Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 09/04/2025, alle ore 12,32 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. CAVALLO MANUEL, per la parte ricorrente e l'Avv.
RAFFANTI ILARIA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. L'avv. Raffanti si riporta ai prorpi atti contesta le note di controparte ed insiste in particolare nell'eccezione di inammissibilità per tardività tenuto conto che la decadenza è un istituto di ordine pubblico e una volta che si è perfezionata, nel caso all'esito della prima notifica, non è derogabile o rinunciabile dalle parti. Parte ricorrente si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate. Le parti discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura .
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,45 .
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 526 /2024 promossa da:
EURO COSTRUZIONI SRL assistito dall'Avv. CAVALLO MANUEL
CONTRO
assistito Controparte_1 dall'Avv. RAFFANTI ILARIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/06/2024 Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della società Euro
Costruzioni srl, presentava opposizione al decreto ingiuntivo n. 131/2024 R.G. 312/2024 chiesto ed ottenuto dall' , CP_2 avente ad oggetto la domanda di pagamento di contributi previdenziali da aprile 2012 a settembre 2012.
Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione delle somme oggetto del procedimento monitorio, l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la
2 nullità delle notifiche delle diffide e del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito deduceva l'infondatezza delle richieste dell' e in ipotesi subordinata chiedeva la riduzione degli CP_2 importi ingiunti a quelli effettivamente provati.
L' , con memoria depositata in data 26/09/2024, si CP_2 costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni decorrenti dalla notifica avvenuta in data 8/05/2024.
Nel merito parte resistente deduceva l'idoneità delle racc.
a.r. del 12/10/2016 e del 22/07/2020 ad interrompere il termine prescrizionale e sosteneva che la prova del credito azionato era costituita sia dall'elenco delle inadempienze, sia dalla presentazione di domanda di dilazione, peraltro non integralmente saldata, con cui parte ricorrente aveva riconosciuto in maniera incondizionata il debito previdenziale, rinunciando espressamente a tutte le relative eccezioni.
Preliminarmente deve rilevarsi la tardività della spiegata opposizione in quanto proposta oltre i termini previsti dall'art. 645 cpc.
Il ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto sono stati notificati ai sensi dell'art. 3 bis l.n. 53/1994 in data
8/05/2024 all'indirizzo PEC risultante dal registro Inipec, come da attestazione contenuta nella relazione di notificazione sottoscritta dal difensore di parte resistente
(v. file denominato “Consegna Notificazione ai sensi della
L.n. 53 del 1994.msg” depositato unitamente alla memoria di costituzione).
Il termine, quindi, per proporre opposizione, scadeva il 17 giugno, mentre il ricorso è stato depositato in data 29 giugno
2024, oltre, quindi, i quaranta giorni previsti dall'art. 645 cpc.
3 Parte ricorrente sostiene che, poiché l' ha effettuato due CP_2 notifiche, una presso la società ed una in modalità analogica mediante ufficiale giudiziario presso la residenza del rappresentante legale in data 20 maggio 2024, il termine per proporre l'opposizione decorre dalla seconda notifica e cita a sostegno delle proprie ragioni giurisprudenza della Corte di
Cassazione che, in realtà, non è pertinente al caso oggetto del presente giudizio.
L'unica sentenza pertinente è la nr. 16775 del 2020 che, peraltro, si è limitata a ribadire come l'art. 145 c.p.c., comma 1 – nel testo novellato dalla L.n. n. 263 del 28 dicembre 2005, art. 2, consenta al notificante di scegliere, nel caso in cui il destinatario sia una persona giuridica, di eseguire la notificazione, alternativamente, presso la sua sede sociale ovvero presso il suo legale rappresentante.
Si legge nella sentenza: <… per quanto riguarda le notificazioni alle persone giuridiche, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dall'art. 145 c.p.c., come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. c), che stabilisce che "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (comma 1)... Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143 (comma 3)". La possibilità di notificare l'atto destinato ad un ente direttamente alla persona che lo
4 rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora), senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt.
138,139 e 141 c.p.c." è prevista "non più in via residuale ma alternativa", dunque, senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138,139 e
141 c.p.c." (tra le tante, Cass., 03/05/2012, n. 6693,
26/10/2018, n. 27299).">
Al che si evidenzia che proprio perché la seconda notifica, al rappresentante legale, è alternativa e, quindi, non dovuta in ragione dell'avvenuto perfezionamento della prima notifica, gli effetti della stessa ed, in particolare, la decorrenza del termine di impugnazione e, in caso di mancata o non tempestiva opposizione, il consolidamento del decreto ingiuntivo, si producono già con la prima notifica.
Ammettere che il termine decorra dalla seconda notifica equivarrebbe a sostenere la sussistenza di una rimessione in termini in realtà non prevista, al di fuori dei presupposti tipici.
La Cassazione con ordinanza n. 28339 del 2017, decidendo un caso analogo all'odierno (ossia la decorrenza dei termini per impugnare nell'ipotesi in cui la sentenza sia stata notificata prima a mezzo PEC e poi mediante ufficiale giudiziario), ha statuito che il termine decorre dalla prima notifica: “…a fronte della documentazione depositata ex adverso attestante la detta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec, la parte ricorrente non ha obiettato alcunché né ha sollevato contestazioni (sicché non rileva la mancata attestazione di conformità delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione del messaggio relativo alla notificazione in parola); il ricorrente, infatti, in memoria si è limitato a
5 richiamare la notifica della detta sentenza effettuata a mezzo
Ufficiale Giudiziario in data 9 aprile 2015.”
Anche nel caso de quo parte ricorrente nulla ha obiettato in ordine alla validità della prima notifica, limitandosi a sostenere la decorrenza del termine per proporre opposizione dalla seconda.
L'opposizione, pertanto, deve considerarsi inammissibile per intervenuta decadenza, in quanto proposta oltre i termini di cui all'art. 645 cpc.
Le spese seguono la soccombenza, calcolate in base allo scaglione da € 5.000 a € 26.000, valori minimi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in proprio e in qualità di Parte_2 legale rappresentante della società Euro Costruzioni srl e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo N. 131/2024 del
22/04/2024.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese legali che liquida in complessivi € 1700,00, oltre rimborso spese forfettarie.
Massa, 9 aprile 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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