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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCOBENE IU SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29120239007711983.000 IRES-ALTRO 2014
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29120239007711983.000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 25.01.2024 il Ricorrente 1 in Agrigento, in persona dell'amministratore, Avv. Difensore_1, rappresentato e difeso dallo stesso, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n.29120239007711983/000, notificata in data
28/11/2023, mediante la quale veniva preteso il pagamento dell'importo di € 573,70, traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nella cartella di pagamento n.
29120170018116476000, notificata il 26/03/2018, per ritenute Irpef, ritenute, interessi, sanzioni per l'anno
2014, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
In data 20.02.2024 la parte ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva: la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, per mancata notifica della sottesa cartella di pagamento e di ogni altro atto presupposto;
l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione;
l'intervenuta prescrizione del credito vantato;
la nullità dell'atto impugnato, per omessa motivazione e quantificazione degli interessi e delle sanzioni.
Chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata e la condanna alle spese.
In data 16.07.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, stante che ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. N°546/92, essendo stata la sottesa cartella di pagamento notificata regolarmente, il ricorso poteva essere proposto solo per vizi propri dell'atto impugnato.
In ordine alle eccezioni non attinenti all'operato dell'Agente della riscossione, chiedeva che venisse dichiarata la propria mancanza di legittimazione passiva e chiedeva che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio, con la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
Insisteva nella regolarità della notifica della sottesa cartella di pagamento, eseguita in data
26.03.2018, nonché nella legittimità dell'atto, sufficientemente motivato e contestava l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 17.12.2025 la parte ricorrente depositava memoria con la quale contestava la regolarità della notifica della cartella di pagamento prodromica e produceva documentazione, non essendo stata eseguita nei confronti dell'amministratore del Ricorrente 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'intimazione di pagamento è l'atto che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici, che viene emesso, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, al fine di consentire all'Agente della Riscossione di poter iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, mediante la sua notifica, intimando al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni. Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato quanto dovuto, il Concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale.
Va osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, qualora si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo, come la prescrizione quinquennale o decennale del credito, l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Il ricorso è stato proposto avverso l'intimazione di pagamento, che è un atto dell'Agente della riscossione;
è stata eccepita la mancata notifica della sottesa cartella di pagamento, costituente un atto dell'Agente della riscossione e sono state sollevate altre eccezioni conseguenti alla mancata notifica della sottesa cartella, attinenti tutti all'operato dell'Agente della riscossione. Ragione per cui il ricorso è stato legittimamente proposto solo nei confronti dell'Agente della riscossione e non necessita alcuna integrazione del contraddittorio.
In ordine all'eccepita mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto in giudizio copia della relata di notifica della cartella di pagamento, dalla quale si rileva che non è indicato il destinatario dell'atto, ma solo che la notifica è stata eseguita in Agrigento, Indirizzo_1, che è stata rilevata l'assenza di altre persone di cui all'art.139 del codice di procedura civile e che si è provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale;
ha prodotto copia dell'avviso di deposito predetto e copia della raccomandata relativa all'avviso di deposito e della ricevuta a,r, con l'annotazione di restituzione per compiuta giacenza.
Il Ricorrente 1 è un mero ente di gestione privo di soggettività giuridica e la notifica al Ricorrente 1 deve essere effettuata seguendo le regole applicabili alle persone fisiche e, quindi, va indirizzata all'amministratore del Ricorrente 1, quale organo di rappresentanza all'esterno e nei rapporti con i soggetti terzi;
con la conseguenza che tutte le notifiche inviate alla compagine dei condomini devono essere eseguite a mani proprie dell'amministratore.
L'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
Nel caso di specie, l'atto di citazione di primo grado è stato notificato con le forme dell'art. 140 del codice di procedura civile direttamente presso il plesso condominiale, ove non risulta essere presente l'ufficio dell'amministratore, né un portierato. Conseguentemente, la notifica è nulla.
In conseguenza della nullità della notifica della sottesa cartella di pagamento, anche l'intimazione di pagamento impugnata è viziata di nullità.
La dichiarazione di nullità dell'atto impugnato è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Poiché le spese di giudizio seguono la soccombenza, l'Agenzia delle Entrate Riscossione va condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Agrigento, 13.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCOBENE IU SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29120239007711983.000 IRES-ALTRO 2014
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29120239007711983.000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 25.01.2024 il Ricorrente 1 in Agrigento, in persona dell'amministratore, Avv. Difensore_1, rappresentato e difeso dallo stesso, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n.29120239007711983/000, notificata in data
28/11/2023, mediante la quale veniva preteso il pagamento dell'importo di € 573,70, traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nella cartella di pagamento n.
29120170018116476000, notificata il 26/03/2018, per ritenute Irpef, ritenute, interessi, sanzioni per l'anno
2014, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
In data 20.02.2024 la parte ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva: la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, per mancata notifica della sottesa cartella di pagamento e di ogni altro atto presupposto;
l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione;
l'intervenuta prescrizione del credito vantato;
la nullità dell'atto impugnato, per omessa motivazione e quantificazione degli interessi e delle sanzioni.
Chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata e la condanna alle spese.
In data 16.07.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, stante che ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. N°546/92, essendo stata la sottesa cartella di pagamento notificata regolarmente, il ricorso poteva essere proposto solo per vizi propri dell'atto impugnato.
In ordine alle eccezioni non attinenti all'operato dell'Agente della riscossione, chiedeva che venisse dichiarata la propria mancanza di legittimazione passiva e chiedeva che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio, con la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
Insisteva nella regolarità della notifica della sottesa cartella di pagamento, eseguita in data
26.03.2018, nonché nella legittimità dell'atto, sufficientemente motivato e contestava l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 17.12.2025 la parte ricorrente depositava memoria con la quale contestava la regolarità della notifica della cartella di pagamento prodromica e produceva documentazione, non essendo stata eseguita nei confronti dell'amministratore del Ricorrente 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'intimazione di pagamento è l'atto che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici, che viene emesso, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, al fine di consentire all'Agente della Riscossione di poter iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, mediante la sua notifica, intimando al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni. Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato quanto dovuto, il Concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale.
Va osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, qualora si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo, come la prescrizione quinquennale o decennale del credito, l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Il ricorso è stato proposto avverso l'intimazione di pagamento, che è un atto dell'Agente della riscossione;
è stata eccepita la mancata notifica della sottesa cartella di pagamento, costituente un atto dell'Agente della riscossione e sono state sollevate altre eccezioni conseguenti alla mancata notifica della sottesa cartella, attinenti tutti all'operato dell'Agente della riscossione. Ragione per cui il ricorso è stato legittimamente proposto solo nei confronti dell'Agente della riscossione e non necessita alcuna integrazione del contraddittorio.
In ordine all'eccepita mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto in giudizio copia della relata di notifica della cartella di pagamento, dalla quale si rileva che non è indicato il destinatario dell'atto, ma solo che la notifica è stata eseguita in Agrigento, Indirizzo_1, che è stata rilevata l'assenza di altre persone di cui all'art.139 del codice di procedura civile e che si è provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale;
ha prodotto copia dell'avviso di deposito predetto e copia della raccomandata relativa all'avviso di deposito e della ricevuta a,r, con l'annotazione di restituzione per compiuta giacenza.
Il Ricorrente 1 è un mero ente di gestione privo di soggettività giuridica e la notifica al Ricorrente 1 deve essere effettuata seguendo le regole applicabili alle persone fisiche e, quindi, va indirizzata all'amministratore del Ricorrente 1, quale organo di rappresentanza all'esterno e nei rapporti con i soggetti terzi;
con la conseguenza che tutte le notifiche inviate alla compagine dei condomini devono essere eseguite a mani proprie dell'amministratore.
L'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
Nel caso di specie, l'atto di citazione di primo grado è stato notificato con le forme dell'art. 140 del codice di procedura civile direttamente presso il plesso condominiale, ove non risulta essere presente l'ufficio dell'amministratore, né un portierato. Conseguentemente, la notifica è nulla.
In conseguenza della nullità della notifica della sottesa cartella di pagamento, anche l'intimazione di pagamento impugnata è viziata di nullità.
La dichiarazione di nullità dell'atto impugnato è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Poiché le spese di giudizio seguono la soccombenza, l'Agenzia delle Entrate Riscossione va condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Agrigento, 13.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)