Sentenza 4 marzo 1998
Massime • 3
La richiesta di patteggiamento è ripetibile sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dato che da nessuna norma di legge può desumersi la non riproponibilità di detta richiesta, dovendosi, al contrario, ricavare la possibilità di riproporla dal disposto dell'art. 446, comma quarto, c.p.p., che consente la prestazione del consenso alla parte che in precedenza lo aveva negato (Nella specie, una prima richiesta di patteggiamento era stata respinta nella considerazione della erroneità della qualificazione giuridica del fatto; successivamente le parti l'avevano riproposta con una diversa qualificazione e il tribunale l'aveva accolta).
Qualora il giudice pronunci sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ritenendo erroneamente corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato siccome prospettata dalle parti, l'accordo raggiunto da queste ultime deve ritenersi caducato perché fondato su un errore di diritto circa un punto essenziale. (Nella specie, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione pena su richiesta, che aveva qualificato erroneamente il fatto come abuso di ufficio anziché come rivelazione, per fini patrimoniali, di notizie d'ufficio che debbono rimanere segrete).
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 c.p., deve essere desunto dal nuovo testo dell'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Da tale disposizione emerge che il divieto di divulgazione comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Nella specie si trattava di notizie sui nominativi di soggetti invitati a una gara pubblica, divulgate nella fase anteriore alla conclusione del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/1998, n. 7483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7483 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 4.3.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 298
3. " Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano Bielli " N. 34311/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Firenze e da RI IU, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del tribunale di Firenze in data 15 aprile 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. G. Vacca che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza e trasmissione degli atti allo stesso giudice;
Nessun difensore essendo comparso per IU RI;
Osserva in
Fatto e diritto
IU RI, titolare della omonima ditta, era rinviato al giudizio del tribunale di Firenze per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 326, 3^ comma, c.p., perché, in concorso con un pubblico ufficiale della U.S.L. rimasto ignoto, si avvaleva, al fine di trarne un indebito profitto patrimoniale, di notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete e che riguardavano i nominativi di coloro che erano stati invitati a partecipare alla trattativa privata per l'aggiudicazione del contratto di fornitura per opere di fabbro, che l'azienda sanitaria intendeva stipulare.
Alla udienza fissata per il dibattimento le parti avanzavano concorde richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. in ordine al delitto siccome ascritto all'imputato, ma il tribunale non accoglieva la proposta non ravvisando nei fatti contestati la fattispecie delittuosa di cui all'art. 326, 3^ comma, c.p., dovendo essi, invece, qualificarsi come ipotesi di concorso in abuso in atti di ufficio, giacché la notizia, che si assumeva dall'accusa essere destinata a rimanere segreta nell'ambito dell'ufficio, doveva, in realtà, perché potesse raggiungere le sue finalità, essere comunicata all'esterno.
Di conseguenza le parti riproponevano istanza di patteggiamento, qualificata la imputazione come violazione dell'art. 323, 2^ comma, c.p., ed il tribunale, con sentenza deliberata il 15 aprile 1997 e depositata il 24 aprile 1997, applicava all'imputato la pena, condizionalmente sospesa, di undici mesi di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze e l'imputato IU RI.
Il P.M. ricorrente, nel denunciare il vizio di violazione di legge e di inosservanza di norme processuali, chiede l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza, in quanto:
1. non era agli atti la prova che la nuova accusa fosse stata ritualmente contestata ex artt. 518 e segg. all'imputato e che costui fosse stato messo in condizione di difendersi;
2. non poteva il tribunale, dopo avere respinto la prima richiesta di patteggiamento, accoglierne una seconda;
3. era errato il principio espresso dal tribunale, per escludere la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 326 c.p. e per affermare invece la qualificazione del fatto come delitto ex art. 323, 2^ comma, c.p., giacché tutte le notizie in possesso della pubblica amministrazione diventano pubbliche solo dopo che siasi esaurito il procedimento interno sul merito di esse, sicché colui che le divulghi prima della conclusione di siffatte procedure viola il segreto d'ufficio, secondo la previsione della norma di cui all'art.326 c.p.. IU RI, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione della sentenza, con riferimento al mancato suo proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., poiché nel fatto contestato non erano ravvisabili gli estremi del reato ex art. 323 c.p. per la mancata individuazione dell'atto di abuso e per la indimostrata ricollegabilità dell'utilizzazione di una notizia, non coperta dal segreto, alla violazione dei doveri dell'ufficio. La impugnazione del P.G. ricorrente - il cui esame deve necessariamente precedere quello del ricorso dell'imputato per la pregiudizialità logica delle questione, che essa coinvolge - non può trovare accoglimento in ordine ai primi due motivi. Quanto, infatti, alla dedotta violazione degli artt. 518 e seg. c.p.p. circa la mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, non ricorre il denunciato vizio di violazione della legge processuale, giacché il fatto contestato, quale complesso degli accadimenti che integrano il reato nella sua configurazione di elementi costitutivi e circostanziali, non risulta essere stato immutato, essendo stato esso soltanto qualificato diversamente rispetto alla ipotesi criminosa originariamente ravvisata, il che non ha comportato mutazione dell'accusa conseguente a trasformazione o variazione dell'addebito e comportante, perciò, pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato.
Quanto poi alla pretesa inammissibilità di pronuncia del tipo ex art. 444 c.p.p., derivante da preclusione connessa al rigetto di pregressa istanza delle parti di applicazione di pena, questa Suprema Corte deve ribadire, secondo indirizzo interpretativo già espresso (Cass. pen., Sez. I, 25 luglio 1991, n. 2804, ric. P.M. in proc. Civitarese, m. CED 201.056), che la richiesta di patteggiamento è ripetibile sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dato che da nessuna norma di legge può desumersi la non riproponibilità dell'anzidetta richiesta, dovendosi piuttosto, in via analogica, ricavare la possibilità di riproporla dal disposto dell'art. 446, 4^ comma, c.p.p., che consente la prestazione del consenso alla parte, che in precedenza lo aveva negato. È, invece, fondato il terzo motivo del ricorso, in applicazione del principio per il quale qualora il giudice pronunci sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ritenendo erroneamente corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato siccome prospettata dalle parti, l'accordo delle medesime è da considerare caducato, perché fondato, in un punto essenziale, su un evidente errore di diritto, che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice per nuovo giudizio.
Il giudice di merito, al fine di escludere la configurabilità, nel fatto contestato al RI, della ipotesi delittuosa della rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326, 1^ comma, c.p., ha considerato che la notizia di ufficio allo stesso rivelata non era di quelle destinate a rimanere segrete nell'ambito dell'ufficio, ma, dovendo essa essere necessariamente diretta alla comunicazione all'esterno pur non sussistendo alcun diritto dell'imputato ad ottenere la informazione, doveva essere escluso il suddetto delitto ex art. 326 c.p. ed affermata, invece, la sussistenza del diverso delitto ex art. 323 c.p. per l'abuso commesso dall'ignoto pubblico ufficiale, con il quale il RI aveva agito in concorso allo scopo evidente di ottenerne un ingiusto vantaggio.
La interpretazione della norma dell'art. 326 c.p. data dal giudice di merito non è corretta.
In tema di delitto ex art. 326 c.p. il ben giuridico protetto è costituito dal buon funzionamento della pubblica amministrazione, senza che occorra anche che la divulgazione della notizia sia suscettibile di arrecare un danno alla medesima pubblica amministrazione, con la precisazione, tuttavia, che - secondo quanto è stato affermato in dottrina a seguito dell'attuazione in concreto del principio della trasparenza dell'azione amministrativa - il segreto d'ufficio non è più soltanto uno degli aspetti fondamentali della disciplina della organizzazione amministrativa, ma viene ad integrare uno strumento di protezione di interessi collegati a valori costituzionalmente protetti, il che giustifica ed equilibra il sacrificio della esigenza di conoscibilità, nella quale essenzialmente si esprime il principio della pubblicità dell'azione dei pubblici poteri.
In tale contesto normativo - nel quale l'art. 326 c.p. sanziona penalmente la violazione dell'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio, sena però definirne il contenuto, che deve essere desunto da altre norme - assume rilievo essenziale l'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che disciplina il mantenimento del segreto d'ufficio come obbligo di carattere generale tra i doveri dell'impiegato civile dello Stato e, comunque, nell'ambito di altre categorie di pubblici dipendenti, degli amministratori e del personale degli enti locali, secondo il rinvio per costoro stabilito dall'art. 58 n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - l'obbligo generale del segreto per l'impiegato, che già nel precedente testo dell'art. 15 del d.P.R. n. 3 del 1957 comprendeva, con gli atti segreti, anche gli atti riservati coperti da un divieto di divulgazione limitato ai soggetti non aventi diritto, riceve ulteriore specificazione e contenuto ben definito. Prevede, infatti, la seconda parte della norma che l'impiegato "non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuta a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso", sicché, allo stato, il divieto di divulgazione posto all'impiegato comprende non soltanto le informazioni sottratte all'accesso, ma si riferisce anche, nell'ambito delle notizie accessibili, a quelle fornite a coloro che non hanno diritto a riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti, senza l'osservanza della "modalità" della procedura prescritta.
Il dovere di segretezza così configurato costituisce il presupposto necessario del reato di cui all'art. 326 c.p., nel quale, pertanto, la nozione di "notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete" assume il significato non soltanto di informazioni in ogni tempo e nei confronti di chiunque sottratte alla divulgazione, ma anche il significato, relativo e non assoluto, di informazioni per le quali, ancorché la diffusione ne debba conseguire in un momento successivo, attualmente sussiste divieto di pubblicità nei confronti di soggetti determinati e al di fuori delle modalità ammesse dalle norme sul diritto di accesso. Il giudice di merito, nella interpretazione della norma incriminatrice, non si è attenuto al principio di cui innanzi, laddove, valutando che le notizie divulgate dal pubblici ufficiale, in concorso con il RI perché costui potesse farne uso a suo vantaggio, non erano coperte dal segreto di ufficio siccome destinate ad essere conosciute all'esito del procedimento ad evidenza pubblica della gara di appalto tra i soggetti prescelti, non ha considerato se, anteriormente alla conclusione del suddetto procedimento, nella fase in cui la volontà della pubblica amministrazione ancora non si era manifestata circa i soggetti da invitare alla licitazione privata, le notizie di atti interni a ciò inerenti fossero in sè divulgabili e se ad esse, comunque, potesse avere accesso l'imputato quale soggetto interessato.
L'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza a seguito del ricorso del P.G. ricorrente assorbe la impugnazione dell'imputato.
P.T.M.
annulla senza rinvio la impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 4 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1998