Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/1998, n. 7483
CASS
Sentenza 4 marzo 1998

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La richiesta di patteggiamento è ripetibile sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dato che da nessuna norma di legge può desumersi la non riproponibilità di detta richiesta, dovendosi, al contrario, ricavare la possibilità di riproporla dal disposto dell'art. 446, comma quarto, c.p.p., che consente la prestazione del consenso alla parte che in precedenza lo aveva negato (Nella specie, una prima richiesta di patteggiamento era stata respinta nella considerazione della erroneità della qualificazione giuridica del fatto; successivamente le parti l'avevano riproposta con una diversa qualificazione e il tribunale l'aveva accolta).

Qualora il giudice pronunci sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ritenendo erroneamente corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato siccome prospettata dalle parti, l'accordo raggiunto da queste ultime deve ritenersi caducato perché fondato su un errore di diritto circa un punto essenziale. (Nella specie, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione pena su richiesta, che aveva qualificato erroneamente il fatto come abuso di ufficio anziché come rivelazione, per fini patrimoniali, di notizie d'ufficio che debbono rimanere segrete).

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 c.p., deve essere desunto dal nuovo testo dell'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Da tale disposizione emerge che il divieto di divulgazione comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Nella specie si trattava di notizie sui nominativi di soggetti invitati a una gara pubblica, divulgate nella fase anteriore alla conclusione del procedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/1998, n. 7483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7483
    Data del deposito : 4 marzo 1998

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