quella dela pena principale inflitta. Decisione: Sentenza n. 8041/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Tributario Massima: In caso di pluralità di reati tributari unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite sulla determinazione delle pene accessorie a seguitoStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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Leggi di più… - 4. L’intervento della Corte Costituzionale sulle pene accessorie in materia di bancarotta fraudolentaMaria Elena Orlandini · https://www.iusinitinere.it/
L'art. 216 – ultimo comma – della legge fallimentare[1] recita: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”. Il dettato legislativo previsto dal sopracitato articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222/2018, ove …
Leggi di più… - 5. Quale la durata delle pene accessorie per il bancarottierePietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Nella sentenza che si segnala, la Cassazione affronta il tema della legittimità della quantificazione fissa delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, stabilite in dieci anni di inabilitazione all'esercizio di attività commerciale e nell'incapacità, per lo stesso tempo, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Nel caso di specie, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre pene accessorie nella misura di legge, per due distinte ipotesi di bancarotta societaria. La competente Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza d'appello veniva, quindi, proposto ricorso in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2012, n. 23606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23606 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 16/02/2012
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 395
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 44898/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI AU N. IL 06/02/1960;
avverso la sentenza n. 4570/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 03/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O. Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. AU CI, quale amministratore unico della MAD.RED. srl, dichiarata fallita con sentenza in data 28-10-2004, era ritenuto responsabile, con sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 3-5-2011, in conferma di quella del Tribunale di Rimini in data 8- 4-2008, del reato di bancarotta semplice documentale (per omessa annotazione degli ammortamenti per almeno tre esercizi e degli interessi passivi, nonostante mutui bancari per Euro 520.000) e per aggravamento dello stato di dissesto.
2. La corte territoriale riteneva che l'irregolare tenuta della contabilità fosse stata finalizzata a mantenere in vita la società omettendo di evidenziare componenti negative di reddito e che la tenuta delle scritture da parte di un terzo, ragioniere, non esonerasse da responsabilità l'imputato, il quale aveva comunque un obbligo di controllo. La circostanza che l'obiettivo perseguito fosse di esclusivo interesse sociale, nel senso di garantire la sopravvivenza dell'ente facendolo risultare in bonis benché, al contrario, fortemente compromesso, faceva sì che neppure la delibera assembleare, la quale disponeva che gli ammortamenti non fossero indicati, facesse venir meno la responsabilità dell'amministratore, mentre l'asserito mancato invio degli estratti conto da parte delle banche, non documentato, non giustificava l'omessa indicazione degli Interessi passivi.
3. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, avv. G. Albe, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione sul punto del nesso causale tra la mancata istanza di fallimento e l'aggravamento del dissesto. Questione, già oggetto di doglianza difensiva, alla quale la corte territoriale non aveva fornito adeguata risposta, per di più incorrendo in contraddizione laddove aveva attribuito il dissesto ad inidoneità dei locali, ad un furto e alte conseguenze di un'alluvione, per poi concludere che il protratto ritardo della richiesta di fallimento aveva comportato l'erosione del capitale sociale.
3.1 Con il secondo motivo si deducevano gli stessi vizi in punto di elemento psicologico della bancarotta documentale per non essersi tenuto conto che il principio dell'affidamento esclude l'esistenza di un obbligo generale di controllo dell'imprenditore sulla tenuta della contabilità, nella specie affidata a soggetto che la stessa corte aveva implicitamente ritenuto competente, attribuendo quindi una responsabilità oggettiva al prevenuto, il quale, per contro, aveva esercitato la dovuta vigilanza facendo affidamento su una delibera assembleare e sul parere tecnico contabile di regolarità da parte del commercialista.
3.3 Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione investivano, In subordine, la quantificazione della pena, la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il diniego di prevalenza delle generiche sull'aggravante (diniego che non teneva conto del comportamento collaborativo con il curatore tenuto dal PI), la mancata riduzione della pena principale e delle pene accessorie, queste ultime non commisurate alla pena principale, nonostante giurisprudenza in contrario senso di questa corte (Cass. 4727/2000). CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al profilo della durata delle pene accessorie, da disattendere per il resto.
1. La sentenza impugnata si sottrae alle censure di violazione di legge e vizio di motivazione sul punto del rapporto eziologico tra l'omessa istanza di fallimento e l'aggravamento del dissesto. Invero nessuna contraddizione è ravvisabile nella motivazione laddove, da un lato, la corte territoriale ha individuato le cause iniziali del dissesto in dati oggettivi sfavorevoli, quali l'inidoneità dei locali, il furto di un quantitativo importante di mercè e il deterioramento di scorte di magazzino per effetto di un'alluvione, dall'altro, riconoscendo il nesso causale messo in dubbio dal ricorrente, ha concluso che il protratto ritardo della dichiarazione di fallimento aveva comportato la totale erosione del capitale sociale. Infatti, con argomentazione coerente e logica, si è rilevato che, a fronte del verificarsi dei sopradetti eventi negativi per la società, l'imputato, anziché richiedere la dichiarazione di fallimento (pronunciato solo cinque anni dopo su istanza di alcuni creditori), aveva proseguito l'attività mediante l'occultamento delle perdite fin dal 1999, aggravando con tale condotta lo stato di dissesto, in particolare per effetto dell'aumento degli interessi passivi dei mutui bancari accesi dalla società.
2. Nè presenta maggior pregio la deduzione degli stessi vizi in punto di elemento psicologico della bancarotta documentale, ancorata al rilevo che il principio dell'affidamento escluderebbe resistenza di un generale obbligo di controllo dell'imprenditore sulla tenuta della contabilità, se, come nella specie, affidata a soggetto competente. In primo luogo non è pertinente, a giustificazione della scelta di omettere l'annotazione delle componenti negative, il richiamo alla delibera assembleare che tale opzione autorizzava, poiché tale delibera, non solo si riferiva agli ammortamenti ma non anche agli interessi passivi - del pari non annotati -, ma era anche frutto di sostanziale decisione dello stesso imputato (la società, oltre lui stesso, aveva soltanto un'altra socia), rispondente alla sua pervicace volontà, evidenziata dai giudici di merito, di mantenere in vita l'attività. In secondo luogo il parere tecnico contabile di regolarità da parte del commercialista, pure invocato nel ricorso al fine di escludere il dolo, da un lato non esonerava l'imputato dai suoi doveri di controllo, come evidenziato dalla corte territoriale, dall'altro rappresentava null'altro che la giustificazione formale della scelta di omettere l'annotazione delle componenti negative, ascrivibile, per quanto appena osservato, al PI e al suo intento di far risultare in bonis la società, mediante la strumentalizzazione della contabilità.
3. Solo in parte accogligli, come già anticipato, le censure in ordine al trattamento sanzionatorio. L'attenuante del danno di speciale tenuità, relativa, secondo indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, al danno oggettivo prodotto dal fatto reato - che, in ipotesi di bancarotta semplice, si sostanzia in quello derivante dal comportamento omissivo ascrivibile all'imputato, tal da aver prodotto conseguenze tenui o, addirittura, inesistenti ai creditori, considerati nel loro insieme (Cass. 4727/2000)-, è stata correttamente esclusa dalla corte bolognese mediante implicito richiamo ad un passivo fallimentare pari a Euro 660.000 e alla dissimulazione per cinque anni dello stato di dissesto. Del pari infondate le doglianze in punto di mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante e di determinazione della pena, aspetti adeguatamente affrontati in sentenza richiamando la presenza di un grave precedente per estorsione, per quanto risalente, e la sostanziale mitezza della pena irrogata, di poco superiore al minimo edittale. È invece fondato il rilievo che le pene accessorie avrebbero dovuto, secondo giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4727/2000), essere commisurate alla durata della pena principale, dal momento che esse, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all'art. 37 c.p., secondo cui la loro durata è uguale a quella della pena principale inflitta.
La sentenza va quindi annullata senza rinvio, limitatamente a tale aspetto, determinandosi la durata delle pene accessorie in misura pari alla pena principale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie delle quali determina la durata in misura pari alla pena principale.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012