Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2016, n. 40679
CASS
Sentenza 1 luglio 2016

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In materia di pene accessorie per i reati di violenza sessuale, l'art. 609 nonies, primo comma, n. 4), cod. pen. distingue l'"interdizione temporanea da pubblici uffici" dall'"interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna da tre a cinque anni"; ne deriva che nella prima ipotesi, trattandosi di pena accessoria la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale, il giudice deve uniformarne la durata a quella della pena principale, ai sensi dell'art. 37 cod. pen.

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  • 1Reati sessuali: Pene accessorie obbligatorie anche in caso di pena sospesa.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 giugno 2021

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  • 2Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2019

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2016, n. 40679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40679
Data del deposito : 1 luglio 2016

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