Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2507/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giardina, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Coretti, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 2.08.2024, l'odierno ricorrente propone impugnazione avverso l'invito a regolarizzare del 26.07.2024, chiedendo dichiararsene la nullità. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire del CP_1
ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
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Preliminarmente, occorre rilevare come meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte resistente.
Sul punto, va altresì precisato che, come puntualmente rilevato dalla giurisprudenza di merito alla quale si rinvia anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Trib. Catania, n. 1510/2024), l'invito a regolarizzare non può essere considerato un atto prodromico all'esecuzione, ma si inserisce nella sequenza procedimentale funzionale al rilascio del DURC e, dunque, ha come suo unico scopo quello di invitare il soggetto interessato al pagamento delle irregolarità onde evitare il rilascio di un
DURC non regolare, in conseguenza alla risultanza negativa della verifica della regolarità contributiva (cfr. art. 4, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2015).
Ne consegue che, nel caso di specie, se per un verso manca l'attivazione della procedura esecutiva o anche solo la minaccia dell'ente resistente di procedere all'esecuzione mediante un atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico alla esecuzione che potrebbe sorreggere una autonoma opposizione all'esecuzione (cfr. Cass. S.U. 26283/2022 cit.), per l'altro la domanda non risulta sorretta da altro adeguato interesse come qualificato e tipizzato dall'art 12, comma 4-bis del
DPR 602/1973, non avendo la parte ricorrente allegato né tantomeno dimostrato in giudizio che
“dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (…) oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici (…) o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo