Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice (art. 217, comma secondo, l. fall.), l'elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, l. fall., l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.
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La Suprema Corte di Cassazione affronta la tematica della responsabilità dell'amministratore di diritto e di fatto nell'ipotesi in cui la società venga dichiarata fallita e si proceda penalmente per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (art. 216 R.D. n. 267/1942). La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae spunto da una sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna inflitta a B. e L. in primo grado alle pene ritenute di giustizia per una serie di reati di bancarotta fraudolenta. In particolare il B. ed il L. venivano ritenuti colpevoli, in qualità, rispettivamente, di socio di maggioranza e di amministratore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48523 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro Presidente del 06/10/2011
Dott. OLDI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 2329
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo rel. Consigliere N. 48670/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI NO, N. IL 15/10/1937;
avverso la sentenza n. 2757/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 22/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
BI UN propone ricorso contro la sentenza della corte di appello di Catania che, a conferma della statuizione di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato, lo condannava alla pena di anni due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva. Il BI è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver distratto la somma di Euro 29.841,47, pari al saldo contabile della cassa non rinvenuto dalla curatela, nonché per bancarotta semplice documentale per non aver tenuto il libro degli inventari nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento.
Contro la sentenza di appello si dirigono le seguenti censure:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta;
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale. Lamenta, in sostanza, il ricorrente che la sua responsabilità penale per i reati ascritti sia stata ritenuta sulla base della relazione del curatore, unico elemento agli atti (essendo stato il giudizio definito con rito abbreviato), ma a causa di un'erronea interpretazione delle sue risultanze.
Quanto alla bancarotta documentale, rileva il ricorrente che il curatore non ha incontrato difficoltà nel ricostruire il movimento degli affari e perciò manca la idoneità della condotta ad ostacolare la ricostruzione della vita economica dell'impresa. Sostiene poi il BI che possa rendersi responsabile del reato di cui alla L. Fall., art. 217, solo l'amministratore che sia stato in carica almeno tre anni. In merito alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, afferma il BI che la distrazione di Euro 29.841,47 sarebbe avvenuta ben prima che egli assumesse la carica di amministratore il 30.11.2005 (il fallimento è del 24.01.2007). Il Procuratore Generale della corte di cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto;
innanzitutto, va sgomberato il campo dall'equivoco relativo al termine triennale indicato dalla L. Fall., art. 217. È evidente, infatti, che tale termine vale a segnare il limite temporale sino al quale - secondo la scelta discrezionale di politica criminale del legislatore - può spingersi l'accertamento al riguardo, essendo sufficiente, per la sussistenza del reato, che la condotta di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili venga integrata, durante il periodo di tempo indicato, anche per un arco temporale inferiore ai tre anni. La "ratio" della norma incriminatrice risiede, infatti, nell'esigenza di tutela della correttezza della tenuta delle scritture contabili, che può essere elusa in ogni momento ed anche per breve periodo (in argomento, v, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 38598 del 20/06/2008, Rv. 242018). Quanto, invece, alla responsabilità per il reato di bancarotta semplice documentale, in risposta alle doglianze del ricorrente si deve ricordare che la colpa dell'imprenditore è ravvisabile persino quando egli abbia affidato a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale "culpa in eligendo", anche quello di controllarne l'operato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32586 del 10/07/2007, Rv. 237105). E, d'altronde, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dalla L. Fall., art. 217, comma 2, la condotta deve essere sostenuta indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture, (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6769 del 18/10/2005, Rv. 233997). Un'altra differenza - con ciò rispondendo all'ultima censura svolta dal ricorrente sulla bancarotta documentale - tra la previsione dell'art. 216 e quella della norma successiva è di natura oggettiva;
mentre l'art. 216 richiede che i libri siano tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, per l'art. 217 è sufficiente che l'imprenditore fallito non abbia tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li abbia tenuti in maniera irregolare o incompleta (in argomento v. Cassazione penale sez. 5, 20 febbraio 2001, n. 6901: "In caso di fallimento, il difetto di tenuta delle scritture contabili da parte dell'imprenditore è sufficiente a configurare il delitto di bancarotta semplice, a nulla rilevando la possibilità di ricostruire in altro modo il reale movimento d'affari della società"). Quanto al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non può che richiamarsi la approfondita e condivisibile motivazione adottata dalla Corte d'appello di Brescia, la quale ha rilevato come il saldo di cassa risultasse nella situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2006, antecedente di soli 24 giorni al fallimento;
la circostanza che la cassa risultasse nell'aggiornamento del 31 dicembre 2006 significa che dell'esistenza della stessa ha dato atto il soggetto che, a quella data, risultava essere l'amministratore e cioè l'odierno imputato (il quale era, peraltro, in carica fin dal novembre 2005, per cui aveva già formato il bilancio relativo a questa annualità, riscontrando le varie voci che concorrevano alla sua formazione). Pertanto, in assenza di diverse spiegazioni offerte dall'amministratore e di elementi che facciano presumere la falsità documentale delle scritture contabili, deve presumersi che il mancato rinvenimento di valori societari risultanti dai libri della società consegua alla loro illecita distrazione da parte dell'amministratore. In argomento si veda Cassazione penale sez. 5, 16 ottobre 2008, n. 43216: "In tema di prova del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni e valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, non costituendo in alcun modo inversione dell'onere della prova il fatto che sia rimessa all'interessato la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato. Infatti, allorquando sia provato che l'imprenditore ha avuto a disposizione determinati beni, ove non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o non abbia saputo giustificarne la destinazione per le effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che li ha dolosamente distratti, in ragione dell'obbligo giuridico posto a suo carico di fornire la dimostrazione della destinazione data a tali beni". Il collegio bresciano, dunque, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa corte ed ha corredato la sua pronuncia con idonea, logica ed approfondita motivazione, per cui si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità.
Per questi motivi
il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011