Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48523
CASS
Sentenza 6 ottobre 2011

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Ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice (art. 217, comma secondo, l. fall.), l'elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, l. fall., l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48523
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48523
Data del deposito : 6 ottobre 2011

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