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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/11/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 666/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 666/2025 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da:
C.F. col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EP AL
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. EP Cro CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.10.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Vietri sul Mare (SA) il 10/02/1990 (trascritto nel
Registro Stato Civile di Siracusa, Atto n. 26, parte II, serie B, anno 1990);
- che dall'unione nascevano i figli (08/05/1991) e (24/04/1993); Per_1 Per_2
1 - con decreto n. 83/2019 del 05/03/2019, reso nel giudizio n. 6081/2018 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie.
I ricorrenti continueranno ad abitare nelle loro attuali residenze e cioè, il signor in Siracusa, Via Augusto Von Platen n. 37, e la signora Parte_1 CP_1
in Siracusa, Via Senatore Di Giovanni n. 5.
[...]
2) I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsivoglia contributo per il loro mantenimento.
Per ciò che riguarda i figli e invece, essendo, nel frattempo, divenuti Per_1 Per_2 entrambi economicamente indipendenti, nulla più prevedono le parti in ordine al loro mantenimento per cui tutte le pattuizioni ad essi inerenti, contenute nel ricorso per separazione consensuale omologato, devono intendersi revocate e reciprocamente rinunziate.
3) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente avendo definitivamente regolato, con la sottoscrizione del presente ricorso, tutti i loro rapporti personali e patrimoniali.
4) I ricorrenti si concedono sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio del passaporto per ragioni di lavoro e di turismo.
5) Le spese legali del presente giudizio di divorzio rimangono compensate integralmente tra le parti”.
Con provvedimento del 11/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non
2 presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 666/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra CP_1
e in Vietri sul Mare il giorno 10/02/1990 (trascritto nel Parte_1
Registro Stato Civile di Siracusa, Atto n. 26, parte II, serie B, anno 1990); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 19.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 666/2025 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da:
C.F. col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EP AL
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. EP Cro CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.10.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Vietri sul Mare (SA) il 10/02/1990 (trascritto nel
Registro Stato Civile di Siracusa, Atto n. 26, parte II, serie B, anno 1990);
- che dall'unione nascevano i figli (08/05/1991) e (24/04/1993); Per_1 Per_2
1 - con decreto n. 83/2019 del 05/03/2019, reso nel giudizio n. 6081/2018 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie.
I ricorrenti continueranno ad abitare nelle loro attuali residenze e cioè, il signor in Siracusa, Via Augusto Von Platen n. 37, e la signora Parte_1 CP_1
in Siracusa, Via Senatore Di Giovanni n. 5.
[...]
2) I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsivoglia contributo per il loro mantenimento.
Per ciò che riguarda i figli e invece, essendo, nel frattempo, divenuti Per_1 Per_2 entrambi economicamente indipendenti, nulla più prevedono le parti in ordine al loro mantenimento per cui tutte le pattuizioni ad essi inerenti, contenute nel ricorso per separazione consensuale omologato, devono intendersi revocate e reciprocamente rinunziate.
3) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente avendo definitivamente regolato, con la sottoscrizione del presente ricorso, tutti i loro rapporti personali e patrimoniali.
4) I ricorrenti si concedono sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio del passaporto per ragioni di lavoro e di turismo.
5) Le spese legali del presente giudizio di divorzio rimangono compensate integralmente tra le parti”.
Con provvedimento del 11/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non
2 presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 666/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra CP_1
e in Vietri sul Mare il giorno 10/02/1990 (trascritto nel Parte_1
Registro Stato Civile di Siracusa, Atto n. 26, parte II, serie B, anno 1990); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 19.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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