Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale applicata con la sentenza di condanna per il reato di bancarotta semplice documentale, siccome è dalla legge determinata solo nel massimo, deve avere durata eguale a quella della pena principale inflitta, secondo quanto previsto dall'art. 37 cod. pen..
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- 1. Le Sezioni unite sulla determinazione delle pene accessorie a seguitoStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. L’intervento della Corte Costituzionale sulle pene accessorie in materia di bancarotta fraudolentaMaria Elena Orlandini · https://www.iusinitinere.it/
L'art. 216 – ultimo comma – della legge fallimentare[1] recita: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”. Il dettato legislativo previsto dal sopracitato articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222/2018, ove …
Leggi di più… - 3. Quale la durata delle pene accessorie per il bancarottierePietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Nella sentenza che si segnala, la Cassazione affronta il tema della legittimità della quantificazione fissa delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, stabilite in dieci anni di inabilitazione all'esercizio di attività commerciale e nell'incapacità, per lo stesso tempo, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Nel caso di specie, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre pene accessorie nella misura di legge, per due distinte ipotesi di bancarotta societaria. La competente Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza d'appello veniva, quindi, proposto ricorso in …
Leggi di più… - 4. Le pene accessorie per le quali la legge indica un termineDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2010, n. 13579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13579 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 02/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 566
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 31748/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA RE, nato il [...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Trento del 6.5.2009;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dott. FEBBRARO Giuseppe) che ha chiesto rigettarsi il ricorso. IN FATTO ED IN DIRITTO
RE RA è stato condannato dal Tribunale di Rovereto in data 8.2.2008 perché ritenuto responsabile di bancarotta semplice documentale conseguente al fallimento della sua impresa edile. La Corte d'Appello di Trento ha confermato, in data 20.5.2009, il giudizio di reità, riformando esclusivamente il trattamento sanzionatorio.
Ricorre la difesa dell'RA ed eccepisce:
- inosservanza della legge penale, art. 2 c.p., essendosi modificato la L. Fall., art. 1 e spettando al giudice penale l'accertamento della punibilità del fallito, alla luce dei nuovi parametri quantitativi dettati dal legislatore per la "fallibilità", successivamente la riforma della stessa;
- inosservanza della legge penale per l'omesso scrutinio della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, essendosi egli affidato ad un consulente per la tenuta della contabilità ed ha omesso di verificare se il consulente indusse - in ipotesi - in errore il ricorrente;
- carenza ed illogicità della motivazione circa l'omessa riduzione delle pene accessorie, che erano state comminate nella massima estensione dal giudice di primo grado.
IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile perché privo di specificità, La Corte territoriale ha correttamente risposto alle censure dedotte con l'appello ed ha anche riportato testualmente il principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2008, Niccoli, fornendo ragguaglio sulle ragioni della decisione. Il ricorrente ripropone la doglianza, senza tenere conto del principio affermato (e qui condiviso) e senza fornire elemento alcuno di novità alla doglianza.
Infondato è il secondo mezzo: il delitto di bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa e l'imprenditore dichiarato fallito risponde dell'illecito anche in virtù della colpa lieve qualora venga meno al dovere di tenuta regolare del corredo contabile, come prescrive l'art. 2214 e ss. cod. civ.. Inoltre, la responsabilità per l'irregolare tenuta delle scritture d'impresa non può essere esclusa allegando l'incompetenza tecnica, posto che, svolgendo l'attività di imprenditore, egli si trova gravato dall'obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano la gestione di impresa. Nè gli giova addebitare al proprio consulente l'eventuale colpa nell'adempimento del mandato commessogli sulla tenuta delle scritture, il dovere della redazione e conservazione del corredo contabile grava sul titolare dell'impresa, su cui incombe anche l'onere di un'oculata scelta del professionista eventualmente incaricato al riguardo;
dunque, nei suoi confronti è riconoscibile anche l'eventuale culpa in eligendo nonché quella per omesso controllo dell'operato di questi.
Nel merito, poi, il ricorrente non ha fornito alcun elemento per poter vagliare quale possa essere stata la condotta del consulente idonea ad indurlo in errore ne' la tipologia dell'errore a cui sarebbe stato indotto (chiara essendo l'irrilevanza del mero errore di diritto).
Fondato è l'ultimo mezzo: in tema di bancarotta semplice documentale, essendo la pena accessoria prevista dalla L. Fall., art.217 determinata solo nel massimo, essa deve, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., avere durata eguale a quella della pena principale inflitta.
Al riguardo la Corte provvede, a mente dell'art. 620 c.p.p., u.c. mediante la riduzione della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per la durata di due anni, alla la durata di detta pena per il periodo di anni 1 e mesi 3.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria che riduce ad anni 1 e mesi 3. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010