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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 4331/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
POZZATO RAFFAELLA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2
del proprio difensore, sito in LOREO, Via Dei Dogi, N. 5;
e da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. BOGONI Parte_2 C.F._3
PAOLA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio C.F._4
difensore, sito in LOREO, Via Dei Dogi, N. 5;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) Affidarsi il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
2) Disporsi, con riguardo al diritto di visita del padre, che avrà diritto di vedere il figlio con le modalità di seguito indicate: - il lunedì alle Parte_2 Per_1
ore 9 il papà andrà a prendere presso la residenza della madre e lo porterà alla scuola Per_1
dell'infanzia, nello stesso giorno alle ore 16 la mamma lo andrà a riprendere per portarlo a casa e starà con lei sino al mercoledì mattina. Il mercoledì mattina la mamma andrà a portare a Per_1
scuola e lo stesso giorno, alle 16 il padre lo andrà a prendere all'uscita della scuola. , quindi, Per_1
trascorrerà con il padre dal mercoledì pomeriggio sino al venerdì consecutivo alle 21. quando il
1 padre lo riporterà presso la residenza della madre. , quindi, starà con la madre dal Per_1 Per_1
venerdì sera al lunedì mattina successivo;
- la settimana successiva, il lunedì alle ore 9 la madre porterà a scuola, nello stesso giorno alle ore 16 il papà lo andrà a riprendere per portarlo a Per_1
casa propria e starà con il figlio sino al mercoledì mattina. Il mercoledì mattina il padre lo porterà
a scuola. Lo stesso giorno, il mercoledì alle 16, la mamma lo andrà a prendere all'uscita di scuola.
, quindi, starà con la madre dal mercoledì pomeriggio sino al venerdì consecutivo alle 21. Il Per_1
padre, la sera del venerdì, andrà a prendere presso la residenza della madre e starà con lui Per_1
dal venerdì sera al lunedì mattina successivo, quando lo porterà a scuola. Per quanto riguarda il periodo Natalizio, trascorrerà con il padre quattro giorni consecutivi, alternando di anno in Per_1
anno il giorno di Natale e quello della Vigilia e ancora alternando il Capodanno con la Befana. La
Vigilia di Natale 2024 starà con la madre e trascorrerà dal 25/12/2024 al 28/12/2024 con il Per_1
papà; starà con la mamma dal 29/1/2025 all'1/1/2025 e con il papà il dal 2/1/2025 al 6/1/2025. Con riguardo alle vacanze pasquali, trascorrerà con il padre 2 giorni, comprendenti ad anni alterni Per_1
Pasqua o Pasquetta. Il giorno di Pasqua 2025 starà con la madre. Con riguardo al periodo Per_1
estivo, trascorrerà con il padre 14 giorni da dividersi in due settimane non consecutive, Per_1
concordando con la madre i periodi almeno due mesi prima. Il padre potrà portare in vacanza Per_1
per una settimana consecutiva, comunicando alla madre tale intenzione con almeno 30 giorni di anticipo e comunicando anche in tale occasione la destinazione. Il Sig. si impegna, inoltre, a Pt_2
far sentire telefonicamente il figlio alla madre almeno due volte al giorno. La stessa cosa dovrà fare la madre. 3) Disporsi che il Sig. versi a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_2 figlio la somma di €. 330,00, somma da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza a un anno dall'inizio dell'obbligo e cioè dal deposito del ricorso avanti il Tribunale di Rovigo, oltre all'80% del rimborso delle spese scolastiche e delle spese mediche non mutuabili dal S.S.N. previa esibizione di pezze giustificative, in ogni caso con le modalità di cui all'elenco che si trascrive: 1) Spese mediche da rimborsare se documentate e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del
Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche da rimborsare se documentate, ma che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari. 3) Spese scolastiche da rimborsare se documentate che non richiedono un preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
2 4) Spese scolastiche da rimborsare se documentate che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria. 5)Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby sitter;
e) viaggi e vacanze senza i genitori, f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti.
Per le spese straordinarie da concordare, il limite di spesa per chiedere il consenso dell'altro genitore è di € 200,00. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 4) Disporsi in ordine alla deducibilità fiscale che la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dal padre al 100%. 5) Disporsi che l'assegno unico universale INPS per il figlio spetti alla madre collocataria prevalente, come avvenuto sinora. Spese di causa compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 12.11.2024, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di
[...] Parte_2 ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e il figlio minore, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
è nato , in data [...]. Per_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è attualmente lavora come educatrice e percepisce una retribuzione di Parte_1
circa 1000 euro al mese, mentre lavora come operaio ed è stato titolare di un Parte_2
reddito netto pari a circa 29.823,00 nell'anno di imposta 2023 (Cfr. documenti allegati al ricorso).
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
3 Con decreto del 13.11.2024 il presidente ha designato il giudice relatore, il quale, su successiva richiesta delle parti, ha assegnato alle stesse termine sino al 6.12.2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 6.12.2024, ha assegnato la causa in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 4331/2024 R.G.V.G. promossa da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2
provvede:
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 7.1.2025.
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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