Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2014, n. 53430
CASS
Sentenza 5 novembre 2014

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In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, nel caso in cui il reato presupposto sia riconducibile ad un'ipotesi di cd. reato in contratto, il profitto confiscabile ex art. 19 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere determinato da un lato, assoggettando ad ablazione i vantaggi di natura economico-patrimoniale costituenti diretta derivazione causale dell'illecito così da aver riguardo esclusivamente dell'effettivo incremento del patrimonio dell'ente conseguito attraverso l'agire illegale e, dall'altro, escludendo i proventi eventualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente svolte in favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico, pari alla "utilitas" di cui si sia giovata la controparte. (Nell'affermare il principio, la Corte ha evidenziato che rientrano nel profitto confiscabile anche le somme percepite in relazione a prestazioni del tutto superflue nell'economia del contratto, o eseguite con modalità non conformi a quanto convenuto).

Commentari2

  • 1Art. 19 - Confisca
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Responsabilità amministrativa, enti, confisca, profitto del reatoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2014, n. 53430
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53430
Data del deposito : 5 novembre 2014

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