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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2025 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta [v. Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Vicenza N°
1420/2024, pubblicata il 23.07.2024] al n. r.g. 338/2025 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO BIOLO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. EDUARDO MELE del Foro di Vicenza, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIO Controparte_1 C.F._2
MAGGIO del Foro di Treviso, giusta procura in atti;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 23.04.2025.
CONCLUSIONI
1 Per l'Appellante:
“-dichiarare sin dall'origine tempestivamente l'antescritto atto di appello in quanto depositato telematicamente nel termine di legge o comunque rimettere in termini parte appellante per
l'iscrizione a ruolo dell'appello dichiarando procedibile la presente impugnazione;
-se del caso previa sottoposizione alla Corte Costituzione della questione di legittimità costituzionale del comma 3.1 dell'art. 14 D.P.R. 115/2002 citato dalla anzidetta circolare nella parte in cui non prevede che in caso di rifiuto possano comunque essere fatti salvi i gli effetti del proposto appello
(quanto al rispetto del termine ad impugnare) e/o nella parte in cui non prevede l'onere per l'ufficio giudiziario ricevente di tenere in sospeso l'iscrizione a ruolo sino all'avvenuta integrazione del CU entro congruo termine.
-Conseguentemente procedere con tutti i relativi adempimenti per il prosieguo del giudizio”;
per l'Appellata:
“in via preliminare ed in rito: rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 1420/2024 di data 23.07.2024, emessa dal Tribunale di Vicenza in composizione collegiale – Giudice Est. dott. Gabriele Conti, a definizione del giudizio civile R.G. n. 6395/2021, in quanto tardivo, per i motivi meglio esposti in narrativa;
nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. avverso Parte_1
la sentenza n. 1420/2024 di data 23.07.2024, emessa dal Tribunale di Vicenza in composizione collegiale – Giudice Est. dott. Gabriele Conti, a definizione del giudizio civile R.G. n. 6395/2021, in quanto infondato per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi totalmente la predetta pronuncia;
in ogni caso: condannare il sig. alla rifusione integrale delle spese (comprese quelle Parte_1
generali), diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA;
in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di legge, si dimette copia dei seguenti documenti: doc. A) Procura alle liti;
doc. B) Copia del fascicolo di primo grado R.G. n. 6395/2021 – Tribunale di Vicenza;
doc. 1) Copia conforme della sentenza n. 1420/2024 del 23.07.2024, emessa dal Tribunale di Vicenza in composizione collegiale – Giudice Est. dott. Gabriele Conti, a definizione del giudizio civile R.G. n.
6395/2021; doc. 2) Attestazione passaggio in giudicato della sentenza di primo grado di data 03.03.2025;
2 doc. 3) Ricorso in appello con istanza di rimessione in termini e pedissequo decreto di fissazione udienza notificati;
CP_
doc. 4) Nota del Ministero Giustizia n. prot. DAG 0060633.U del 24.03.2025;
doc. 5A) File audio del 09.02.2025;
doc. 5B) Trascrizione file audio del 09.02.2025;
doc. 6) Conversazione messanger del 07.02.2025;
doc. 7) Conversazione messanger del 27.02.2025;
doc. 8) Atto di precetto del 31.03.2025.
Con rigetto di qualsiasi istanza, anche istruttoria avversaria, in quanto inammissibile e irrilevante”;
per la Procura Generale:
Nulla.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.11.2021, chiedeva la separazione dal coniuge Controparte_1 [...]
, dando atto che il matrimonio era stato celebrato il 18.07.2020 e che dall'unione era nato il Pt_1
figlio in data 22.07.2021. Per_1
Esponeva che il rapporto coniugale era entrato in crisi irreversibile a causa delle violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal marito, anche alla presenza del figlio, soprattutto allorquando l'uomo faceva uso di sostanze alcoliche, diventando irascibile ed aggressivo.
Spiegava che, a seguito del suo ultimo allontanamento dalla casa coniugale, l'aveva lasciata Pt_1
priva di mezzi di sussistenza per sé e per il neonato.
Riferiva che il resistente era socio della Gastronomia La Campagnola s.n.c. con sede in Loria (TV), società dedita ad una florida attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di vendita di prodotti di gastronomia e di organizzazione di eventi enogastronomici, con sei collaboratori in sede e altri cinque a bordo di un mezzo itinerante.
Aggiungeva che, durante il matrimonio, la coppia aveva avuto un tenore di vita molto elevato e spiegava di aver lavorato come impiegata fino al 2019 e di avere lasciato il lavoro per affiancare il coniuge nell'attività di famiglia del medesimo, per poi decidere di interrompere la collaborazione con lui dopo avere lavorato oltre un anno con pagamenti irregolari e saltuari.
2. Con comparsa depositata in data 18.02.2022, si costituiva in giudizio aderendo alla Parte_1 domanda di separazione, ma con rigetto dell'addebito.
3 Contestava il quadro rappresentato dalla moglie circa la sua situazione economica e chiedeva CTU per le modalità di affidamento del figlio nonché il coinvolgimento dei Servizi Sociali.
3. All'udienza del 24.02.2022, le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente Delegato rendendo le dichiarazioni riportate a verbale;
in tale occasione veniva depositata copia dell'ordine di protezione emesso a carico di su richiesta della moglie in data 07.01.2022 inaudita altera Pt_1
parte e successivamente confermato il 21.01.2022.
4. Con ordinanza a verbale, in via temporanea ed urgente, il Presidente Delegato confermava i contenuti dell'ordine di protezione quanto al divieto di avvicinamento fra le parti, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, indicava l'affidamento esclusivo del figlio minore alla ricorrente, disponeva visite padre-figlio presso i Servizi Sociali in spazio neutro ed alla presenza degli operatori con trasmissione di successiva relazione, faceva obbligo al resistente di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione della somma di € 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, ed oltre ad € 1.000,00 al mese per il mantenimento della moglie.
5. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 24.11.2022 venivano limitatamente ammesse le prove orali chieste dalle parti.
6. All'esito della escussione dei testi ammessi, con ordinanza del 10.03.2023, venivano disposte indagini a mezzo della Guardia di Finanza in ordine alla situazione patrimoniale, reddituale e fiscale del resistente e veniva disposta la prosecuzione dell'incarico ai Servizi Sociali, nonostante il comportamento non collaborativo tenuto da . Pt_1
7. Le parti precisavano le conclusioni ed usufruivano dei termini ex art. 190 c.p.c..
8. Con Sentenza N° 1420/2024, pubblicata il 23.07.2024, il Tribunale di Vicenza ha statuito:
“1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
(VE) il 19/09/1990 (C.F. ) e , nato a [...] C.F._2 Parte_1
(VI) il 07/11/1976 (C.F. ) unitisi in matrimonio nel Comune di ROSSANO C.F._1
VENETO il 18/07/2020, con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune per
l'anno 2020, Parte I, numero 2;
2. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROSSANO VENETO (VI) di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. AFFIDA in via esclusiva il figlio minore alla ricorrente con collocamento presso la Per_1
medesima;
4
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi infrasettimanali, in accordo con la madre, dalle ore 16.00 alle 19.00 (in caso di disaccordo il martedì e il giovedì) e il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle 10.00 alle 18.00;
5. ASSEGNA la casa coniugale sita in Rossano Veneto (VI), via Bachelet nr. 67, int. 5 alla ricorrente;
6. PONE a carico del padre l'obbligo di versare entro il 10 di ogni mese, alla madre _1
, a titolo di mantenimento del figlio l'importo di € 500, annualmente rivalutabile
[...] Per_1
secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi i provvedimenti provvisori;
7. PONE le spese straordinarie per il figlio minore, da regolarsi secondo il vigente Protocollo in materia del Tribunale di Vicenza, a carico del padre nella misura del 70% e della madre del restante
30%;
8. PONE a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'importo, a titolo di mantenimento, di € 800, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi i provvedimenti provvisori;
9. RIGETTA ogni altra domanda delle parti;
10. CONDANNA il sig. al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra Parte_1
che si quantificano in € 98 per esborsi, € 7.616,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e cpa come per legge”.
9. Avverso detta pronuncia, ha proposto impugnazione, affermando preliminarmente: Parte_1
- di avere disposto il 24.02.2025 (v. ore 19:31:51 “consegna” ed ore 19:32:28 “accettazione”)
l'iscrizione a ruolo telematica, con busta creata dal sistema e poi “rifiutata” dalla Cancelleria Civile della Corte di Appello di Venezia per mancata prova del pagamento contestuale del Contributo
Unificato;
- di avere effettivamente provveduto al pagamento telematico del Contributo Unificato in data
25.02.2025;
- di avere nuovamente disposto l'iscrizione a ruolo telematica il 25.02.2025 (v. ore 12:10:48) andata a buon fine lo stesso giorno.
10. Dunque, è stato sostenuto dall'interessato che il c.d. primo invio della “busta” telematica destinata alla Cancelleria Civile della Corte di Appello di Venezia è regolarmente giunto all'indirizzo e che la prima ricevuta, nel giorno di scadenza del termine di proposizione dell'Appello (v. 24.02.2025), è stata idonea a provare il tempestivo esercizio del diritto d'impugnazione.
11. L'odierna appellata ha contestato gli assunti avversari ed ha eccepito l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
5 12. Questo Collegio reputa che l'istanza di rimessione in termini non possa essere accolta e che
l'Appello debba essere dichiarato improcedibile.
A. Secondo l'art. 16-bis del D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012, introdotto dall'art. 1, comma
19, L. n. 228/2012, il perfezionamento del deposito telematico si considera avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (seconda pec); tuttavia, questo perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei controlli automatici e manuali, certificati rispettivamente dalla terza e dalla quarta pec.
Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT è un procedimento a formazione progressiva nel quale la seconda pec ("ricevuta di consegna") attesta che l'invio è intervenuto con la consegna nella casella di posta dell'Ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, a condizione - però - che, con l'ultima pec, il deposito sia stato poi accettato dalla Cancelleria, che consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec.
Nel dettaglio, come affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 28982/2019), il deposito mediante PCT genera quattro distinte pec di ricevuta:
- la prima ("ricevuta di accettazione", documentata dall'appellante) attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'Ufficio destinatario;
- la seconda ("ricevuta di consegna", documentata dall'appellante) attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'Ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima pec, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito;
- la terza (mancante nel caso in esame) attesa l'esito dei controlli automatici del deposito, ossia l'indirizzo del mittente che dev'essere censito in ReGIndE, il formato del messaggio che dev'essere aderente alle specifiche e la dimensione del messaggio che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB);
- la quarta (mancante nel caso in esame) attesta l'esito del controllo manuale del Cancelliere, la cui accettazione (e solo essa) consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec.
In altre parole, quando il deposito genera unicamente le prime due pec (come quelle prodotte dall'odierno appellante rispetto all'invio del 24.02.2025), la parte può pensare di avere rispettato
l'eventuale termine di legge per il deposito, ma è solo con le due pec successive che può ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale.
A ben vedere, senza le pec successive alla seconda, la parte non può ritenersi - per ciò solo - decaduta dal deposito, bensì - a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo deposito - ha l'onere di attivarsi
6 tempestivamente per rimediare ad un mancato perfezionamento incolpevole, procedendo subito ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come “continuazione” della precedente attività; v. Cass. n. 6743/2021) oppure alla pronta formulazione di una richiesta di rimessione in termini (v. Cass. n. 1348/2024).
B. Quest'ultima è l'istituto che - essendo attuazione dei "principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo" - può trovare applicazione non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche in ordine a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di proporre impugnazione (v. Cass. n. 4585/2020).
La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone l'espletamento di due necessarie verifiche:
a) la prima attiene all'effettiva presenza di un "fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte" istante, cioè alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato (v. Cass. n.
11029/2023), "riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà" e che si collochi - pertanto - del tutto al di fuori della sua sfera di controllo (v. Cass. SU n. 4135/2019; Cass. SU n. 27773/2020; Cass. n.
19384/2023; Cass. n. 25228/2023; Cass. n. 18435/2024);
b) la seconda afferisce all'"immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", cioè come prontezza dell'attivarsi
- appunto - per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (v. Cass. SU n. 4135/2019; Cass. n. 11029/2023; Cass. n. 22342/2021; Cass. n.
25289/2020; Cass. n. 32296/2023).
C. Dunque, la parte odierna appellante, a fronte del deposito telematico riscontrato dalla RdAC entro il termine per l'iscrizione a ruolo del gravame [il giorno stesso della scadenza], ha maturato un legittimo affidamento sulla tempestività dell'impugnazione, a condizione - però - che le successive pec dessero esito positivo, il che NON è avvenuto.
ha formulato istanza di rimessione in termini senza comprovare l'esistenza di un Parte_1
errore scusabile.
L'appellante avrebbe dovuto essere consapevole che il procedimento non è esente (v. nota di iscrizione al ruolo dimessa) e che il Contributo Unificato per i giudizi di separazione giudiziale (v. D.L. n.
132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, e D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. v. 114/2014) è di € 98,00 e comunque non inferiore al minimo di € 43,00.
L'art. 14, comma 3.1, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla c.d. Legge di Bilancio 2025
(v. L. 30.12.2024, n. 207, entrata in vigore il 01.01.2025), ha introdotto un principio di netta cesura
7 rispetto alla disciplina previgente, poiché l'iscrizione a ruolo delle cause civili è subordinata al previo versamento del Contributo Unificato nella misura dovuta, salvo i casi di esenzione espressamente previsti.
In dettaglio, il nuovo comma 3.1 prevede testualmente che “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge” e non lascia alcun margine per ipotizzare che il mancato pagamento possa determinare una sospensione dell'iscrizione a ruolo, tanto più che non è previsto dalla Legge alcun termine entro cui dovrebbe essere regolarizzato il pagamento omesso od effettuato per un importo inferiore a quello stabilito dalla norma in esame.
La previsione impone un controllo formale stringente già al momento del deposito telematico dell'atto introduttivo;
in mancanza del pagamento, l'atto viene “rifiutato” e la causa NON è iscrivibile a ruolo;
il debito d'imposta non sorge, né può essere attivata alcuna procedura coattiva di riscossione.
NON è consentita, in quanto non prevista dalla norma di rango primario, alcuna sospensione dell'iscrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento.
La mancata iscrizione a ruolo della causa esclude - naturalmente - l'avvio di azioni di recupero.
Il Sistema Telematico non è attualmente in grado di verificare “in autonomia” il pagamento del
Contributo e la verifica viene rimessa alla Cancelleria, che ha l'onere di controllare la ricevuta di pagamento allegata all'atto introduttivo e di accertare la congruità dell'importo versato;
in caso di omissione o di versamento insufficiente, il deposito DEVE essere rifiutato e l'iscrizione a ruolo impedita.
Il nuovo regime trova applicazione in ogni tipo di giudizio civile, a prescindere dal rito, fase o grado.
Il versamento del Contributo Unificato costituisce un presupposto imprescindibile per la valida instaurazione del processo civile; NON è ammessa alcuna regolarizzazione successiva e l'omissione determina il rigetto dell'atto e l'impossibilità di apertura del procedimento.
Per i difensori, la disposizione impone massima diligenza nella fase di deposito, in quanto l'atto introduttivo deve essere accompagnato dalla ricevuta telematica del versamento riportante l'importo minimo previsto dalla legge (attualmente € 43,00) oppure l'importo specifico in base al valore della controversia.
La certezza del versamento, come condizione per l'instaurazione del processo, si configura - per Legge
- come elemento strutturale del diritto di azione, strettamente intrecciato al funzionamento del
Processo Civile Telematico.
8 F. In concreto, come correttamente sostenuto da parte appellata, la Sentenza di I Grado pubblicata il
23.07.2024 doveva essere impugnata ex art. 327 c.p.c. entro e non oltre il termine semestrale (dalla pubblicazione, tenendo conto della sospensione feriale) del 24.02.2025 (lunedì); per incardinare l'impugnazione, la parte interessata avrebbe dovuto iscrivere a ruolo l'atto introduttivo (v. ricorso) entro questa data;
per ottenere l'iscrizione, l'appellante avrebbe dovuto anche pagare il Contributo
Unificato perlomeno nella misura minima di legge (come previsto dalla Riforma introdotta dalla c.d.
Legge di Bilancio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2024 ed entrata in vigore il
01.01.2025).
Ne deriva che il presente Appello va dichiarato improcedibile perché non può essere sanata
l'inerzia della parte interessata, in quanto non può essere considerata incolpevole.
13. Le spese del Grado devono essere poste a carico di parte appellante e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le fasi espletate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA improcedibile l'Appello.
2. CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellata le spese del liquidate in complessive Pt_2
€ 5.200,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12.05.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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