Sentenza 30 novembre 2017
Massime • 1
Nel caso di ricorso per cassazione articolato in più motivi avverso una sentenza avente ad oggetto un solo reato, la fondatezza del motivo concernente la pena accessoria, da ritenere a tutti gli effetti "punto" della decisione, comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al "capo" di imputazione cui si riferisce e consente di rilevare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione.
Commentari • 6
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza assolutoria emessa il 30 marzo 2015 dal G.U.P. dello stesso Tribunale, in parziale riforma della decisione - per quanto in questa sede di interesse - ha dichiarato la responsabilità di: - Anacleto Benin in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p. in relazione alle somme versategli da Massimo Lattanzi; - Giuseppe Cerise in ordine al reato di cui all'art. 7 l. n. 195/1974 sub T) in relazione alle somme indicate in dispositivo ed alle retribuzioni dei dipendenti Patat, Trenta e Gatti dal 14 agosto …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
Leggi di più… - 5. La sentenza di condanna per un determinato reato non è sufficiente a determinare la cosa giudicataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2021
SOMMARIO: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato una istanza con cui era stato chiesto l'annullamento dell'ordine di esecuzione emesso a carico del medesimo a causa dell'assenza di definitività della sentenza resa dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, essendo stato proposto avverso questa sentenza ricorso per Cassazione da parte dell'imputato ed essendo stata proposta impugnazione anche da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2017, n. 58095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58095 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2017 |
Testo completo
58095-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1762 Francesco Ippolito UP 30/11/2017 Anna Criscuolo Angelo Capozzi R.G.N. 20324/2017 Alessandra Bassi Relatore - Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TO LE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/06/2016 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio per prescrizione del reato;
udito il difensore della parte civile costituita RG TI, Avv. Mauro Crociati, il quale ha insistito perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, depositando a verbale conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore, avv. Avv. Marco Ditroia anche in sostituzione dell'Avv. Alessandro Petrillo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 25 marzo 2014 del Tribunale di Rimini, la Corte d'appello di Bologna ha riqualificato l'originaria contestazione di tentata concussione in quella di tentata induzione indebita, ha confermato la pena inflitta in primo grado a LE TO, ha ridotto la durata della interdizione dai pubblici uffici e revocato la sanzione accessoria della rimozione dal pubblico ufficio ricoperto, confermando le altre statuizioni. Giova precisare che a LE TO è ascritto di avere, quale comandante dell'ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Bellaria Igea Marina, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere RG TI, presidente della cooperativa bagnini di Bellaria Igea Marina, a consegnargli indebitamente del denaro (300 euro per ognuno degli ombrelloni messi a disposizione negli oltre 90 stabilimenti balneari soci della cooperativa), dietro minaccia di denunciare come abusi edilizi alcune irregolarità compiute dai bagnini sulla spiaggia nonché di estendere i suoi poteri di controllo anche agli alberghi situati dinanzi alla spiaggia;
fatti commessi in data precedente prossima al 4 giugno 2009. 1.1. Preliminarmente, la Corte d'appello ha dato conto della ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice sulla base: a) delle dichiarazioni rese, il 4 giugno 2009, dal Presidente della Provincia di Rimini Ferdinando FA, quale segnalazione informale al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, in merito a quanto appreso da RG TI, Presidente della cooperativa bagnini di Bellaria Igea Marina, circa le indebite richieste di denaro da un non meglio specificato appartenente alla Capitaneria di Porto del comune di Bellaria;
b) delle dichiarazioni rese ai Carabinieri dal FA il 30 giugno 2009; c) delle dichiarazioni rese da parte di RG TI, il 19 giugno 2009, su convocazione dei Carabinieri di Rimini e, successivamente, il 13 luglio 2009, a seguito di presentazione spontanea, dichiarazioni - queste ultime - dal contenuto accusatorio nei confronti del TO, ritenute dal decidente intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili;
d) della ritenuta non credibilità della versione difensiva resa dal ricorrente.
1.2. Dopo avere dato conto dei motivi d'appello, il Collegio del gravame ha evidenziato: a) che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, dagli atti emerge che l'imputato aveva conoscenza delle opere e delle costruzioni illegali presenti su parte dell'arenile già dal momento in cui aveva assunto la carica di Comandante dell'ufficio marittimo della Guardia Costiera, con situazione aggiornata poco prima dell'inizio della stagione balneare (richiamando sul punto le dichiarazioni rese da ER HI, BI NI e LO ME); b) che, quanto alla tempistica inerente all'attivazione di controlli, la conoscenza da parte del TO della denuncia della TI deve essere fatta risalire, non alla formale denuncia della medesima del 13 luglio 2009, ma al momento in cui venivano attivate le indagini all'esito della confidenza ricevuta dal FA il 4 giugno, riportata nell'annotazione del 6 giugno 2009 comunicata alla locale 2 Procura della Repubblica, che l'8 giugno aveva conferito la delega alla Capitaneria di Porto di identificare il "comandante della delegazione di spiaggia della Capitaneria di Porto"; c) che non v'è difformità fra quanto dichiarato dal FA e dal UC, compagno della TI, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal Bassi;
d) che l'imputato, in data 20 aprile 2009, in sede di interrogatorio quale persona sottoposta alle indagini, ha negato i fatti, che ha poi ammesso, nel corso delle dichiarazioni spontanee all'udienza del 29 ottobre 2013, cercando di giustificarli come espressione di zelo professionale (v. pagina 13).
1.3. La Corte ha escluso che sussistano gli estremi per applicare l'art. 56, comma terzo, cod. pen., avendo l'imputato desistito dall'agire soltanto all'esito dell'avvio delle indagini di P.G., ed ha invece ritenuto fondato il motivo concernente l'inquadramento giuridico della fattispecie, riqualificando il fatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 319-bis cod. pen.
1.4. In punto di determinazione della pena, esclusa l'applicabilità della circostanza attenuante della speciale tenuità ai sensi dell'art. 323-bis cod. pen. e confermata l'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la Corte distrettuale ha ridotto la durata della pena accessoria ai sensi dell'art. 37 cod. pen. ed ha eliminato la pena accessoria della rimozione dal grado, confermando le ulteriori statuizioni contenute nella decisione appellata.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Marco Ditroia, difensore di fiducia di LE TO, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica di avvio dei controlli eseguiti dal comandante TO, con particolare riguardo: alla conoscenza da parte dell'imputato della segnalazione accusatoria suo carico;
alla conseguente immediata predisposizione di controlli;
alla ritenuta natura estorsiva delle attività di controllo ed alla tempistica inerente all'attivazione di controlli. Il ricorrente evidenzia che, nella ricostruzione dei fatti operata nella sentenza, l'inizio dei controlli (primo accertamento formale del 14 luglio 2009) risulta del tutto svincolato dalla conoscenza da parte del TO della presentazione della denuncia da parte della TI il 13 luglio 2009, essendo gli accertamenti volti a riscontrare eventuali abusi edilizi stati avviati ad inizio stagione, un mese prima, a seguito dell'annotazione del 6 giugno o, al più tardi, di quella del 15 giugno 2009. Ad avviso del ricorrente è, pertanto, lampante la contraddizione intrinseca nel ragionamento svolto dalla Corte territoriale, nella parte in cui ha 3 collegato, in termini di ritorsione, i controlli del 14 luglio 2009 alla denuncia presentata dalla TI nei confronti dell'imputato il giorno precedente e dunque alla mancata soggezione della vittima di sottostare alla pretesa concussiva. Il ricorrente rimarca che la Corte d'appello ha, inoltre, omesso di chiarire se TO avesse aderito ad una sorta di concertazione programmata tra le pubbliche amministrazioni prima di avviare il 14 luglio i controlli sulle spiagge ovvero se l'imputato avesse iniziato i controlli già dei primi di giugno, come più volte pubblicamente preannunciato, in concomitanza con l'avvio dell'indagine a suo carico, non aderendo pertanto alla richiesta di ritardare i controlli sugli stabilimenti balneari: snodo determinante al fine di accertare la natura estorsiva dell'attività di controllo degli predisposte.
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa RG TI. Il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale abbia fatto leva sulla attendibilità e credibilità dell'unica fonte genetica dell'accusa senza bilanciare in modo coerente ed esaustivo il suo narrato con quanto dichiarato in sede di indagini dal teste MO LB, compagno della stessa TI, che ha riferito dello stato di tensione della donna per la responsabilità del nuovo incarico ed ha escluso di avere mai avuto notizia degli attriti con il Comandante dell'ufficio locale marittimo di Bellaria.
2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio in indagini ed in sede di dichiarazioni spontanee in udienza. Il ricorrente evidenzia l'illogicità della motivazione della sentenza là dove, per un verso, la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese il 29 ottobre 2013 sostanziassero una sostanziale ammissione di colpevolezza e che, invece, le dichiarazioni rese in interrogatorio il 20 aprile 2010 contenessero una negazione dei fatti;
per altro verso, ha valorizzato elementi ambigui (in particolare, la battuta inerente la baby-sitter in nero) ed ha trascurato il fatto che la conversazione fra TO e la TI si era svolta come ricordato dall'imputato con toni amichevoli, scherzosi e cordiali. - 2.4. Violazione di legge penale in relazione all'art. 37 cod. pen., per avere la corte d'appello ridotto l'interdizione dai pubblici uffici da cinque a tre anni in violazione della citata norma che fissa la durata della pena accessoria e misura eguale a quella della pena principale inflitta (nella specie di anni uno e mesi otto di reclusione).
3. Nella memoria depositata in cancelleria dall'Avv. Mauro Crociati, nell'interesse della parte civile costituita RG TI, si chiede che il ricorso 4 sia respinto, evidenziando come i Giudici di merito abbiano adeguatamente motivato sia la natura ritorsiva delle iniziative del TO, sia la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e l'inaffidabilità delle dichiarazioni dell'imputato, rimarcando come dall'eventuale accoglimento del'ultimo motivo in punto di pena accessoria non potrebbe derivare la prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
2. Non sono coltivabili nella sede di legittimità - e sono dunque inammissibili - i primi tre motivi, con i quali il ricorrente denuncia vizi della motivazione in punto di valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti.
2.1. Al riguardo, occorre difatti ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).
2.2. D'altra parte, va rimarcato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante 5 con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
2.3. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa e del teste LB e delle emergenze delle intercettazioni) nonché una diversa ricostruzione della vicenda (con preciso riguardo alla natura ritorsiva/estorsiva dei controlli eseguiti sull'arenile su input del TO), operazioni che, a fronte del preciso arcoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo (come sopra riassunto nei paragrafi 1 del ritenuto in fatto), non possono trovare spazio in sede di ricorso per cassazione.
3. E' invece fondato il quarto motivo di ricorso, col quale il ricorrente censura la determinazione della pena accessoria.
3.1. A norma del chiaro disposto dell'art. 37 cod. pen. e secondo il coerente insegnamento di questa Corte (v. per tutte Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 262328), la durata della pena accessoria non espressamente determinata dalla legge penale, o comunque definita dalla legge entro un minimo ed un massimo edittale ovvero in relazione ad uno soltanto dei suddetti limiti, deve essere uniformata dal giudice a quella della pena principale inflitta. Ne discende l'evidente erroneità della statuizione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici applicata al TO a norma dell'art. 371-bis, seconda parte, cod. pen., là dove, non essendo determinata in modo espresso dalla norma (ma genericamente indicata come "temporanea"), detta pena andava commisurata all'entità della pena principale inflitta, id est in un anno ed otto mesi di reclusione e non - come erroneamente disposto dalla Corte d'appello in tre anni di reclusione.- 4. Giusta la fondatezza dell'ultimo motivo dedotto dal ricorrente, suscettibile di comportare l'annullamento, sia pure limitatamente a tale punto, della sentenza impugnata, non può non rilevarsi come, medio tempore, sia maturato il termine di prescrizione e come pertanto il reato in contestazione risulti ormai estinto. 6 4.1. Costituisce principio di diritto ormai acquisito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello atteso che l'inammissibilità della impugnazione impedisce l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 21 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Deve essere altresì rilevato che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna "plurima o cumulativa", cioè concernente più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 2017, Aiello e altro, Rv. 268966; Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130). In altri termini, l'inammissibilità del ricorso, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, rende decorso del tempo per la celebrazione del giudizio d'impugnazione ininfluente agli effetti di cui all'art. 157 cod. pen. e, tuttavia, giusta l'autonomia di ciascun capo d'imputazione, l'inammissibilità del motivo afferente ad uno o più capi comporta la "neutralità" del trascorrere del tempo soltanto rispetto ad esso o ad essi, e non anche con riguardo anche agli ulteriori capi per i quali i motivi non siano invece inammissibili. Ai fini della verifica circa il maturare della prescrizione, è dunque necessario procedere alla valutazione frazionata della fondatezza/inammissibilità dei motivi di ricorso in relazione a ciascuno dei capi d'imputazione oggetto della pronuncia in verifica.
4.2. Tanto premesso, deve essere rilevato come, diversamente da quanto sostenuto dalla parte civile, il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazione avverso una pronuncia "cumulativa" - sopra rammentato all'evidenzanon possa trovare applicazione anche nel caso - - diverso in cui si tratti di ricorso avente ad oggetto una sentenza concernente un unico capo d'imputazione e soltanto uno dei motivi d'impugnazione - fra i plurimi inammissibili - sia fondato. Come bene hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Tuzzolino, la cosa giudicata si forma sui "capi" della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli) e non sui "punti" di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase 7 delle impugnazioni: la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).
4.3. In applicazione della regula iuris appena ricordata, la rilevata fondatezza del motivo concernente la pena accessoria da ritenere a tutti gli - effetti "punto" della decisione comporta la valida instaurazione del rapporto - processuale d'impugnazione in relazione all'unico "capo" d'imputazione ascritto al TO, con il che a prescindere dalla inammissibilità dei motivi aventi ad - oggetto gli ulteriori "punti" della decisione - non può affermarsi l'indifferenza del reato rispetto al decorso del tempo. Con l'effetto che il reato risulta estinto per prescrizione.
4.4. V'è salvezza delle statuizioni civili, dovendosi ribadire la tenuta logico giuridica del giudizio di penale responsabilità in ordine al reato fonte della responsabilità civile, a fronte del solido quadro probatorio a carico del TO sopra rammentato nel ritenuto in fatto, non intaccata dai motivi che si sono - detti inammissibili Imossi al riguardo dal ricorrente.
4.5. Dalla decisione discende altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile RG TI, che tenuto conto delle tariffe forensi e dell'impegno defensionale profuso il Collegio stima equo liquidare in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme rimanendo le statuizioni civili. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile RG TI, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Così deciso il 30 novembre 2017 Il Presidente Il consigliere estensore Francesco IppIppolito To Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 DIC 2017 D ILFONZIONARIO GIUDIZIARIO A C Z I O E N Dott.ssa Silva PUCCHIO