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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/07/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 1203 /2024
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
, nato/a a PATTI (ME) il 20/09/1990 , c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. MICALE MAURO che lo/a rappresenta e difende per procura in atti;
- ATTORE OPPONENTE -
CONTRO nato/a a SINAGRA (ME) il 14/04/1968 , c.f. CP_1 C.F._2 con l'avv. MACCORA LOREDANA che lo/a rappresenta e difende per procura in atti;
- CONVENUTA OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con atto di citazione notificato in data 7 novembre 2024, la ditta NM
AS ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il Parte_2
precetto notificato il 30 ottobre 2024, fondato sul decreto ingiuntivo n. 310/2024 emesso dal
Tribunale di Patti in data 28 ottobre 2024, provvisoriamente esecutivo, per l'importo complessivo di € 19.332,69, comprensivo di sorte capitale, interessi ex D.Lgs. 231/2002, spese, compensi, onorari e accessori.
Il titolo esecutivo era stato richiesto dalla ditta di Parte_3 CP_1
sulla base di due fatture relative alla compravendita di automezzi: un autocarro Iveco
[...]
Daily targato FJ271MM e un semirimorchio marca targato AD19595, per un valore CP_2
complessivo di € 23.080,00 (IVA inclusa). Secondo l'opposta, l'opponente avrebbe corrisposto solo parzialmente gli importi dovuti, versando € 14.630,00, con un residuo di € 8.450,00, oltre accessori.
L'opponente, nel proprio atto introduttivo, ha contestato integralmente la pretesa creditoria, deducendo l'esistenza di rapporti commerciali pregressi e complessi tra le parti, risalenti agli anni 2019–2021, che avrebbero comportato una compensazione tra crediti e debiti reciproci. In particolare, ha allegato documentazione relativa a:
• una duplice compravendita dell'autocarro Iveco targato EK580CK, con versamenti effettuati nel 2020 per un totale di € 6.500,00;
• spese di riparazione e custodia relative al semirimorchio MO26543, per € 3.550,99;
• ulteriori versamenti per il semirimorchio Chereau, oltre quelli riconosciuti dall'opposta, per € 5.300,00. L'opponente ha quindi sostenuto di essere creditore, e non debitore, per un importo complessivo di € 18.205,99, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la declaratoria di illegittimità del precetto.
La parte opposta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 7 febbraio
2025, eccependo preliminarmente la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 bis c.p.c., in quanto tra la data di notifica (7 novembre 2024) e quella dell'udienza (11 febbraio 2025) intercorrevano solo 95 giorni, inferiori al termine minimo di 120 giorni previsto dalla legge. Ha inoltre rilevato la mancanza degli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. nella vocatio in ius.
Il Tribunale, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha accolto l'eccezione di nullità, revocando la dichiarazione di contumacia e fissando nuova udienza di comparizione delle parti, assegnando i termini ex art. 171 ter c.p.c.
Successivamente, le parti hanno depositato memorie integrative. L'opponente ha reiterato le proprie richieste istruttorie, tra cui l'interrogatorio formale dell'opposta e la produzione della corrispondenza tra i legali. Ha inoltre prodotto il provvedimento di inefficacia del pignoramento presso terzi (RGE n. 659.1/2024), emesso dal Tribunale di Patti il 18 dicembre
2024, a sostegno della propria tesi.
L'opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sostenendo che le eccezioni dedotte attengono a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo e che, pertanto, avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di cognizione. Ha inoltre evidenziato la strumentalità del giudizio, volto a procrastinare l'esecuzione coattiva, e ha richiamato il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione che ha dichiarato inammissibile l'opposizione presso terzi per identiche motivazioni.
Con la terza memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., depositata il 14 giugno 2025,
l'opponente ha confermato tutte le proprie richieste, insistendo sull'ammissione delle prove e sulla sospensione dell'esecuzione.
La causa è stata istruita documentalmente quindi, fatte depositare le note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le istanze e conclusioni delle parti, è stata decisa con la presente sentenza.
2.- L'opposizione appare inammissibile e tale va dichiarata. Parte opponente affida la propria opposizione a ragioni di merito che attengono alla validità e fondatezza del titolo esecutivo giudiziale (decreto ingiuntivo n. 310/2024 provvisoriamente esecutivo), e che pertanto devono essere dedotti esclusivamente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, già instaurato dalla medesima parte opponente e tutt'ora pendente al n. RG 1301/24 di questo Tribunale.
Più precisamente, l'opponente ha dedotto una serie di circostanze relative a rapporti commerciali intercorsi tra le parti negli anni 2019–2021, sostenendo l'esistenza di crediti compensabili, versamenti ulteriori, spese di riparazione e custodia, e contestando la quantificazione del credito azionato con il decreto ingiuntivo.
Tali circostanze, tuttavia, sono anteriori alla formazione del titolo esecutivo e, come tali, avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che risulta essere stato effettivamente instaurato dalla stessa parte opponente.
In particolare, risulta dagli atti che la ditta NM AS ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 310/2024, iscritta al n. 1301/2024 R.G., e che in tale sede ha formulato le medesime contestazioni di fatto e di diritto oggi riproposte nell'opposizione a precetto. Il Giudice della cognizione, in sede cautelare, ha già rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
Sul punto, non lascia alcun margine di dubbio l'insegnamento della Suprema Corte, dal quale il Tribunale non vede ragioni per discostarsi, secondo cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino
l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. Civ., sez. VI, 18/02/2015, n.3277).
Orbene, facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, l'odierna opposizione va dichiarata inammissibile in quanto non denuncia vizi di formazione del titolo esecutivo giudiziale che ne importino l'inesistenza, né si fonda su fatti modificativi od estintivi dell'obbligazione che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo stesso.
3.1. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della domanda (indeterminabile a complessità bassa) e dell'entità delle questioni trattate.
3.2.- Ancora, sussistono gli estremi per pronunziare la chiesta condanna di parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, del risarcimento del danno per responsabilità aggravata, per la somma che equitativamente viene determinata in euro 500,00 avuto riguardo alla natura delle parti, al complessivo valore del giudizio ed alla misura delle spese processuali liquidate come sopra.
In particolare, la radicale infondatezza ed inammssibilità della spiegata opposizione rende fondato e plausibile un giudizio di mancanza, in concreto, di diligenza nell'azionare il presente strumento processuale oppositivo senza avvedersi della sua palese infondatezza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1203 /2024 vertente tra n.q. (opponente), contro (opposta), disattesa Parte_1 CP_1
e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
Rigetta l'opposizione;
Condanna l pagamento, in favore della opposta, delle Controparte_3
spese del giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
Condanna l pagamento, in favore della opposta, di Controparte_3
euro 500,00, somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. .
Così deciso in Patti il 15/07/2025 . Il Giudice
Pietro Paolo Arena