Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10362 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
C.C. 6440p ESENTE DA REGISTRAZIC AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1980 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL 0 3 6 2 / A162 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli ill.mi sigg. magistrati Dott. Ugo FAVARA Presidente R. G. n. 9492/99 Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Michele D' ALONZO Cons. relatore Cron. 23115 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere Ud. 11 feb. 2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DAL MINISTERO delle FINANZE (ora MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE) in persona del Ministro pro tempore, le- galmente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l' Avvocatura Generale dello Stato che lo di- fende ope legis RICORRENTE
CONTRO
OL IL, residente in [...], località Romagna- no, Via delle Piazzolle n. 2 INTIMATO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 64409 388 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9492/99 - 1/7 - avverso la sentenza n. 120/98 depositata il giorno 8 ot- tobre 1998 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Trento. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2003 dal Cons. dr. Michele D' A- LONZO;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato- re Generale dr. Vincenzo MACCARONE, il quale ha concluso per l' accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato a OL IL il 4 mag- gio 1999 (depositato il 21 maggio 1999), il Ministero delle Finanze, vinte le spese processuali, chiedeva, in base a due motivi, di cassare la sentenza n. 120/98 de- positata il giorno 8 ottobre 1998 dalla Commissione Tri- butaria di secondo grado di Trento che aveva respinto l' appello proposto dall' Amministrazione Finanziaria dello Stato avversO la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Trento aveva accolto il ricor- so proposto dal contribuente contro l' avviso di liqui- dazione con cui l' Ufficio del Registro di Trento, «а- vendo accertato l' inidoneità dell' immobile in quanto inabitabile e pericolante», aveva negato al contribuen- te i benefici previsti dalla legge n. 118/1985 ("prima casa"). Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9492/99 - 2/7 - Il OL non si costituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il giudice di appello dopo avere esposto che la Commissione Tributaria Provinciale era pervenuta alla decisione innanzi ad esso impugnata (a) «avendo ricono- sciuto che l' immobile compravenduto rivestiva le carat- teristiche previste dal disposto legislativo»> e (b) «e- sprimendo altresì seri dubbi sull' applicabilità al caso della sospensione stabilita dall' art. 57, 2° comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 in forza della quale 1' Ufficio si vedeva rimesso nei termini della prescri- zione decennale»> ha respinto il gravame proposto dall' Amministrazione Finanziaria dello Stato osservando: «La sentenza della Commissione Tributaria di primo grado è corretta ed esaustiva nella sua motivazione e va confermata. In più occasioni la Commissione Tributaria di se- condo grado di Trento ha deciso su fattispecie analoghe ritenendo che i benefici fiscali andavano concessi. Le disposizioni previste dalla legge 118/85 inten- devano favorire l' acquisto della prima casa e pertanto è irrilevante che 1' immobile acquistato aveva bisogno di ristrutturazioni. Importante e decisivo, per l' avve- ramento delle condizioni poste dalla legge è che l' im- mobile, una volta ristrutturato, sia stato adibito ad Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9492/99 - 3/7 - abitazione dell' acquirente, e ciò è avvenuto come am- piamente dimostrato in atti»>.
2. Con il primo motivo di gravame il Ministero ri- corrente censura la riprodotta sentenza ai sensi degli artt. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. e 57, secondo comma, legge n. 413/1991 assumendo che la stessa abbia erroneamente ritenuto «decorso il termine per l' esercizio dell' a- zione di accertamento dell' Amministrazione finanziaria, affermando la non applicabilità della sospensione di cui alla citata legge 413/91». La censura in esame deve essere ritenuta inammissi- bile perché diretta a contrastare un giudizio che il giudice a quo non ha formulato e che, quindi, non sor- regge la decisione gravata: la Commissione Tributaria di secondo grado, infatti, come si evince dalla piana let- tura della riprodotta sentenza, non ha mai affermato che il termine «per l' esercizio dell' azione di accertamen- to dell' Amministrazione finanziaria» fosse decorso né ha negato l' applicabilità a tale termine della «sospen- legge 413/91» essendosi limitato asione di cui alla richiamare i «dubbi» (ritenuti «seri») espressi dal pri- mo giudice circa 1' applicabilità alla specie di detta sospensione. La decisione impugnata, invece, trova il suo unico fondamento nel giudizio circa «l' avveramento delle con- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9492/99 - 4/7 - dizioni poste dalla legge» per la fruizione del benefi- cio.
3. Con il secondo (ed ultimo) motivo di gravame il Ministero ricorrente si duole della decisione gravata assumendo (ai sensi degli artt. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione all' art. 2 della legge n. 118/1985 e dell' art. 13 della legge n. 408/1949) che la stessa sia in- corsa in «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto» od in «omessa contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia», all' uopo deducendo che il «collegamento fra l' art. 2 della legge 118/1985 e 1' art. 13 citato evidenzia che le agevolazioni in discorso ineriscono alle sole abita- zioni urbane (se non di lusso) che presentano il requi- sito dell' abitabilità»> e non pure all' acquisto (come nella specie) di un fabbricato rurale («anche se preor- dinato ad abitazione») perché, riferendosi i benefici di cui all' art. 2 detto ai trasferimenti di fabbricati de- stinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri dettati dall' art. 13 della legge n. 408/1949, solo «le case non di lusso rientrano . fra le abitazioni urba- . . ne>>> in quanto «soltanto ad esse, non anche alle abita- zioni rurali, è applicabile l' imposta sui fabbricati». Anche tale motivo di doglianza deve essere disatte- so perché la questione circa la natura «rurale»> dell' Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9492/99 - 5/7 - immobile non risulta essere stata affrontata dalla sen- tenza impugnata né il Ministero ricorrente ha, in propo- sito, esplicitato il preteso vizio di «omessa contrad- dittoria e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia». La questione, peraltro, giusta l' esposizione in fatto offerta nel ricorso, non è contenuta neppure nell' atto impugnato avendo il Ministero dedotto unicamente che la revoca dei benefici era stata motivata con la «i- nidoneità dell' immobile in quanto inabitabile e perico- lante» e non già con il suo carattere rurale, quindi con un fatto del tutto diverso si che è inapplicabile al ca- so il principio giuridico (Cass., trib., 16 gennaio 2001 n. 533; id., trib., 23 dicembre 2000 n. 16168; id., I, 10 luglio 1999 n. 7255) secondo cui l' acquisto di un fabbricato rurale, ancorché preordinato ad abitazione residenziale, non gode, in sede di registrazione, dei benefici tributari contemplati per la prima casa dall' art. 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168, atteso che ta- le norma, riguardando le abitazioni non di lusso di cui all' art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, si rife- risce soltanto agli edifici urbani.
4. La mancata costituzione dell' intimato esclude che lo stesso abbia sostenuto delle spese per il presen- te giudizio per cui nessuna pronuncia deve essere presa Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9492/99 - 6/7 - né sul carico né sull' entità delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il giorno 11 febbraio 2003. IL PRESIDENTEPRESS, Javarg IL CONSIGLIERE ESTENSORE SUPREM quidds Trous Аишь толь (Dr. Michele ALONZO) (dr. Ugo FAVARA) NOW APCELLERIA - 1 LUG. 2003 DEPOSITA. CANCELLERE C Oggi Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9492/99 - 7/7-