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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/10/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2776/2024 promossa da:
- (Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AS OG JE CC elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini
(RN) C.so d'Augusto 147;
APPELLANTE Contro
Cod. Fisc. e P.Iva ) con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LOTTI GIOVANNI elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Rimini (RN) Corso d'Augusto 134;
APPELLATA
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Silvia Controparte_3 P.IVA_2
Pezzolesi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pesaro, V.le F. Cavallotti n.
5;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.10.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue: per parte appellante come da atto di appello e da precisazioni del 05.07.2025: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Rimini adito, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 559/224 del Giudice di Pace di
pagina 1 di 10 Rimini, pubblicata il 5 agosto 2024 [previo accertamento e dichiarazione del difetto procedurale del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione mai motivato dal G.d.P. di Rimini;
accertamento della nullità insanabile del decreto ingiuntivo per le ragioni ben rassegnate in atti;
accertamento e dichiarazione dell'infondatezza del credito per inadempimento di Controparte_2
e, comunque, per i motivi in fatto e in diritto ben esposti nell'atto di appello] e in relazione ai
[...] motivi di gravame proposti:
In via principale
1. Dichiarare la sentenza n. 559/2024 del Giudice di Pace di Rimini, nulla per inosservanza delle norme di legge;
nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficienza di motivazione;
2. In riforma dell'impugnata sentenza, annullare la condanna al pagamento delle spese legali;
3. Con condanna al rimborso dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge ex D.M. 55/2014 e con condanna al rimborso alle spese di CTU anticipate dal signor
. In via subordinata Controparte_1
4. Per i motivi esposti nell'atto di appello, ridurre le somme liquidate a favore della controparte e della terza chiamata (da )"; Controparte_2
Per parte appellata come da precisazioni Controparte_2 del 4.07.2025:
“in via preliminare
- dichiarare infondata e rigettare l'istanza di sospensiva dell'efficacia della sentenza di primo grado in via principale
- confermare la sentenza impugnata rigettando l'appello proposto dall'attore con vittoria di spese e compensi di causa in subordine in caso di mancato accoglimento della domanda precedente
- condannare l'appellante al pagamento delle somme che saranno ritenuto dovute ad
[...]
Controparte_4 nel merito, nella denegata ipotesi in cui risultassero fondate le domande formulate dall'appellante nei confronti di condannare la - Controparte_5 Controparte_6
Via Pantanelli 164/166 - Montelabbate (PU) in persona del suo legale rappresentante pro tempore a tenere indenne la medesima dagli effetti della sentenza che verrà Controparte_5
pronunciata nel presente giudizio. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”;
pagina 2 di 10 per l'appellata ome da precisazioni dell'08.07.2025: “Voglia il Controparte_3
Tribunale di Rimini, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare:
Dichiarare infondata e rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nr.
559/2024 del Giudice di Pace di Rimini;
In via principale:
Porre in conferma la sentenza impugnata, rigettando, con ogni e qualsiasi statuizione, tutte le domande proposte dal Sig. con l'atto di appello, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in CP_1 diritto.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dall'appellante Sig. nei CP_1 confronti di rigettare, in ogni caso, la domanda di Controparte_5 quest'ultima di esser manlevata/tenuta indenne da dagli effetti della sentenza Controparte_3 che verrà pronunciata nel presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1111/2021 notificatogli da con cui il Giudice di Pace di Controparte_2
Rimini intimava il pagamento della somma di euro 2.028,80 per pagamento di fornitura di nuova caldaia (caldaia mod. Radiant RHR 24 ERP EVO condens) oltre interessi di mora e spese di legali del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva: Controparte_1
• in via pregiudiziale la nullità del decreto ingiuntivo per essere lo stesso sprovvisto di firma per esteso e leggibile del giudice emittente;
• l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita ex art 3 del d.lvo 132/2014;
• l'erronea ingiunzione della somma di euro 59,80 oltre a quelli già conteggiati nella somma di euro 2028,80, per illegittima duplicazione di conteggio delle spese;
• l'inadempimento dell'opposta: la nuova caldaia veniva fornita in sostituzione alla pagina 3 di 10 vecchia, presente nell'appartamento sito a Vergiano, in data 22 e 23 settembre 2021; sin da subito la caldaia risultava malfunzionante perché produceva acqua eccessivamente calda oltre i 53 ° con impossibilità di uso per doccia;
• la appurava il grave difetto e la differenza oggettiva tra le CP_2 caratteristiche dichiarate rispetto al prodotto montato e nonostante le numerose lamentele e la richiesta di sostituzione entro un congruo termine, CP_2
rimaneva silente.
Tanto premesso l'opponente domandava dunque di dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto e accertare l'altrui inadempimento.
Si costituiva nel giudizio di primo grado Controparte_2 chiedendo il rigetto delle eccezioni preliminari e la conferma del decreto ingiuntivo:
A proprio sostegno l'opposta deduceva:
• che la fornitura e il montaggio della caldaia era avvenuta a regola d'arte come da
Certificato di Prima accensione e da relazione tecnica del sig. legale CP_2
rappresentante dell'opposta;
• contestava la cirocstanza che l' avesse riconosciuto vizi o difetti;
CP_2
• il non aveva provato di aver richiesto la riparazione o sostituzione della CP_1
caldaia;
• chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la società Controparte_3
produttrice della caldaia per tenerla indenne dagli effetti della sentenza.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo si costituiva il terzo
[...]
deducendo che: CP_3
• la non aveva rilevato né evidenziato alcun malfunzionamento;
CP_2
• l'opponente aveva continuato a utilizzare la caldaia nonostante le lamentele ma senza pagarla;
• quanto alla domanda della chiamante, l'art. 131 cod. consumo prevede il regresso nei confronti del produttore purchè il venditore abbia ottemperato ai rimedi a favore del consumatore, circostanza non avvenuta nel caso di specie;
l'opponente peraltro non domandava alcuno dei rimedi consumeristici (sostituzione/riparazione);
• infine riteneva sussistente la duplicazione dei costi nel decreto ingiuntivo, mentre pagina 4 di 10 riteneva infondate le eccezioni preliminari proposte dell'opponente.
Tanto premesso la terza chiamata domandava il rigetto delle domande formulate nei propri confronti.
L'istruttoria di primo grado si svolgeva tramite l'esperimento di CTU dell'Ing. Per_1
Il Giudice di Pace con sentenza n. 559/2024 emessa in data 04.08.2024 rigettava l'opposizione di . Controparte_1
2. Svolgimento del processo di secondo grado.
Con atto appello ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
e proponendo appello avverso Controparte_2 Controparte_3
la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Fermo 559/2024 in data 4.08.2024, adducendo i seguenti motivi di gravame:
• il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni pregiudiziali e in particolare quella relativa alla nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di firma da parte del Giudice e per mancanza del nominativo del Giudice emittente;
• il giudice di prime cure avrebbe errato laddove ha ritenuto che non sono univoche le prove orali assunte in quanto il Giudice non ha mai escusso le prove orali richieste da parte opponente;
• censurava la sentenza nel punto in cui afferma che “la caldaia de quo loquitur è utilizzabile secondo le proprie caratteristiche ed è idonea all'uso cui è destinata, tant'è che è stata utilizzando da oltre due anni;
di conseguenza nulla può contestarsi alla società convenuta in merito all'efficienza della caldaia venduta e alla correttezza della sua installazione ne' alla terza chiamata di aver realizzato un prodotto difettoso”;
• infatti l'appellante sottolineava come il CTU aveva rilevato: “la temperatura dell'acqua miscelata non rimane costante ma oscilla da “abbastanza fredda” a “un po' troppo calda”, rendendo disagevole effettuare alcune attivita' prima tra tutte la doccia” … “la temperatura dell'acqua che esce dal rubinetto non e' costante, ma “oscillante” perche' la caldaia “attacca e stacca” (pag. 14 osservazioni C.T.U.), e l'unica soluzione percorribile era “sostituire la caldaia oggetto di accertamento con una caldaia di categoria superiore che presenti un valore minimo di potenza termica più piccolo”;
pagina 5 di 10 • invocava i rimedi di cui all'art. 130 e 132 del codice del consumo e deduceva che i rimedi risolutori possono essere domandati senza aver preventivamente richiesto l'adempimento dell'altrui prestazione;
la mancata sostituzione della caldaia doveva essere valutata dal Giudice di rimo grado come inadempimento che giustificava la risoluzione;
in ogni caso nel corso del processo di primo grado era emersa l'effettiva disponibilità da parte del signor di ottenere la prestazione (ossia, la CP_1
sostituzione della caldaia) senza ulteriore ritardo;
il non aver ricevuto risposte è circostanza da considerare come un inadempimento definitivo da parte della e dalla terza chiamata Controparte_2 CP_3
Tanto premesso, espresse le proprie argomentazioni in fatto e in diritto l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e l'annullamento del decreto ingiuntivo e della condanna al pagamento delle spese legali.
Si costituiva nel giudizio di appello la che chiedeva Controparte_2
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado deducendo a proprio favore:
• che il Giudice di prime Cure ha basato la decisione sulla CTU che ha verificato che ha svolto correttamente il suo lavoro e che la caldaia installata (e Controparte_2
utilizzata da anni dall'appellante) funziona correttamente non ravvisando egli alcun vizio o difetto o comunque carenza;
• l'adempimento di è indiscusso tanto che la caldaia risulta installata ed Controparte_2 il Signor la utilizza fin dal momento della sua installazione;
CP_1
• sottolineava che la caldaia precedente aveva le medesime caratteristiche della caldaia nuova e non sarebbe risultato corretto installare una caldaia con potenza superiore in quanto la relazione tecnica relativa all'impianto di riscaldamento (citato nella CTU) indicato nella dichiarazione di conformità espressamente indicava le caratteristiche che doveva avere la caldaia relativa all'appartamento;
• l'elemento da cui dipende l'oscillazione di temperatura non è un malfunzionamento/vizio/difetto non è dovuto ad e risulta trascurabile. CP_2
Si costituiva nel giudizio di appello altresì chiedendo il Controparte_3
rigetto dell'appello e in subordine di rigettare la domanda di Controparte_2
pagina 6 di 10 di esser manlevata/tenuta indenne da dagli effetti della CP_2 CP_5 Controparte_3
sentenza che verrà pronunciata nel presente giudizio, deducendo a proprio favore che:
• il Sig. nell'atto di appello sostiene come, sin da subito ovvero con la prima CP_1
doccia, avrebbe riscontrato il malfunzionamento della caldaia di marca CP_3 fornitagli ed installatagli da , rilevando i seguenti difetti: “la caldaia produce CP_2
e continua a produrre acqua eccessivamente calda (oltre 53°). Non essendo regolabile la temperatura, non è fattibile l'uso dell'acqua per docciarsi”;
• tale circostanza è smentita dal certificato di prima accensione attestante il regolare funzionamento della caldaia;
inoltre la precisazione “con la prima doccia” viene aggiunta solo con l'atto di appello;
• la CTU svolta ha ritenuto che la caldaia fosse correttamente installata, funzionante ed utilizzabile secondo le proprie caratteristiche;
• il fenomeno (non malfunzionamento) osservato della temperatura oscillante da abbastanza fredda ad un po' troppo calda dell'acqua, avvertibile solo d'estate e col rubinetto “mezzo aperto” (dunque non con l'apertura totale) non è imputabile per il
CTU a difetti di alcun genere né a carenze o errori nell'utilizzo o nella manutenzione della caldaia de qua;
più precisamente deriverebbe da una serie di concause, tutte prive di un colpevole, e tutte non ascrivibili a difetti di alcun genere tra cui la “la temperatura dell'acqua in ingresso” che “non dipende né da né da né CP_2 CP_3
tantomeno da ma dipende solamente dalla natura e dal tipo di impianto di CP_1
distribuzione idrica che non risulta essere cambiato nel 2021”;
• il Sig. non ha mai richiesto la risoluzione contrattuale con risarcimento, che CP_1 viene invocata per la prima volta in sede di appello, e l'eccezione di inadempimento non comprende la domanda di risoluzione del contratto;
di conseguenza il Giudice di
Pace di Rimini non avrebbe potuto accertare o dichiarare la risoluzione del Contratto;
tale domanda non può essere introdotta in sede di appello, trattandosi di domanda nuova;
• ribadiva l'infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dall'opponente in primo grado.
pagina 7 di 10 Alla prima udienza di comparizione delle parti dell'08.04.2025 il Giudice dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione e fissava l'udienza per la discussione con assegnazione dei termini ex art 352 c.p.c.
Le parti depositavano le precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica e all'udienza del 09.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'appello proposto da va rigettato per i motivi che seguono. Controparte_1
1. Con riferimento al primo motivo di appello: omessa motivazione sulle eccezioni preliminari sollevate dall'attore.
1.1. Corretta è la censura circa il fatto che il Giudice di pace non abbia motivato il rigetto delle eccezioni preliminari.
Tuttavia scendendo nel merito all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di firma per esteso del nome e cognome del Giudice, riproposta in sede di appello, si rileva che,
a differenza di quanto ritenuto da parte appellante, il decreto ingiuntivo non risulta firmato con una mera sigla illeggibile. La sottoscrizione apposta sotto la dicitura Giudice di Pace invero consente sicuramente di riferire la firma alla dott.ssa Per_2
1.2. Infondata risulta altresì l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita posto che l'articolo 3, comma 3 del
Decreto n. 132/2014 esclude espressamente dall'ambito della negoziazione i procedimenti di ingiunzione inclusa l'opposizione.
2. Il motivo di opposizione relativo alla duplicazione dei costi (euro 59,80) non è stato riproposto in sede di appello e pertanto sullo stesso risulta essersi formato il giudicato.
3. Quanto al secondo motivo di appello relativo alla erronea affermazione sulla “non equivocità delle prove orali assunte”.
Se è vero che in primo grado nessun teste sia stato assunto, il motivo di impugnazione non evidenzia come tale errore di indicazione in parte motiva abbia inficiato la decisione del giudice. L'appellante non ha inoltre insistito nell'assunzione delle prove orali in sede di appello.
4. Quanto al motivo di impugnazione che censura la sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto che la caldaia è idonea all'uso a cui è destinata, utilizzabile secondo le proprie caratteristiche, il motivo risulta infondato. pagina 8 di 10 Secondo parte appellante infatti nel giudizio di primo grado sarebbe emersa l'inidoneità della caldaia a produrre acqua calda sanitaria al fine di poter agevolmente effettuare la doccia senza subire un'oscillazione dell'acqua da “abbastanza” fredda a “un po' troppo calda”.
Le conclusioni a cui è addivenuto il Giudice di pace sono invece corrette e la sentenza sul punto va confermata.
Invero dalla CTU è risultato che “la caldaia risulta quindi installata a regola d'arte (come da dichiarazione di conformità), funzionante e utilizzabile (come da prove) e idonea all'utilizzo per la quale è progettata pur con la particolarità descritta al punto 5 per la quale in estate, prelevando dal miscelatore una portata d'acqua inferiore a circa 7 litri/minuto, si manifesta una oscillazione nei valori di temperatura d'uscita dell'acqua dal miscelatore”.
Il CTU, a seguito di appositi test, ha sottolineato come l'oscillazione di acqua calda e fredda si presenta unicamente in caso di rubinetto “mezzo aperto” ossia 7 litri al minuto e d'estate. Ed invero il problema si pone qualora l'acqua da riscaldare nel miscelatore ha già una temperatura abbastanza elevata, anomalia riferibile alla rete idrica.
Se ne deduce che la caldaia permette di svolgere la sua funzione sia d'inverno che d'estate, in quest'ultimo caso con l'accorgimento di tenere un gettito maggiormente ampio.
Il prodotto risulta dunque “conforme” ex art 129 cod. consumo non essendo provata e riscontrata un'anomalia patologica nell'utilizzo normale della caldaia.
5. Inoltre non risulta riscontrata nessuna violazione della normativa consumeristica poiché la soluzione all'oscillazione di temperatura è quella di installare una caldaia che abbia una potenza termica nel minimo inferiore a 8,5 kW “di categoria superiore” “e che ovviamente costa di più del prezzo di listino della caldaia installata attualmente” come sottolineato dal CTU all'esito di una attenta disamina delle soluzioni possibili. Dunque corretto risulta il comportamento di parte che non ha proceduto alla riparazione (perché nessuna riparazione era Controparte_7
possibile in una caldaia funzionante) o alla sostituzione, poiché il rimedio della sostituzione avrebbe implicato la sostituzione con un bene differente per categoria e per valore.
L'eccezione di inadempimento svolta da per paralizzare il pagamento del Controparte_1
corrispettivo richiesto dunque risulta infondata.
La domanda di risoluzione del contratto non era stata formulata nel giudizio di primo grado e la stessa va dichiarata inammissibile in quanto costituente nuova domanda introdotta solo nel giudizio di secondo grado (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, n.20322). pagina 9 di 10 6. La domanda di manleva svolta nei confronti di rimane assorbita Controparte_3
anche nel giudizio di secondo grado.
7. La sentenza di primo grado va dunque confermata in punto di spese di lite che sono state regolate secondo il principio della soccombenza.
Anche le spese di lite del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante in virtù del principio di soccombenza come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del DM
55 DEL 2014, in virtù della effettiva complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate ed esclusa la fase istruttoria non intervenuta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, l. n. 228/2012, visto l'integrale rigetto dell'appello l'appellante va condannato al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
PQM
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 2776/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
• RIGETTA l'appello
• CONFERMA la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rimini n. 559-2024 emessa in data 4 agosto 2024;
• CONDANNA al pagamento delle spese di lite di secondo grado in Controparte_1 favore della liquidate in € 852,00 Controparte_5
per compenso, oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• CONDANNA al pagamento delle spese di lite del giudizio di Controparte_1
secondo grado in favore della liquidate in € 852,00 per Controparte_3 compenso, oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
• CONDANNA l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Rimini, 20.10.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2776/2024 promossa da:
- (Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AS OG JE CC elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini
(RN) C.so d'Augusto 147;
APPELLANTE Contro
Cod. Fisc. e P.Iva ) con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LOTTI GIOVANNI elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Rimini (RN) Corso d'Augusto 134;
APPELLATA
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Silvia Controparte_3 P.IVA_2
Pezzolesi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pesaro, V.le F. Cavallotti n.
5;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.10.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue: per parte appellante come da atto di appello e da precisazioni del 05.07.2025: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Rimini adito, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 559/224 del Giudice di Pace di
pagina 1 di 10 Rimini, pubblicata il 5 agosto 2024 [previo accertamento e dichiarazione del difetto procedurale del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione mai motivato dal G.d.P. di Rimini;
accertamento della nullità insanabile del decreto ingiuntivo per le ragioni ben rassegnate in atti;
accertamento e dichiarazione dell'infondatezza del credito per inadempimento di Controparte_2
e, comunque, per i motivi in fatto e in diritto ben esposti nell'atto di appello] e in relazione ai
[...] motivi di gravame proposti:
In via principale
1. Dichiarare la sentenza n. 559/2024 del Giudice di Pace di Rimini, nulla per inosservanza delle norme di legge;
nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficienza di motivazione;
2. In riforma dell'impugnata sentenza, annullare la condanna al pagamento delle spese legali;
3. Con condanna al rimborso dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge ex D.M. 55/2014 e con condanna al rimborso alle spese di CTU anticipate dal signor
. In via subordinata Controparte_1
4. Per i motivi esposti nell'atto di appello, ridurre le somme liquidate a favore della controparte e della terza chiamata (da )"; Controparte_2
Per parte appellata come da precisazioni Controparte_2 del 4.07.2025:
“in via preliminare
- dichiarare infondata e rigettare l'istanza di sospensiva dell'efficacia della sentenza di primo grado in via principale
- confermare la sentenza impugnata rigettando l'appello proposto dall'attore con vittoria di spese e compensi di causa in subordine in caso di mancato accoglimento della domanda precedente
- condannare l'appellante al pagamento delle somme che saranno ritenuto dovute ad
[...]
Controparte_4 nel merito, nella denegata ipotesi in cui risultassero fondate le domande formulate dall'appellante nei confronti di condannare la - Controparte_5 Controparte_6
Via Pantanelli 164/166 - Montelabbate (PU) in persona del suo legale rappresentante pro tempore a tenere indenne la medesima dagli effetti della sentenza che verrà Controparte_5
pronunciata nel presente giudizio. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”;
pagina 2 di 10 per l'appellata ome da precisazioni dell'08.07.2025: “Voglia il Controparte_3
Tribunale di Rimini, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare:
Dichiarare infondata e rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nr.
559/2024 del Giudice di Pace di Rimini;
In via principale:
Porre in conferma la sentenza impugnata, rigettando, con ogni e qualsiasi statuizione, tutte le domande proposte dal Sig. con l'atto di appello, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in CP_1 diritto.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dall'appellante Sig. nei CP_1 confronti di rigettare, in ogni caso, la domanda di Controparte_5 quest'ultima di esser manlevata/tenuta indenne da dagli effetti della sentenza Controparte_3 che verrà pronunciata nel presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1111/2021 notificatogli da con cui il Giudice di Pace di Controparte_2
Rimini intimava il pagamento della somma di euro 2.028,80 per pagamento di fornitura di nuova caldaia (caldaia mod. Radiant RHR 24 ERP EVO condens) oltre interessi di mora e spese di legali del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva: Controparte_1
• in via pregiudiziale la nullità del decreto ingiuntivo per essere lo stesso sprovvisto di firma per esteso e leggibile del giudice emittente;
• l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita ex art 3 del d.lvo 132/2014;
• l'erronea ingiunzione della somma di euro 59,80 oltre a quelli già conteggiati nella somma di euro 2028,80, per illegittima duplicazione di conteggio delle spese;
• l'inadempimento dell'opposta: la nuova caldaia veniva fornita in sostituzione alla pagina 3 di 10 vecchia, presente nell'appartamento sito a Vergiano, in data 22 e 23 settembre 2021; sin da subito la caldaia risultava malfunzionante perché produceva acqua eccessivamente calda oltre i 53 ° con impossibilità di uso per doccia;
• la appurava il grave difetto e la differenza oggettiva tra le CP_2 caratteristiche dichiarate rispetto al prodotto montato e nonostante le numerose lamentele e la richiesta di sostituzione entro un congruo termine, CP_2
rimaneva silente.
Tanto premesso l'opponente domandava dunque di dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto e accertare l'altrui inadempimento.
Si costituiva nel giudizio di primo grado Controparte_2 chiedendo il rigetto delle eccezioni preliminari e la conferma del decreto ingiuntivo:
A proprio sostegno l'opposta deduceva:
• che la fornitura e il montaggio della caldaia era avvenuta a regola d'arte come da
Certificato di Prima accensione e da relazione tecnica del sig. legale CP_2
rappresentante dell'opposta;
• contestava la cirocstanza che l' avesse riconosciuto vizi o difetti;
CP_2
• il non aveva provato di aver richiesto la riparazione o sostituzione della CP_1
caldaia;
• chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la società Controparte_3
produttrice della caldaia per tenerla indenne dagli effetti della sentenza.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo si costituiva il terzo
[...]
deducendo che: CP_3
• la non aveva rilevato né evidenziato alcun malfunzionamento;
CP_2
• l'opponente aveva continuato a utilizzare la caldaia nonostante le lamentele ma senza pagarla;
• quanto alla domanda della chiamante, l'art. 131 cod. consumo prevede il regresso nei confronti del produttore purchè il venditore abbia ottemperato ai rimedi a favore del consumatore, circostanza non avvenuta nel caso di specie;
l'opponente peraltro non domandava alcuno dei rimedi consumeristici (sostituzione/riparazione);
• infine riteneva sussistente la duplicazione dei costi nel decreto ingiuntivo, mentre pagina 4 di 10 riteneva infondate le eccezioni preliminari proposte dell'opponente.
Tanto premesso la terza chiamata domandava il rigetto delle domande formulate nei propri confronti.
L'istruttoria di primo grado si svolgeva tramite l'esperimento di CTU dell'Ing. Per_1
Il Giudice di Pace con sentenza n. 559/2024 emessa in data 04.08.2024 rigettava l'opposizione di . Controparte_1
2. Svolgimento del processo di secondo grado.
Con atto appello ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
e proponendo appello avverso Controparte_2 Controparte_3
la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Fermo 559/2024 in data 4.08.2024, adducendo i seguenti motivi di gravame:
• il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni pregiudiziali e in particolare quella relativa alla nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di firma da parte del Giudice e per mancanza del nominativo del Giudice emittente;
• il giudice di prime cure avrebbe errato laddove ha ritenuto che non sono univoche le prove orali assunte in quanto il Giudice non ha mai escusso le prove orali richieste da parte opponente;
• censurava la sentenza nel punto in cui afferma che “la caldaia de quo loquitur è utilizzabile secondo le proprie caratteristiche ed è idonea all'uso cui è destinata, tant'è che è stata utilizzando da oltre due anni;
di conseguenza nulla può contestarsi alla società convenuta in merito all'efficienza della caldaia venduta e alla correttezza della sua installazione ne' alla terza chiamata di aver realizzato un prodotto difettoso”;
• infatti l'appellante sottolineava come il CTU aveva rilevato: “la temperatura dell'acqua miscelata non rimane costante ma oscilla da “abbastanza fredda” a “un po' troppo calda”, rendendo disagevole effettuare alcune attivita' prima tra tutte la doccia” … “la temperatura dell'acqua che esce dal rubinetto non e' costante, ma “oscillante” perche' la caldaia “attacca e stacca” (pag. 14 osservazioni C.T.U.), e l'unica soluzione percorribile era “sostituire la caldaia oggetto di accertamento con una caldaia di categoria superiore che presenti un valore minimo di potenza termica più piccolo”;
pagina 5 di 10 • invocava i rimedi di cui all'art. 130 e 132 del codice del consumo e deduceva che i rimedi risolutori possono essere domandati senza aver preventivamente richiesto l'adempimento dell'altrui prestazione;
la mancata sostituzione della caldaia doveva essere valutata dal Giudice di rimo grado come inadempimento che giustificava la risoluzione;
in ogni caso nel corso del processo di primo grado era emersa l'effettiva disponibilità da parte del signor di ottenere la prestazione (ossia, la CP_1
sostituzione della caldaia) senza ulteriore ritardo;
il non aver ricevuto risposte è circostanza da considerare come un inadempimento definitivo da parte della e dalla terza chiamata Controparte_2 CP_3
Tanto premesso, espresse le proprie argomentazioni in fatto e in diritto l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e l'annullamento del decreto ingiuntivo e della condanna al pagamento delle spese legali.
Si costituiva nel giudizio di appello la che chiedeva Controparte_2
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado deducendo a proprio favore:
• che il Giudice di prime Cure ha basato la decisione sulla CTU che ha verificato che ha svolto correttamente il suo lavoro e che la caldaia installata (e Controparte_2
utilizzata da anni dall'appellante) funziona correttamente non ravvisando egli alcun vizio o difetto o comunque carenza;
• l'adempimento di è indiscusso tanto che la caldaia risulta installata ed Controparte_2 il Signor la utilizza fin dal momento della sua installazione;
CP_1
• sottolineava che la caldaia precedente aveva le medesime caratteristiche della caldaia nuova e non sarebbe risultato corretto installare una caldaia con potenza superiore in quanto la relazione tecnica relativa all'impianto di riscaldamento (citato nella CTU) indicato nella dichiarazione di conformità espressamente indicava le caratteristiche che doveva avere la caldaia relativa all'appartamento;
• l'elemento da cui dipende l'oscillazione di temperatura non è un malfunzionamento/vizio/difetto non è dovuto ad e risulta trascurabile. CP_2
Si costituiva nel giudizio di appello altresì chiedendo il Controparte_3
rigetto dell'appello e in subordine di rigettare la domanda di Controparte_2
pagina 6 di 10 di esser manlevata/tenuta indenne da dagli effetti della CP_2 CP_5 Controparte_3
sentenza che verrà pronunciata nel presente giudizio, deducendo a proprio favore che:
• il Sig. nell'atto di appello sostiene come, sin da subito ovvero con la prima CP_1
doccia, avrebbe riscontrato il malfunzionamento della caldaia di marca CP_3 fornitagli ed installatagli da , rilevando i seguenti difetti: “la caldaia produce CP_2
e continua a produrre acqua eccessivamente calda (oltre 53°). Non essendo regolabile la temperatura, non è fattibile l'uso dell'acqua per docciarsi”;
• tale circostanza è smentita dal certificato di prima accensione attestante il regolare funzionamento della caldaia;
inoltre la precisazione “con la prima doccia” viene aggiunta solo con l'atto di appello;
• la CTU svolta ha ritenuto che la caldaia fosse correttamente installata, funzionante ed utilizzabile secondo le proprie caratteristiche;
• il fenomeno (non malfunzionamento) osservato della temperatura oscillante da abbastanza fredda ad un po' troppo calda dell'acqua, avvertibile solo d'estate e col rubinetto “mezzo aperto” (dunque non con l'apertura totale) non è imputabile per il
CTU a difetti di alcun genere né a carenze o errori nell'utilizzo o nella manutenzione della caldaia de qua;
più precisamente deriverebbe da una serie di concause, tutte prive di un colpevole, e tutte non ascrivibili a difetti di alcun genere tra cui la “la temperatura dell'acqua in ingresso” che “non dipende né da né da né CP_2 CP_3
tantomeno da ma dipende solamente dalla natura e dal tipo di impianto di CP_1
distribuzione idrica che non risulta essere cambiato nel 2021”;
• il Sig. non ha mai richiesto la risoluzione contrattuale con risarcimento, che CP_1 viene invocata per la prima volta in sede di appello, e l'eccezione di inadempimento non comprende la domanda di risoluzione del contratto;
di conseguenza il Giudice di
Pace di Rimini non avrebbe potuto accertare o dichiarare la risoluzione del Contratto;
tale domanda non può essere introdotta in sede di appello, trattandosi di domanda nuova;
• ribadiva l'infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dall'opponente in primo grado.
pagina 7 di 10 Alla prima udienza di comparizione delle parti dell'08.04.2025 il Giudice dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione e fissava l'udienza per la discussione con assegnazione dei termini ex art 352 c.p.c.
Le parti depositavano le precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica e all'udienza del 09.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
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L'appello proposto da va rigettato per i motivi che seguono. Controparte_1
1. Con riferimento al primo motivo di appello: omessa motivazione sulle eccezioni preliminari sollevate dall'attore.
1.1. Corretta è la censura circa il fatto che il Giudice di pace non abbia motivato il rigetto delle eccezioni preliminari.
Tuttavia scendendo nel merito all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di firma per esteso del nome e cognome del Giudice, riproposta in sede di appello, si rileva che,
a differenza di quanto ritenuto da parte appellante, il decreto ingiuntivo non risulta firmato con una mera sigla illeggibile. La sottoscrizione apposta sotto la dicitura Giudice di Pace invero consente sicuramente di riferire la firma alla dott.ssa Per_2
1.2. Infondata risulta altresì l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita posto che l'articolo 3, comma 3 del
Decreto n. 132/2014 esclude espressamente dall'ambito della negoziazione i procedimenti di ingiunzione inclusa l'opposizione.
2. Il motivo di opposizione relativo alla duplicazione dei costi (euro 59,80) non è stato riproposto in sede di appello e pertanto sullo stesso risulta essersi formato il giudicato.
3. Quanto al secondo motivo di appello relativo alla erronea affermazione sulla “non equivocità delle prove orali assunte”.
Se è vero che in primo grado nessun teste sia stato assunto, il motivo di impugnazione non evidenzia come tale errore di indicazione in parte motiva abbia inficiato la decisione del giudice. L'appellante non ha inoltre insistito nell'assunzione delle prove orali in sede di appello.
4. Quanto al motivo di impugnazione che censura la sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto che la caldaia è idonea all'uso a cui è destinata, utilizzabile secondo le proprie caratteristiche, il motivo risulta infondato. pagina 8 di 10 Secondo parte appellante infatti nel giudizio di primo grado sarebbe emersa l'inidoneità della caldaia a produrre acqua calda sanitaria al fine di poter agevolmente effettuare la doccia senza subire un'oscillazione dell'acqua da “abbastanza” fredda a “un po' troppo calda”.
Le conclusioni a cui è addivenuto il Giudice di pace sono invece corrette e la sentenza sul punto va confermata.
Invero dalla CTU è risultato che “la caldaia risulta quindi installata a regola d'arte (come da dichiarazione di conformità), funzionante e utilizzabile (come da prove) e idonea all'utilizzo per la quale è progettata pur con la particolarità descritta al punto 5 per la quale in estate, prelevando dal miscelatore una portata d'acqua inferiore a circa 7 litri/minuto, si manifesta una oscillazione nei valori di temperatura d'uscita dell'acqua dal miscelatore”.
Il CTU, a seguito di appositi test, ha sottolineato come l'oscillazione di acqua calda e fredda si presenta unicamente in caso di rubinetto “mezzo aperto” ossia 7 litri al minuto e d'estate. Ed invero il problema si pone qualora l'acqua da riscaldare nel miscelatore ha già una temperatura abbastanza elevata, anomalia riferibile alla rete idrica.
Se ne deduce che la caldaia permette di svolgere la sua funzione sia d'inverno che d'estate, in quest'ultimo caso con l'accorgimento di tenere un gettito maggiormente ampio.
Il prodotto risulta dunque “conforme” ex art 129 cod. consumo non essendo provata e riscontrata un'anomalia patologica nell'utilizzo normale della caldaia.
5. Inoltre non risulta riscontrata nessuna violazione della normativa consumeristica poiché la soluzione all'oscillazione di temperatura è quella di installare una caldaia che abbia una potenza termica nel minimo inferiore a 8,5 kW “di categoria superiore” “e che ovviamente costa di più del prezzo di listino della caldaia installata attualmente” come sottolineato dal CTU all'esito di una attenta disamina delle soluzioni possibili. Dunque corretto risulta il comportamento di parte che non ha proceduto alla riparazione (perché nessuna riparazione era Controparte_7
possibile in una caldaia funzionante) o alla sostituzione, poiché il rimedio della sostituzione avrebbe implicato la sostituzione con un bene differente per categoria e per valore.
L'eccezione di inadempimento svolta da per paralizzare il pagamento del Controparte_1
corrispettivo richiesto dunque risulta infondata.
La domanda di risoluzione del contratto non era stata formulata nel giudizio di primo grado e la stessa va dichiarata inammissibile in quanto costituente nuova domanda introdotta solo nel giudizio di secondo grado (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, n.20322). pagina 9 di 10 6. La domanda di manleva svolta nei confronti di rimane assorbita Controparte_3
anche nel giudizio di secondo grado.
7. La sentenza di primo grado va dunque confermata in punto di spese di lite che sono state regolate secondo il principio della soccombenza.
Anche le spese di lite del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante in virtù del principio di soccombenza come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del DM
55 DEL 2014, in virtù della effettiva complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate ed esclusa la fase istruttoria non intervenuta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, l. n. 228/2012, visto l'integrale rigetto dell'appello l'appellante va condannato al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
PQM
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 2776/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
• RIGETTA l'appello
• CONFERMA la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rimini n. 559-2024 emessa in data 4 agosto 2024;
• CONDANNA al pagamento delle spese di lite di secondo grado in Controparte_1 favore della liquidate in € 852,00 Controparte_5
per compenso, oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• CONDANNA al pagamento delle spese di lite del giudizio di Controparte_1
secondo grado in favore della liquidate in € 852,00 per Controparte_3 compenso, oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
• CONDANNA l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Rimini, 20.10.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
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