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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/09/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
2^SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Gianmarco Calienno aa emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1881 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 con ricorso per procedimento a cognizione sommaria ex art. 702-bis c.p.c., il cui rito è stato mutato in ordinario all'udienza del 15 novembre 2022
TRA
con gli avv.ti Pietro Redivo, Alberto Coslovich ed Parte_1
Elena Perini;
RICORRENTE-ATTORE
E con l'avv.to Claudio Nadalin del Foro di Controparte_1
Udine;
RESISTENTE-CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano:
Per l'attrice:
In via principale e nel merito: in accoglimento delle domande promosse dall'attore e re-spingendo ogni domanda ed eccezione di parte convenuta:
1 1) accertare e dichiarare l'inadempimento del resistente CP_1
all'obbligazione dedotta in causa di eseguire i lavori
[...] sull'imbarcazione del ricorrente;
2) condannare di conseguenza il resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 3.827,50 a titolo di differenza tra quanto percepito ed il valore effettivo dei lavori ese-guiti, nonché € 3.516,63
a titolo di risarcimento danni, pari alla somma delle spese le-gali e tecniche sopportate nel giudizio di ATP;
3) condannare il convenuto al rimborso delle spese dell'ATP, sia legali che tecniche, che si quantificano in € 3.516,63;
4) rigettare la domanda riconvenzionale del resistente;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre a spese generali, I.V.A.
e C.P.A. del presen-te giudizio;
Per il convenuto:
In via principale di merito: dichiararsi inammissibile o comunque infondata ogni domanda proposta dall'odierno ricorrente.
Spese di lite rifuse.
In via riconvenzionale: respinta ogni e qualsiasi domanda del ricorrente, condannare lo stesso al pagamento a favore del NO
capital somma di € 3.300,00.*, oltre agli Controparte_2 interessi calcolati dalla data di messa in mora al saldo.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria: Ammettersi le prove richieste dal resistente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di data 05.05.2023 non ammesse nel corso del giudizio e che di seguito si ritrascrivono:
1. Ammettersi l'interrogatorio formale del NO Parte_1 sulle seguenti circostanze:
Cap. 1) “Vero che nel gennaio 2021 le parti avevano concordato
l'esecuzione dei lavori da parte del NO sull'imbarcazione ELAN 431 Controparte_1 denominata “Algera” di proprietà del NO , per un importo complessivo, per Parte_1 2 manodopera e materiali, pari ad € 5.800,00, come specificamente descritti nel preventivo allegato alla memoria di costituzione del resistente come documento sub. 1 che si rammostra.”
Cap. 2) “Vero che tale preventivo venne consegnato dal resistente al
NO in Parte_1 data 04.02.2021, in occasione del versamento del primo acconto, come risulta dal summenzionato preventivo.”
Cap. 3) “Vero che in relazione ai lavori da svolgere sulla sua imbarcazione in data 03.02.2021 il NO le ha trasmesso tramite WhatsApp il Controparte_1 messaggio di cui al documento allegato sub 4 alla memoria di costituzione del resistente che si rammostra.”
Cap. 4) “Vero che in relazione al preventivo di cui al precedente capitolo 1 il NO Parte_1
versava al NO in data 04.02.2021 un
[...] Controparte_1 primo acconto di € 950,00, in data 09.02.2021 un secondo acconto di € 1.000,00 e in data
15.03.2021 un terzo acconto per € 3.000,00, come risulta altresì dal suddetto preventivo, e che in occasione di tali versamenti non effettuò alcuna contestazione in merito ai lavori.”
Cap. 5) “Vero che le parti, dopo il preventivo di cui al precedente capitolo ed il versamento da parte del NO del terzo acconto in data 15.03.2021, Parte_1 avevano concordato
l'esecuzione di altri lavori sull'imbarcazione rispetto a quelli indicati nel capitolo 1 per ulteriori complessivi € 2.557,50, come specificati sotto la voce “Altri Interventi” nel documento allegato sub 2 alla memoria di costituzione del resistente e che si rammostra.”
Cap. 6) “Vero che da parte del NO sono stati Controparte_1 3 effettuati sull'imbarcazione ELAN 431 denominata “Algera” di proprietà del NO tutti i lavori indicati nel primo Parte_1 preventivo, quali risultano dal documento di parte resistente allegato sub 1, nonché quelli ulteriori indicati nel documento di parte resistente allegato sub 2 e ciò dal 03.02.2021 fino al 29.03.2021.”
Cap. 7) “Vero che a fronte del complessivo importo di € 8.357,50 indicato nel consuntivo di cui ai precedenti capitoli 1 e 2, il NO
ha versato € 4.950,00 e che lo stesso non ha mai Parte_1 provveduto al saldo di € 3.300,00 al NO .” Controparte_1
Cap. 8) “Vero che lei scelse il modello del bottazzo poi montato sull'imbarcazione sulla base del catalogo di cui al documento di parte resistente allegato sub 6 che si rammostra, catalogo che le fu presentato dal NO e che poi lei provvide al CP_1 montaggio del predetto bottazzo, con l'aiuto dell'odierno resistente.”
Cap. 9) “Vero che lei ha fornito al NO una fascia CP_1 adesiva da collocare sul lato sinistro dell'imbarcazione di larghezza pari a 3 centimetri, anziché di
4 centimetri, come era invece la dimensione di quella preesistente.”
Cap. 10) “Vero che il NO ha applicato sulle due CP_1 fiancate dell'imbarcazione le targhe adesive che gli erano state fornite dal NO .” Parte_1
Cap. 11) “Vero che l'imbarcazione Elan 431 denominata “Algera” di proprietà del ricorrente è stata varata in data 29.03.2021 e che in tale data i lavori sull'imbarcazione da parte del NO CP_1 previsti nei due preventivi erano conclusi.”
2. Ammettersi prova testimoniale nei seguenti termini:
Sui seguenti ulteriori capitoli:
Cap. 13) “Vero che nel febbraio del 2021 il bottazzo originale per un'imbarcazione modello
ELAN 431 non era disponibile in quanto non veniva più prodotto.” 4 Si indica quale teste: , c/o Adria Ship S.r.l., in Testimone_1
Grado (GO), Testata Mosconi,
1
3. Ammettersi nuova idonea CTU volta a verificare se i lavori sull'imbarcazione del ricorrente sono stati eseguiti dal NO in conformità a Controparte_1 quanto descritto nei preventivi allegati dal resistente come documenti sub 1 e sub 2, quantificandone il relativo importo. In subordine si chiede che venga disposto il richiamo del
CTU ing. già Per_1 nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso dal Parte_1
avanti il Tribunale di Udine per fornire i chiarimenti richiesti
[...] nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di data 05.05.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Nel presente giudizio ha convenuto Parte_1 [...]
con ricorso a cognizione sommaria, per sentirlo CP_1 condannare al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'inadempimento all'incarico a egli affidato di risanamento di una barca in cattivo stato recentemente acquistata;
ritenuto dagli atti di costituzione depositati che la causa abbisognasse di un'istruttoria non sommaria, alla prima udienza dd.
15 novembre 2022 è stato disposto il mutamento del rito e alla prima udienza di rito ordinario dd. 7 marzo 2023 sono stati concessi i termini per le memorie istruttorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; all'udienza del 18 settembre 2023 è stato esperito un tentativo di conciliazione, richiesto dalle stesse parti, che non ha avuto esito positivo ed è stata ritenuta la causa matura per la decisione, per cui è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la remissione in decisione, tuttavia, re melius perpensa, con ordinanza 5 del 9 luglio 2024 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'audizione di due testimoni per parte;
l'11 novembre 2024 è stato esperito in udienza senza successo un ulteriore tentativo di conciliazione e sono stati sentiti per parte attrice moglie dell'attore, nonché Testimone_2 Testimone_3 titolare di un'agenzia di mediazione marittima, di brokeraggio e manutenzione e per parte convenuta consigliere Persona_2 delegato della società presso cui si trovava la barca al momento dell'acquisto; alla successiva udienza del 2 dicembre 2024 era sentito anche l'ultimo testimone per parte convenuta, , già Controparte_3 gruista presso il cantiere di Aprilia Marittima e, ritenuta la causa per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni il 18 marzo 2025.
Espone l'attore che a novembre 2020 acquistava un'imbarcazione a vela modello Elan 421, targata POL0000XM, di nome “Algera”, presso la fiera nautica “Nautilia” di Aprilia Marittima, essa era in secco all'interno del cantiere navale e abbisognava di lavori di manutenzione;
all'interno della fiera egli è avvicinato da , che Controparte_1 incarica in un primo momento di trattare il bulbo, eliminare le bolle di osmosi presenti sulla carena, trattarle con antivegetativa e, in un secondo momento, anche di lucidare la murata, stuccare e verniciare lo spigolo di poppa danneggiato, nonché sostituire bottazzo, zinchi e fasce adesive sulle fiancate;
per l'attività egli versa un acconto di 4.950 euro e, conclusi i lavori, gli è richiesto un saldo di 3.300 euro, da egli mai pagati, perché dichiaratosi non soddisfatto dei risultati raggiunti, per il cui accertamento tecnico preventivo promuoveva ricorso presso l'intestato
Tribunale e instaurava il presente giudizio chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di controparte e la condanna di questi al pagamento di 3.827,50 euro a titolo di differenza tra quanto versato e il valore effettivo dei lavori eseguiti, nonché 3.516,63 euro a titolo di 6 risarcimento danni, in ragione delle sostenute spese legali e tecniche nel giudizio di ATP, con vittoria di spese di lite;
Il convenuto si costituiva dichiarando di essere un artigiano in pensione e di aver svolto diversi lavori di manutenzioni straordinaria anche su altre imbarcazioni all'interno dei cantieri di Aprilia
Marittima, egli sosteneva di essere stato avvicinato dall'attore, il quale gli domandava di rimuovere le bolle di osmosi presenti sull'imbarcazione che non era stato in grado di rimuovere in autonomia;
egli esaminava lo stato del mezzo e rappresentava che gli interventi necessari erano maggiori e, sebbene il intendesse operare in Pt_1 economia, le parti comunque concordavano un preventivo dei lavori, a cui in seguito si aggiunsero ulteriori richieste dell'attore; eseguiti tutti i lavori, l'imbarcazione era restituita, varata e il convenuto richiedeva a saldo delle opere 3.300 euro oltre i 4.950 euro già ricevuti in acconto;
domanda che ripropone in via riconvenzionale costituendosi nel presente giudizio e richiedendo il rigetto della domanda attorea;
contestando l'inadeguatezza dei lavori eseguiti, Parte_1 proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo, procedimento in cui, nonostante la regolare notifica, l'attuale convenuto non si costituiva;
l'incarico era affidato dal Presidente del Tribunale di Udine all'ing.
il quale, eseguite le indagini del caso, esaminata tutta la Per_1 documentazione agli atti e sentite le parti, redigeva una relazione in cui rilevava significativi vizi delle opere eseguite: il perdurare delle bolle di osmosi;
l'applicazione insufficiente del trattamento antivegetativa e in difformità dalle prescrizioni del produttore;
la mancata lucidità delle murate e l'inadeguatezza del bottazzo e delle fasce di bellezza delle fiancate;
nessuna contestazione, invece, riguardo alla stuccatura e alla verniciatura della spigolo di poppa, nonché al trattamento del bulbo.
Sulle istanze istruttorie
Preliminarmente è opportuno rilevare come il procedimento in oggetto 7 non necessiti di ulteriore attività istruttoria, posto che il materiale probatorio acquisito è più che sufficiente a delineare il contesto in cui si sono svolti i fatti.
Ragione per la quale vanno disattese le istanze istruttorie formulate ancora in sede di precisazione delle conclusioni dal convenuto.
Nel merito
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di cui di seguito si dirà.
Nell'adire il Giudice, imputa a di non aver Pt_1 CP_1 correttamente adempiuto a un contratto d'opera per lavori di ristrutturazione straordinaria dell'imbarcazione Elan 431 da poco acquistata dal primo presso i cantieri navali di Aprilia Marittima;
le parti concordano sulla conclusione dell'accordo, il quale è dimostrato dal preventivo redatto dal convenuto (all. a3 dell'attore) e sulla diversità del risultato ottenuto rispetto a quello che sarebbe stato domandato dalla regola d'arte;
preliminarmente il convenuto contesta al committente di non aver dimostrato di aver tempestivamente denunciati i vizi noti o conoscibili dopo l'accettazione, nonché quelli occulti dal momento della loro scoperta;
la testimone in udienza ha dichiarato che ad Testimone_4
Aprile 2020 essa ha visto personalmente il messaggio whatsapp con cui il resistente comunicava al ricorrente il termine dei lavori, sicché essa con il ricorrente si era recata presso il cantiere e in quell'occasione entrambi prendevano consapevolezza del persistere delle bolle di osmosi;
essa consigliava al marito di contestare i lavori via whatsapp quello stesso mese e questi le riferiva il contenuto, che essa ricorda coincidere con quella mostratole con l'all. a4 di parte attrice, ovvero il persistere delle bolle di osmosi e l'inadeguatezza del bottazzo e delle strisce adesive;
tutti i vizi contestati dal ricorrente pertanto erano visibili al momento della consegna dell'opera e tutti sono stati tempestivamente 8 contestati, senza alcuna accettazione dell'opera; occorre ricordare che è la moglie dell'attore, Testimone_4 tuttavia questo rapporto non esclude la sua capacità di testimoniare a favore del coniuge (Corte Cost., sent n. 248 del 23 luglio 1974), ma al più rileva sotto il profilo della sua attendibilità; attendibilità che nel presente giudizio il Tribunale ritiene sussistere, stante la mancata contraddizione interna delle dichiarazioni, il riscontro esterno tra esse e la produzione documentale dell'attore e la mancata contestazioni specifica da parte del convenuto, che non ha allegato fatti contrati, ma si è limitato a ribadire l'onere di provarli dell'attore.
Ritenuto l'attore non decaduto dall'azione, l'oggetto del presente giudizio è limitato all'accertamento del risultato effettivamente negoziato: il committente ritiene che gli spettasse un risultato a regola d'arte e il mancato risultato finale sia dipeso dall'inadempimento del convenuto, mentre questi sostiene che il risultato raggiunto sia conforme alle richieste dell'attore, che ha voluto procedere prima dell'estate e in economia;
la difesa del convenuto non è convincente, egli si costituisce riconoscendo di essere un artigiano con esperienza nella manutenzione di imbarcazioni (ciò trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal testimone ), che ha accettato di eseguire lavori di Controparte_3 risanamento su una barca in cattivo stato;
l'oggetto dell'accordo concluso tra le parti consiste nello scambio di un corrispettivo contro la prestazione di un servizio, fattispecie sussumibile nel tipo contrattuale di cui all'art. 2222 c.c., che si caratterizza per il preponderante valore dato dall'abilità e professionalità del prestatore, il quale agisce con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del cliente;
la natura del contratto d'opera intercorso tra le parti impone al prestatore d'opera di eseguire la propria attività in autonomia e a regola d'arte, così che egli ha il dovere di non accogliere le richieste del committente, in particolare se inesperto, se nella propria 9 professionalità egli sa, o gli dovrebbe essere noto, che queste ostano al raggiungimento del risultato sperato;
non coglie pertanto nel segno la difesa del convenuto, che sostiene che l'inadeguatezza dell'intervento di rimozione delle bolle di osmosi e di applicazione del trattamento antivegetativa sia dipeso dalle indicazioni del committente, il quale - in contrasto con le modalità indicate dal produrre del trattamento - ha richiesto che quattro mani venissero applicate solo a parte della carena e senza attendere l'estate; ebbene, l'autonomia del prestatore d'opera gli imponeva di opporsi a tali modalità contrarie alla regola d'arte, salva l'espressa e consapevole assunzione del rischio – che non v'è stata –, sicché il mancato raggiungimento del risultato è a egli addossabile;
anche con riferimento alla sostituzione del bottazzo il convenuto eccepisce che il modello montato sia quello scelto dal committente stesso, sicché questi non potrebbe dolersi della sua non conformità; tuttavia, per la ragione esposte, il prestatore d'opera non può liberarsi dall'obbligo di eseguire la prestazione secondo la regola d'arte lasciando che le modalità e i mezzi di esecuzione della prestazione siano stati scelti dal committente, dovendo egli mantenere la sorveglianza sull'adeguatezza degli stessi;
nel presente caso l'inadeguatezza del bottazzo scelto è data non dalla diversità del modello applicato rispetto a quello originale, quanto dalla non compatibilità di questo con il modello d'imbarcazione, che ha comportato l'inaccettabile presenza di gobbe e inflessioni;
il medesimo principio di diritto è applicabile anche alle fasce superiori di bellezza delle fiancate, che in seguito all'applicazione risultano ancora staccabili con estrema facilità e per le quali il convenuto si difende sostenendo che egli non risponde della loro inadeguatezza, essendo queste quelle fornitogli dal committente;
infine, anche la lucidatura delle murate è stata inadeguata, come desunto dall'ing. dalla loro apparenza a meno di un Per_1 anno dall'intervento; il convenuto contesta tale ragionamento logico, 10 riportando la critica mossa dal proprio consulente di parte, che contesta al perito incaricato dal Tribunale di non essere ricorso a strumentazione scientifica per valutare la lucidità e di non aver considerato l'età dello strato sottostante;
tuttavia, la censura avrebbe dovuto essere spesa nel procedimento preventivo - in cui la parte non si è costituita - per consentire la replica al perito incaricato dall'ufficio, sicché non può essere svolta per la prima volta nel giudizio di merito;
pertanto, quindi, il convenuto si era impegnato a eseguire i lavori elencati nel preventivo e nel consuntivo, egli era tenuto a compierli a regola d'arte secondo la propria autonoma professionalità
e tale risultato è stato raggiunto solamente per quanto riguarda il trattamento del bulbo, la stuccatura e la verniciatura dello spigolo di poppa e la sostituzione degli zinchi;
gli altri lavori non sono stati adeguatamente eseguiti e di ciò è stata data tempestiva denuncia al committente, senza accettazione dell'opera;
l'attore ha versato al convenuto a titolo di acconto 4.950,00 euro;
tuttavia, il valore delle opere correttamente eseguite è stato stimato in ATP pari a 1.122,50 euro oltre all'IVA, che, stante la mancata dichiarazione del convenuto di aver optato per il regime fiscale forfettario, dev'essere inclusa per totali 1.369,45 euro, sicché
l'attore ha diritto alla ripetizione di 3.580,55 euro;
infine, la difesa di parte attrice richiede la condanna per le spese legali e tecniche sopportate nel giudizio di ATP;
tuttavia, se le spese tecniche, pari a 366,00 euro, costituiscono una posta di danno risarcibile, quelle legali devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.; sicché, tale parte della domanda deve intendersi assorbita in quella di condanna alle spese di lite al fine di evitare indebite duplicazioni;
Sulle spese di lite
11 Alla soccombenza attorea segue la condanna alle spese processuali, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della pregressa fase d'istruttoria preventiva, del valore della domanda accolta e dell'attività impiegata nella fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 di Euro 3.946,55, oltre agli interessi legali di cui all'aer.1284
4° comma c.c. dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in favore di per la fase Parte_1
d'istruttoria preventiva in Euro 846,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge e Euro 27,75 di spese vive, nonché in Euro 886,94 euro in ripetizione delle spese già sostenute dal ricorrente per il compenso del perito;
nonché per la presente fase del giudizio in Euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Udine, il 6 settembre 2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
Provvedimento redatto in collaborazione con il magistrato ordinario in tirocinio, dott. Marco Molaro.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
2^SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Gianmarco Calienno aa emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1881 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 con ricorso per procedimento a cognizione sommaria ex art. 702-bis c.p.c., il cui rito è stato mutato in ordinario all'udienza del 15 novembre 2022
TRA
con gli avv.ti Pietro Redivo, Alberto Coslovich ed Parte_1
Elena Perini;
RICORRENTE-ATTORE
E con l'avv.to Claudio Nadalin del Foro di Controparte_1
Udine;
RESISTENTE-CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano:
Per l'attrice:
In via principale e nel merito: in accoglimento delle domande promosse dall'attore e re-spingendo ogni domanda ed eccezione di parte convenuta:
1 1) accertare e dichiarare l'inadempimento del resistente CP_1
all'obbligazione dedotta in causa di eseguire i lavori
[...] sull'imbarcazione del ricorrente;
2) condannare di conseguenza il resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 3.827,50 a titolo di differenza tra quanto percepito ed il valore effettivo dei lavori ese-guiti, nonché € 3.516,63
a titolo di risarcimento danni, pari alla somma delle spese le-gali e tecniche sopportate nel giudizio di ATP;
3) condannare il convenuto al rimborso delle spese dell'ATP, sia legali che tecniche, che si quantificano in € 3.516,63;
4) rigettare la domanda riconvenzionale del resistente;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre a spese generali, I.V.A.
e C.P.A. del presen-te giudizio;
Per il convenuto:
In via principale di merito: dichiararsi inammissibile o comunque infondata ogni domanda proposta dall'odierno ricorrente.
Spese di lite rifuse.
In via riconvenzionale: respinta ogni e qualsiasi domanda del ricorrente, condannare lo stesso al pagamento a favore del NO
capital somma di € 3.300,00.*, oltre agli Controparte_2 interessi calcolati dalla data di messa in mora al saldo.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria: Ammettersi le prove richieste dal resistente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di data 05.05.2023 non ammesse nel corso del giudizio e che di seguito si ritrascrivono:
1. Ammettersi l'interrogatorio formale del NO Parte_1 sulle seguenti circostanze:
Cap. 1) “Vero che nel gennaio 2021 le parti avevano concordato
l'esecuzione dei lavori da parte del NO sull'imbarcazione ELAN 431 Controparte_1 denominata “Algera” di proprietà del NO , per un importo complessivo, per Parte_1 2 manodopera e materiali, pari ad € 5.800,00, come specificamente descritti nel preventivo allegato alla memoria di costituzione del resistente come documento sub. 1 che si rammostra.”
Cap. 2) “Vero che tale preventivo venne consegnato dal resistente al
NO in Parte_1 data 04.02.2021, in occasione del versamento del primo acconto, come risulta dal summenzionato preventivo.”
Cap. 3) “Vero che in relazione ai lavori da svolgere sulla sua imbarcazione in data 03.02.2021 il NO le ha trasmesso tramite WhatsApp il Controparte_1 messaggio di cui al documento allegato sub 4 alla memoria di costituzione del resistente che si rammostra.”
Cap. 4) “Vero che in relazione al preventivo di cui al precedente capitolo 1 il NO Parte_1
versava al NO in data 04.02.2021 un
[...] Controparte_1 primo acconto di € 950,00, in data 09.02.2021 un secondo acconto di € 1.000,00 e in data
15.03.2021 un terzo acconto per € 3.000,00, come risulta altresì dal suddetto preventivo, e che in occasione di tali versamenti non effettuò alcuna contestazione in merito ai lavori.”
Cap. 5) “Vero che le parti, dopo il preventivo di cui al precedente capitolo ed il versamento da parte del NO del terzo acconto in data 15.03.2021, Parte_1 avevano concordato
l'esecuzione di altri lavori sull'imbarcazione rispetto a quelli indicati nel capitolo 1 per ulteriori complessivi € 2.557,50, come specificati sotto la voce “Altri Interventi” nel documento allegato sub 2 alla memoria di costituzione del resistente e che si rammostra.”
Cap. 6) “Vero che da parte del NO sono stati Controparte_1 3 effettuati sull'imbarcazione ELAN 431 denominata “Algera” di proprietà del NO tutti i lavori indicati nel primo Parte_1 preventivo, quali risultano dal documento di parte resistente allegato sub 1, nonché quelli ulteriori indicati nel documento di parte resistente allegato sub 2 e ciò dal 03.02.2021 fino al 29.03.2021.”
Cap. 7) “Vero che a fronte del complessivo importo di € 8.357,50 indicato nel consuntivo di cui ai precedenti capitoli 1 e 2, il NO
ha versato € 4.950,00 e che lo stesso non ha mai Parte_1 provveduto al saldo di € 3.300,00 al NO .” Controparte_1
Cap. 8) “Vero che lei scelse il modello del bottazzo poi montato sull'imbarcazione sulla base del catalogo di cui al documento di parte resistente allegato sub 6 che si rammostra, catalogo che le fu presentato dal NO e che poi lei provvide al CP_1 montaggio del predetto bottazzo, con l'aiuto dell'odierno resistente.”
Cap. 9) “Vero che lei ha fornito al NO una fascia CP_1 adesiva da collocare sul lato sinistro dell'imbarcazione di larghezza pari a 3 centimetri, anziché di
4 centimetri, come era invece la dimensione di quella preesistente.”
Cap. 10) “Vero che il NO ha applicato sulle due CP_1 fiancate dell'imbarcazione le targhe adesive che gli erano state fornite dal NO .” Parte_1
Cap. 11) “Vero che l'imbarcazione Elan 431 denominata “Algera” di proprietà del ricorrente è stata varata in data 29.03.2021 e che in tale data i lavori sull'imbarcazione da parte del NO CP_1 previsti nei due preventivi erano conclusi.”
2. Ammettersi prova testimoniale nei seguenti termini:
Sui seguenti ulteriori capitoli:
Cap. 13) “Vero che nel febbraio del 2021 il bottazzo originale per un'imbarcazione modello
ELAN 431 non era disponibile in quanto non veniva più prodotto.” 4 Si indica quale teste: , c/o Adria Ship S.r.l., in Testimone_1
Grado (GO), Testata Mosconi,
1
3. Ammettersi nuova idonea CTU volta a verificare se i lavori sull'imbarcazione del ricorrente sono stati eseguiti dal NO in conformità a Controparte_1 quanto descritto nei preventivi allegati dal resistente come documenti sub 1 e sub 2, quantificandone il relativo importo. In subordine si chiede che venga disposto il richiamo del
CTU ing. già Per_1 nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso dal Parte_1
avanti il Tribunale di Udine per fornire i chiarimenti richiesti
[...] nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di data 05.05.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Nel presente giudizio ha convenuto Parte_1 [...]
con ricorso a cognizione sommaria, per sentirlo CP_1 condannare al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'inadempimento all'incarico a egli affidato di risanamento di una barca in cattivo stato recentemente acquistata;
ritenuto dagli atti di costituzione depositati che la causa abbisognasse di un'istruttoria non sommaria, alla prima udienza dd.
15 novembre 2022 è stato disposto il mutamento del rito e alla prima udienza di rito ordinario dd. 7 marzo 2023 sono stati concessi i termini per le memorie istruttorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; all'udienza del 18 settembre 2023 è stato esperito un tentativo di conciliazione, richiesto dalle stesse parti, che non ha avuto esito positivo ed è stata ritenuta la causa matura per la decisione, per cui è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la remissione in decisione, tuttavia, re melius perpensa, con ordinanza 5 del 9 luglio 2024 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'audizione di due testimoni per parte;
l'11 novembre 2024 è stato esperito in udienza senza successo un ulteriore tentativo di conciliazione e sono stati sentiti per parte attrice moglie dell'attore, nonché Testimone_2 Testimone_3 titolare di un'agenzia di mediazione marittima, di brokeraggio e manutenzione e per parte convenuta consigliere Persona_2 delegato della società presso cui si trovava la barca al momento dell'acquisto; alla successiva udienza del 2 dicembre 2024 era sentito anche l'ultimo testimone per parte convenuta, , già Controparte_3 gruista presso il cantiere di Aprilia Marittima e, ritenuta la causa per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni il 18 marzo 2025.
Espone l'attore che a novembre 2020 acquistava un'imbarcazione a vela modello Elan 421, targata POL0000XM, di nome “Algera”, presso la fiera nautica “Nautilia” di Aprilia Marittima, essa era in secco all'interno del cantiere navale e abbisognava di lavori di manutenzione;
all'interno della fiera egli è avvicinato da , che Controparte_1 incarica in un primo momento di trattare il bulbo, eliminare le bolle di osmosi presenti sulla carena, trattarle con antivegetativa e, in un secondo momento, anche di lucidare la murata, stuccare e verniciare lo spigolo di poppa danneggiato, nonché sostituire bottazzo, zinchi e fasce adesive sulle fiancate;
per l'attività egli versa un acconto di 4.950 euro e, conclusi i lavori, gli è richiesto un saldo di 3.300 euro, da egli mai pagati, perché dichiaratosi non soddisfatto dei risultati raggiunti, per il cui accertamento tecnico preventivo promuoveva ricorso presso l'intestato
Tribunale e instaurava il presente giudizio chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di controparte e la condanna di questi al pagamento di 3.827,50 euro a titolo di differenza tra quanto versato e il valore effettivo dei lavori eseguiti, nonché 3.516,63 euro a titolo di 6 risarcimento danni, in ragione delle sostenute spese legali e tecniche nel giudizio di ATP, con vittoria di spese di lite;
Il convenuto si costituiva dichiarando di essere un artigiano in pensione e di aver svolto diversi lavori di manutenzioni straordinaria anche su altre imbarcazioni all'interno dei cantieri di Aprilia
Marittima, egli sosteneva di essere stato avvicinato dall'attore, il quale gli domandava di rimuovere le bolle di osmosi presenti sull'imbarcazione che non era stato in grado di rimuovere in autonomia;
egli esaminava lo stato del mezzo e rappresentava che gli interventi necessari erano maggiori e, sebbene il intendesse operare in Pt_1 economia, le parti comunque concordavano un preventivo dei lavori, a cui in seguito si aggiunsero ulteriori richieste dell'attore; eseguiti tutti i lavori, l'imbarcazione era restituita, varata e il convenuto richiedeva a saldo delle opere 3.300 euro oltre i 4.950 euro già ricevuti in acconto;
domanda che ripropone in via riconvenzionale costituendosi nel presente giudizio e richiedendo il rigetto della domanda attorea;
contestando l'inadeguatezza dei lavori eseguiti, Parte_1 proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo, procedimento in cui, nonostante la regolare notifica, l'attuale convenuto non si costituiva;
l'incarico era affidato dal Presidente del Tribunale di Udine all'ing.
il quale, eseguite le indagini del caso, esaminata tutta la Per_1 documentazione agli atti e sentite le parti, redigeva una relazione in cui rilevava significativi vizi delle opere eseguite: il perdurare delle bolle di osmosi;
l'applicazione insufficiente del trattamento antivegetativa e in difformità dalle prescrizioni del produttore;
la mancata lucidità delle murate e l'inadeguatezza del bottazzo e delle fasce di bellezza delle fiancate;
nessuna contestazione, invece, riguardo alla stuccatura e alla verniciatura della spigolo di poppa, nonché al trattamento del bulbo.
Sulle istanze istruttorie
Preliminarmente è opportuno rilevare come il procedimento in oggetto 7 non necessiti di ulteriore attività istruttoria, posto che il materiale probatorio acquisito è più che sufficiente a delineare il contesto in cui si sono svolti i fatti.
Ragione per la quale vanno disattese le istanze istruttorie formulate ancora in sede di precisazione delle conclusioni dal convenuto.
Nel merito
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di cui di seguito si dirà.
Nell'adire il Giudice, imputa a di non aver Pt_1 CP_1 correttamente adempiuto a un contratto d'opera per lavori di ristrutturazione straordinaria dell'imbarcazione Elan 431 da poco acquistata dal primo presso i cantieri navali di Aprilia Marittima;
le parti concordano sulla conclusione dell'accordo, il quale è dimostrato dal preventivo redatto dal convenuto (all. a3 dell'attore) e sulla diversità del risultato ottenuto rispetto a quello che sarebbe stato domandato dalla regola d'arte;
preliminarmente il convenuto contesta al committente di non aver dimostrato di aver tempestivamente denunciati i vizi noti o conoscibili dopo l'accettazione, nonché quelli occulti dal momento della loro scoperta;
la testimone in udienza ha dichiarato che ad Testimone_4
Aprile 2020 essa ha visto personalmente il messaggio whatsapp con cui il resistente comunicava al ricorrente il termine dei lavori, sicché essa con il ricorrente si era recata presso il cantiere e in quell'occasione entrambi prendevano consapevolezza del persistere delle bolle di osmosi;
essa consigliava al marito di contestare i lavori via whatsapp quello stesso mese e questi le riferiva il contenuto, che essa ricorda coincidere con quella mostratole con l'all. a4 di parte attrice, ovvero il persistere delle bolle di osmosi e l'inadeguatezza del bottazzo e delle strisce adesive;
tutti i vizi contestati dal ricorrente pertanto erano visibili al momento della consegna dell'opera e tutti sono stati tempestivamente 8 contestati, senza alcuna accettazione dell'opera; occorre ricordare che è la moglie dell'attore, Testimone_4 tuttavia questo rapporto non esclude la sua capacità di testimoniare a favore del coniuge (Corte Cost., sent n. 248 del 23 luglio 1974), ma al più rileva sotto il profilo della sua attendibilità; attendibilità che nel presente giudizio il Tribunale ritiene sussistere, stante la mancata contraddizione interna delle dichiarazioni, il riscontro esterno tra esse e la produzione documentale dell'attore e la mancata contestazioni specifica da parte del convenuto, che non ha allegato fatti contrati, ma si è limitato a ribadire l'onere di provarli dell'attore.
Ritenuto l'attore non decaduto dall'azione, l'oggetto del presente giudizio è limitato all'accertamento del risultato effettivamente negoziato: il committente ritiene che gli spettasse un risultato a regola d'arte e il mancato risultato finale sia dipeso dall'inadempimento del convenuto, mentre questi sostiene che il risultato raggiunto sia conforme alle richieste dell'attore, che ha voluto procedere prima dell'estate e in economia;
la difesa del convenuto non è convincente, egli si costituisce riconoscendo di essere un artigiano con esperienza nella manutenzione di imbarcazioni (ciò trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal testimone ), che ha accettato di eseguire lavori di Controparte_3 risanamento su una barca in cattivo stato;
l'oggetto dell'accordo concluso tra le parti consiste nello scambio di un corrispettivo contro la prestazione di un servizio, fattispecie sussumibile nel tipo contrattuale di cui all'art. 2222 c.c., che si caratterizza per il preponderante valore dato dall'abilità e professionalità del prestatore, il quale agisce con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del cliente;
la natura del contratto d'opera intercorso tra le parti impone al prestatore d'opera di eseguire la propria attività in autonomia e a regola d'arte, così che egli ha il dovere di non accogliere le richieste del committente, in particolare se inesperto, se nella propria 9 professionalità egli sa, o gli dovrebbe essere noto, che queste ostano al raggiungimento del risultato sperato;
non coglie pertanto nel segno la difesa del convenuto, che sostiene che l'inadeguatezza dell'intervento di rimozione delle bolle di osmosi e di applicazione del trattamento antivegetativa sia dipeso dalle indicazioni del committente, il quale - in contrasto con le modalità indicate dal produrre del trattamento - ha richiesto che quattro mani venissero applicate solo a parte della carena e senza attendere l'estate; ebbene, l'autonomia del prestatore d'opera gli imponeva di opporsi a tali modalità contrarie alla regola d'arte, salva l'espressa e consapevole assunzione del rischio – che non v'è stata –, sicché il mancato raggiungimento del risultato è a egli addossabile;
anche con riferimento alla sostituzione del bottazzo il convenuto eccepisce che il modello montato sia quello scelto dal committente stesso, sicché questi non potrebbe dolersi della sua non conformità; tuttavia, per la ragione esposte, il prestatore d'opera non può liberarsi dall'obbligo di eseguire la prestazione secondo la regola d'arte lasciando che le modalità e i mezzi di esecuzione della prestazione siano stati scelti dal committente, dovendo egli mantenere la sorveglianza sull'adeguatezza degli stessi;
nel presente caso l'inadeguatezza del bottazzo scelto è data non dalla diversità del modello applicato rispetto a quello originale, quanto dalla non compatibilità di questo con il modello d'imbarcazione, che ha comportato l'inaccettabile presenza di gobbe e inflessioni;
il medesimo principio di diritto è applicabile anche alle fasce superiori di bellezza delle fiancate, che in seguito all'applicazione risultano ancora staccabili con estrema facilità e per le quali il convenuto si difende sostenendo che egli non risponde della loro inadeguatezza, essendo queste quelle fornitogli dal committente;
infine, anche la lucidatura delle murate è stata inadeguata, come desunto dall'ing. dalla loro apparenza a meno di un Per_1 anno dall'intervento; il convenuto contesta tale ragionamento logico, 10 riportando la critica mossa dal proprio consulente di parte, che contesta al perito incaricato dal Tribunale di non essere ricorso a strumentazione scientifica per valutare la lucidità e di non aver considerato l'età dello strato sottostante;
tuttavia, la censura avrebbe dovuto essere spesa nel procedimento preventivo - in cui la parte non si è costituita - per consentire la replica al perito incaricato dall'ufficio, sicché non può essere svolta per la prima volta nel giudizio di merito;
pertanto, quindi, il convenuto si era impegnato a eseguire i lavori elencati nel preventivo e nel consuntivo, egli era tenuto a compierli a regola d'arte secondo la propria autonoma professionalità
e tale risultato è stato raggiunto solamente per quanto riguarda il trattamento del bulbo, la stuccatura e la verniciatura dello spigolo di poppa e la sostituzione degli zinchi;
gli altri lavori non sono stati adeguatamente eseguiti e di ciò è stata data tempestiva denuncia al committente, senza accettazione dell'opera;
l'attore ha versato al convenuto a titolo di acconto 4.950,00 euro;
tuttavia, il valore delle opere correttamente eseguite è stato stimato in ATP pari a 1.122,50 euro oltre all'IVA, che, stante la mancata dichiarazione del convenuto di aver optato per il regime fiscale forfettario, dev'essere inclusa per totali 1.369,45 euro, sicché
l'attore ha diritto alla ripetizione di 3.580,55 euro;
infine, la difesa di parte attrice richiede la condanna per le spese legali e tecniche sopportate nel giudizio di ATP;
tuttavia, se le spese tecniche, pari a 366,00 euro, costituiscono una posta di danno risarcibile, quelle legali devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.; sicché, tale parte della domanda deve intendersi assorbita in quella di condanna alle spese di lite al fine di evitare indebite duplicazioni;
Sulle spese di lite
11 Alla soccombenza attorea segue la condanna alle spese processuali, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della pregressa fase d'istruttoria preventiva, del valore della domanda accolta e dell'attività impiegata nella fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 di Euro 3.946,55, oltre agli interessi legali di cui all'aer.1284
4° comma c.c. dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in favore di per la fase Parte_1
d'istruttoria preventiva in Euro 846,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge e Euro 27,75 di spese vive, nonché in Euro 886,94 euro in ripetizione delle spese già sostenute dal ricorrente per il compenso del perito;
nonché per la presente fase del giudizio in Euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Udine, il 6 settembre 2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
Provvedimento redatto in collaborazione con il magistrato ordinario in tirocinio, dott. Marco Molaro.
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