Sentenza 18 gennaio 2000
Massime • 1
Attesa la natura cautelare del giudizio di prevenzione, che ha carattere peculiare e si svolge in camera di consiglio, deve ritenersi senz'altro consentita la diversa composizione collegiale tra un'udienza e l'altra, risolvendosi ciò in una garanzia di assoluta imparzialità del giudice nei confronti dei soggetti proposti; ne' siffatta evenienza tange i principi di cui agli artt. 178, lett. a) e 525 cod. proc. pen., applicabili alla formazione della volontà collegiale nel giudizio susseguente a pubblico dibattimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo con il quale il ricorrente denunciava la violazione del principio di immutabilità del giudice, essendosi svolto il procedimento di appello in più udienze dinanzi a collegi diversamente composti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2000, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ES Morelli Presidente del 18/01/2000
1. Dott. Giuseppe Cosentino Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nicola Bottalico " N. 294
3. Dott. Massimo Oddo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Donato Danza " N. 32532/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da De LO ES, EL RO, TA ES, TA OM e TA AN avverso il decreto della corte di appello di Napoli in data 25-3-1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza Lette le requisitoria scritta del Pubblico Ministero nella persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi
Fatto
Il tribunale di Napoli, con decreto del 9-12-1985, disponeva, nei confronti di VI TA, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di cinque anni, con ulteriori statuizioni accessorie, e la confisca dei beni sequestrati in suo danno, ancorché formalmente intestati al genero ES De LO.
In seguito a gravame dei difensori di quest'ultimo, la corte di appello di Napoli, con il decreto in epigrafe, dichiarava non doversi procedere nei confronti di VI TA in ordine alla misura di prevenzione personale, per effetto della sentenza del tribunale civile di Napoli in data 28-4-1989, che aveva dichiarato l'assenza del predetto;
confermava nel resto il provvedimento impugnato dal De LO rilevando che l'intestazione a nome del medesimo degli appartamenti insistenti(?) sul terreno sito in località AR (il quale figurava di proprietà del TA e di cui era stata disposta la confisca) era fittizia, come emergeva dal loro vigente valore e dall'evidente sproporzione tra questo e la reale disponibilità economica dello apparente intestatario. Ricorrono per cassazione, con distinti atti, i difensori di ES De LO, nonché, con unico ricorso, RO EL, FR, OM e AN TA, rispettivamente in qualità di coniuge e figli di VI TA.
Nell'interesse di ES De LO viene denunciato:
1) inosservanza dell'art. 525 C.P.P. e conseguente nullità del decreto impugnato per violazione del principio della immutabilità del giudice (il procedimento di appello si era svolto in più udienze dinanzi a collegi diversamente composti); 2) inosservanza dell'art. 4 legge n. 1423/56, nella parte in cui dispone che il decreto di applicazione della misura dev'essere motivato, e degli artt.
2 - bis e 2 - ter della legge n. 575/65. Per gli altri ricorrenti vengono formulate identiche censure ed inoltre si prospetta la incompatibilità della disposta misura di prevenzione patrimoniale (confisca) con la decisione del tribunale civile di Napoli in data 1-6-1999 che, attesa la scomparsa di VI TA avvenuta il 19-9-1984, ne aveva dichiarato la morte presunta, dovendosi di conseguenza ritenere che fosse venuta meno l'attualità della pericolosità sociale dello stesso TA.
Diritto
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Manifestamente infondata è la censura relativa alla diversa componsizione collegiale, poiché, attesa la natura cautelare del giudizio di prevenzione, che ha carattere peculiare e si svolge in camera di consiglio, deve ritenersi senz'altro consentita la diversa composizione collegiale tra un'udienza e l'altra, risolvendosi ciò, anzi, in una garanzia di assoluta imparzialità del giudice nei confronti dei soggetti proposti, ne' siffatta evenienza tange il principio sotteso all'art. 178, lett. a, C.P.P., applicabile, tra l'altro, per la formazione della volontà collegiale nel giudizio susseguente a pubblico dibattimento, giusta previsione espressa dell'art. 525 C.P.P. Nel caso specifico, peraltro, viene prospettata una causa di incompatibilità del collegio giudicante, che comunque non determina nullità del provvedimento adottato, ma costituisce solo motivo di ricusazione da far valere con la specifica procedura (cfr. per tutte, Cass. S.U. - 8/ 5/1996 n. 5) Anche la censura sub 2) non può essere presa in esame, in quanto, da un lato, sotto l'apparente violazione di legge, con essa si deduce difetto, di motivazione, che è insuscettibile di costituire oggetto di doglianza in sede di legittimità, essendo il ricorso ammissibile solo per violazione di legge (combinato disposto degli artt.
3 - ter, cm 2, legge n. 575/65 e 4 cm 11, legge n.1423/56), e, dall'altro, si fa leva su questioni (modalità di quantificazione del valore del complesso immobiliare) ancorato a dati e presupposti di fatto nemmeno deducibili in questa sede. Con il ricorso proposto dal secondo difensore viene dedotta violazione di legge, ma la censura in realtà si incentra su un asserito difetto di motivazione circa l'appartenenza effettiva del bene confiscato al proposto, difetto prospettato, comunque, in maniera del tutto generica (il giudice di merito non avrebbe tenuto conto delle ragioni "portate" dal De LO;
ma tali ragioni non vengono specificate, ne' si precisa in che ruolo esse avrebbero potuto giustificare un diverso provvedimento).
Le censure degli altri ricorrenti, ancorché legittimati all'impugnazione per effetto della dichiarazione della morte presunta di VI TA con sentenza pubblicata nella gazzetta ufficiale, devono ritenersi del pari inammissibili, poiché ricalcano in gran parte i motivi dedotti dal primo difensore di ES De LO. Inoltre manifestamente infondata è la censura secondo cui la misura di prevenzione patrimoniale non sarebbe compatibile con la insussistenza attuale della pericolosità sociale di VI TA, scomparso nel settembre del 1989, evento, questo cui ha fatto seguito la pronuncia di morte presunta. Il sequestro e la confisca dei beni del proposto trovano la loro genesi, come si esprime, in particolare, dalla previsione dei commi, 2, 3, 4 e 5 dell'art.
2 - ter legge n. 575/65, nei momenti in cui viene proposta e quindi applicata la misura di prevenzione, senza che, da parte del soggetto interessato, sia fornita la dimostrazione della legittima provenienza dei beni sequestrati. La confisca, dunque, non presuppone affatto la persistenza nel tempo della pericolosità sociale del proposto, ne perde efficacia con la presunzione giuridica della sua morte o a seguito della prova dell'avvenuto decesso, essendo ormai irreversibile il trasferimento a titolo originario dei beni confiscati nel patrimonio dello stato.
Consegue alla pronuncia di inammissibilità la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno al versamento di un somma in favore della Cassa delle Ammende nella congrua misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di L. 1.000.000= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2000