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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2024, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Salvatore Di Lonardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2050/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad OGGETTO: “responsabilità da cose in custodia”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in corso Persona_1
di causa il 18/06/2020, COD. FISC. , già rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. MAGLIOZZI ANTONIO;
E
, in pers. dell'Amministratore Controparte_1
, COD. FISC. , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. PICCOLO FILOMENA;
NONCHÉ
, in pers. del legale rappresentante p.t. dott. Controparte_3 [...]
con sede in Trieste al Largo Ugo Irneri n. 1, P. IVA CP_4 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. ESPOSITO GIUSEPPE;
NONCHÉ
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_5
; C.F._2
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 , nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_6
; C.F._3
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_7
C.F._4
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_8
C.F._5
nata a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
; C.F._6
tutti interventori nella qualità di eredi di , rappresentati e Persona_1
difesi dall'Avv. MAGLIOZZI ANTONIO.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio contro il sito in Napoli alla Persona_1 CP_1
Via Cardinale Filomarino n. 40, chiedendo di essere risarcita dei danni subiti a seguito della caduta verificatasi il giorno 1° luglio 2017, alle ore 07,30 circa, allorquando, scendendo le scale del palazzo condominiale, uno dei gradini “si frantumava sotto i suoi piedi al suo passaggio”.
Nelle more del procedimento, il 18 giugno 2020, l'attrice è deceduta e si sono volontariamente costituiti in giudizio gli eredi della stessa.
Il si è costituito nel processo, provvedendo alla chiamata in causa CP_1
della propria compagnia di assicurazioni, al fine di essere manlevato in ipotesi di soccombenza.
Si è costituito il terzo chiamato che ha contestato la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, chiedendone il rigetto.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 Preliminarmente, avendosi riguardo ad un'azione riassunta dagli eredi dell'originaria attrice, va detto che la legittimazione ad agire degli interventori
è provata sulla base della documentazione anagrafica depositata in atti (cfr., certificati di morte di e del di lei marito Persona_1 Per_2
, nonché certificati di nascita di ,
[...] CP_5 CP_6 CP_7
e . Controparte_8 Parte_1
Parimenti in via preliminare, va disattesa l'eccezione pregiudiziale sollevata dal convenuto, dovendosi osservare, in proposito, che l'atto di citazione non presenta i profili di nullità dedotti dalla parte, essendo chiaramente identificabili sia “la cosa oggetto della domanda” (vale a dire il danno subito a causa dell'incidente, peraltro analiticamente indicato e quantificato nella somma complessiva di euro 27.248,00), sia “l'esposizione dei fatti” così come innanzi riassunti.
Il luogo in cui si è verificato il sinistro è quello visibile nelle foto che ivi si riproduce:
Passando all'esame del merito, i testi, ed , Controparte_8 Tes_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 hanno riferito testualmente:
- primo teste: <Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il 1 luglio 2017, alle ore 7.00 del mattino mi trovavo in compagnia di mia madre e stavamo scendendo dalla nostra abitazione posta al primo piano del condominio in questione. Mia madre si trovava innanzi a me, e all'improvviso l'ho vista cadere in avanti. Le prestai soccorso e vidi che un pezzo di gradino, del penultimo della rampa, si era staccato in quel momento, vidi anche il pezzo in questione a terra.
Sono certo che prima il gradino era integro, e tanto posso dire perché come detto abito sui luoghi. Mia madre lamentava dolori al braccio sinistro. Al momento dei fatti eravamo io, mia moglie e mia nipote insieme a mia madre. lo stesso accompagnai in macchina mia madre all'ospedale . Organizzazione_1
Non vi era segnalazione di nessun pericolo in ordine alla scala. Preciso che mia madre non è condomina del palazzo, non abitando nel detto condominio>>.
- secondo teste: <Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il 1 luglio
2017, alle ore 7.00 del mattino mi trovavo in compagnia di mia suocera e stavamo scendendo dalla nostra abitazione posta al primo piano del condominio in questione. Mia suocera si trovava innanzi a me, e all'improvviso l'ho vista cadere in avanti. Le prestai soccorso e vidi che un pezzo di gradino, del penultimo della rampa, si era staccato in quel momento, vidi anche il pezzo in questione a terra. Sono certo che prima il gradino era integro, e tanto posso dire perchè come detto abito sui luoghi. Mia suocera lamentava dolori al braccio sinistro. Al momento dei fatti eravamo io, mio marito e la nipote di mio marito insieme a mia suocera. Mio marito accompagnò in macchina mia suocera all'ospedale . Non vi era segnalazione di nessun pericolo in Organizzazione_1
ordine alla scala. Preciso che mia suocera non è condomina del palazzo, non
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 abitando nel detto condominio. Si è visto proprio che il gradino si è rotto solo al passaggio di mia suocera>>.
Alla luce dei rilievi che precedono, è indubbio che la fattispecie concreta debba essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., per il che
è opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine allo statuto della responsabilità del custode. Ciò, in quanto, pur dopo l'intervento, nel
2022, delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 33358/2022), non risultano del tutto sopite criticità e distonie, tant'è che ancora oggi i giudici di legittimità avvertono l'esigenza di affermare che occorre “apportare un definitivo contributo chiarificatore sulla materia in trattazione” (così Cass. n. 845 del 9 gennaio 2024), evidentemente nella consapevolezza dell'ancora attuale sussistenza di incertezze interpretative.
Conseguentemente, tenuto conto dei più avanzati approdi della riflessione giurisprudenziale, deve osservarsi che:
• la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno;
• non rileva, dunque, il comportamento del custode, né la capacità di vigilare sulla cosa ovvero di mantenerne il controllo o, ancora, di neutralizzarne le potenzialità dannose, tant'è che la prova liberatoria è costituita esclusivamente dalla ricorrenza del caso fortuito: <Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito>>;
• neppure rileva (se non nei limiti di cui si dirà a breve) il fatto che la cosa sia o meno pericolosa. L'art. 2051 c.c. non include affatto la pericolosità della
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 cosa tra gli elementi costitutivi della fattispecie;
• la prova dell'esistenza del nesso di causalità deve essere fornita dall'attore, vuoi che l'evento di danno consegua al dinamismo della cosa (lo scoppio della caldaia, la rottura della tubazione idrica, ecc.), vuoi che derivi da una cosa inerte (il pavimento, la strada, ecc.);
• la Suprema Corte, in proposito, ha precisato che: <Al fine di stabilire come debba ripartirsi l'onere della prova tra danneggiato e custode,…, quando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la causa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa. Quando il danno è causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili) il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità. La pericolosità della cosa fonte di danno non è, dunque, fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma è un indizio dal quale desumere , ex articolo 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte
e il danno nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno>> (Cass. 36411/2022, che richiama Cass.
17625/2016).
• in ogni caso, l'onere posto dal legislatore a carico del danneggiato si esaurisce nella prova della sussistenza del nesso causale;
• il custode, se vuole liberarsi da responsabilità, deve provare il “fortuito”, il quale può consistere sia in “fatti naturali” (si pensi, ad esempio, ad un
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 evento atmosferico), sia in “fatti umani”, vale a dire in comportamenti di terzi o dello stesso danneggiato;
• il caso fortuito va identificato con l'evento estraneo alla sfera soggettiva del custode, che non può essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non può essere in alcun modo prevenuto. Detto altrimenti, deve trattarsi di un fatto (naturale o umano) connotato da impulso causale autonomo, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale;
• sia il “fatto naturale” sia la “condotta umana” (del terzo o del danneggiato) non costituiscono interruzione del nesso causale tra cosa e danno (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), ma si pongono in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, secondo comma, cod. pen.), in tal modo relegando al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza sul piano della causalità materiale (cfr., Cass. civ., sez. III, 23.5.2023, n.14189);
• inoltre, a differenza dei fatti naturali, la condotta del terzo e la condotta del danneggiato (che pure devono essere per il custode oggettivamente imprevedibili e imprevenibili rispetto all'evento pregiudizievole), rilevando come fatti umani, devono essere caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.) e, quindi devono essere imprudenti, negligenti o imperiti;
• con specifico riferimento ai fatti umani (condotta del terzo o della vittima) i concetti di imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode devono intendersi <non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere
l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima, ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile>> (Cass.
36219/2023, est. Tatangelo).
Questi sono i principi di diritto rispetto ai quali parametrare i fatti di causa;
fatti che – così come accertati dall'espletata istruttoria – inducono a ritenere fondata l'azione risarcitoria.
Ciò detto, parte attrice ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando inequivocabilmente l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e la caduta. Questa, infatti, è stata causata dallo sgretolarsi di una parte del gradino facente parte della rampa di scale del condominio sito in Napoli alla Via Cardinale Filomarino n. 40.
Parimenti certo è che le lesioni subite, di cui alla documentazione medica in atti (si veda, in particolare, il referto di P.S. n. 02132 del Organizzazione_2
), si sono prodotte a seguito della caduta.
[...]
Sul punto, non può attribuirsi rilevanza alla contestazione della convenuta in ordine alla difformità tra quanto dichiarato dall'attrice in sede di pronto soccorso e quanto prospettato dalla stessa con l'atto introduttivo del presente giudizio. Invero, la definizione di “infortunio domestico” è tanto ampia da potervi ricondurre anche la fattispecie di cui in oggetto.
Di contro, nessuna prova liberatoria è stata offerta dal custode.
Venendo al quantum debeatur, occorre previamente considerare il c.d. danno
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle a quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
A tal fine è necessario valutare la perizia medico-legale redatta dal dott.
nella qualità di CTU. Questi, in particolare, ha accertato Persona_3
che , di anni 71 all'epoca del fatto, in conseguenza del Persona_1
sinistro per cui è causa riportava “la frattura del collo dell'omero sinistro con distacco del trochite omerale”.
Dall'evento traumatico innanzi descritto, in base al giudizio espresso dal CTU, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata:
- una inabilità temporanea totale di giorni 30,
- un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30.
Infine, sono residuati postumi invalidanti permanenti quantificabili nella misura del 7%, i quali tuttavia, non hanno potuto trovare accertamento in quanto, come riferito dal consulente “la ctu viene effettuata su atti per il sopraggiunto decesso della perizianda. In ogni caso il livello di sofferenza patito va quantificato in misura media”.
Venendo ora alla quantificazione del danno, stante il sopravvenuto decesso dell'attrice nelle more del giudizio, verificatosi precisamente il 18 giugno
2020 per cause del tutto estranee alla caduta in oggetto, la somma che va corrisposta ai suoi eredi a titolo di risarcimento deve essere liquidata sulla
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 base del principio della c.d. premorienza, secondo le indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, deve osservarsi che ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito
(come nel caso di specie), l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte.
A tal riguardo, recenti approdi della giurisprudenza di legittimità hanno concluso per l'iniquità delle note Tabelle di Milano in ordine alla liquidazione del danno da premorienza (le quali se applicate condurrebbero ad una liquidazione inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata ove il danneggiato avesse già un'età avanzata al momento del fatto ed effettuandosi, invece, una valutazione eccessiva di tale voce di danno in caso contrario), quest'ultimo, infatti, deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 conforme al criterio dell'equità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 41933/2021).
Pertanto, in virtù dei principi sopra esposti, per procedersi alla liquidazione del danno in favore degli eredi del de cuius, deve prendersi come punto di partenza (dividendo) la somma di euro 8.182,00 che sarebbe spettata alla danneggiata se ancora in vita (per i postumi invalidanti permanenti del 7% alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro) dividerla per 13 e cioè gli anni di vita che sarebbero allo stesso residuati rispetto agli 84,4 previsti dall'indice ISTAT del 2022 sulla speranza di vita degli uomini;
e moltiplicare il coefficiente risultante dall'operazione di cui sopra per tre
(629,39 x 3), e dunque, per gli anni di vita effettivi vissuti dall'attrice dalla data del sinistro a quella del decesso (arrotondando per eccesso).
Conseguentemente, l'invalidità permanente subita dal de cuius può essere liquidata nella misura di euro 1.888,17 (euro 8.182,00: 13,5 x 3).
A tale somma devono aggiungersi i seguenti ulteriori importi:
- € 2.970,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale,
- € 1.485,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
Pertanto, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 6.343,17.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di Cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Orbene, nella fattispecie in esame, il danno morale è stato dedotto solo in via generica, senza alcuna dimostrazione specifica e, pertanto, neppure può essere liquidato.
Nulla in ordine al c.d. danno (patrimoniale) emergente, in quanto non vi sono agli atti spese mediche documentate, così come riferito anche dal CTU.
Dunque, spetta agli eredi di , a titolo di risarcimento, la Persona_1
complessiva somma di euro 6.343,17.
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Tale danno sussiste quando “dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima” (così,
Cass. 4938/2023). In tal caso, il “danno da ritardo” può essere
“indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi”.
Ebbene, nel caso di specie, il danno di cui trattasi può ritenersi esistente in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione;
elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che, se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente.
Circa la quantificazione, poi, il danno in oggetto può essere liquidato facendo applicazione del meccanismo degli interessi di cui si è detto,
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 mediante applicazione, in via del tutto equitativa, del tasso previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata di € 6.343,17, ma su quella devalutata alla data del sinistro di € 5.371,02 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento, pari agli interessi compensativi maturati, è di € 472,64.
Sull'importo complessivo di € 6.815,81 (€ 6.343,17+ € 472,64) decorreranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, gli interessi corrispettivi al tasso previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., avendo la Suprema Corte chiarito che tale disposizione normativa si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr., Cass. n. 61/2023).
La norma, però, riferendosi ai soli interessi corrispettivi non assume alcun rilievo rispetto agli interessi compensativi, che – come già si è detto – costituiscono solo una voce del danno.
Con la conseguenza che gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. non potranno decorrere dalla domanda, ma solo dal momento in cui, attraverso la liquidazione, il credito di valore si trasforma in credito di valuta.
Venendo al rapporto tra convenuto e terza chiamata, non sussiste alcun motivo per escludere e/o limitare la garanzia assicurativa, in quanto,
l'amministratore del condominio, con raccomandata del 27 settembre 2017
(cfr. all. 3 del fascicolo di parte), provvedeva tempestivamente a comunicare il verificarsi del sinistro alla propria compagnia di assicurazione;
evento di cui egli stesso ne veniva a conoscenza alla medesima data mediante la ricezione della richiesta di risarcimento danni da parte del procuratore dell'attrice.
Ne segue che la va condannata, in forza dell'operatività della Controparte_3
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13 garanzia nei rapporti con il chiamante, a tenere indenne il proprio assicurato delle conseguenze patrimoniali derivanti dall'accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Magliozzi dichiaratosi procuratore antistatario.
Le spese inerenti all'espletata CTU, nella misura già determinata con provvedimento del 06/09/2021 in € 400,00 oltre accessori di legge, sono poste definitivamente a carico del convenuto , con conseguente CP_1
diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Salvatore Di Lonardo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il sito in Napoli CP_1
alla Via Cardinale Filomarino 40, in persona dell'Amministratore,
[...]
, al pagamento, in favore degli eredi di , della CP_2 Persona_1
somma di € 6.815,81, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- b) condanna il in Napoli alla Via Cardinale Filomarino 40, in Controparte_9
persona dell'Amministratore , al pagamento delle spese Controparte_2
legali che liquida nella misura di € 560,00 per esborsi, ed € 3.500,00
(tremilacinquecento/00) per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 14 Magliozzi dichiaratosi procuratore antistatario;
- c) pone definitivamente le spese inerenti all'espletata CTU, nella misura già determinata con provvedimento del 06/09/2021 in € 400,00, oltre accessori di legge, a carico del convenuto, con conseguente diritto della CP_1
parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria;
- d) condanna il terzo chiamato, a tenere indenne il Controparte_3
chiamante condominio, di quanto quest'ultimo sarà costretto a pagare per effetto del presente giudizio;
- e) condanna il terzo chiamato, al pagamento delle spese Controparte_3
legali, in favore del chiamante condominio, che liquida nella misura di euro
530,00 per esborsi, ed € 3.000,00 (tremila/00) per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli il 13 marzo 2024
Il Giudice
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 15
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Salvatore Di Lonardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2050/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad OGGETTO: “responsabilità da cose in custodia”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in corso Persona_1
di causa il 18/06/2020, COD. FISC. , già rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. MAGLIOZZI ANTONIO;
E
, in pers. dell'Amministratore Controparte_1
, COD. FISC. , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. PICCOLO FILOMENA;
NONCHÉ
, in pers. del legale rappresentante p.t. dott. Controparte_3 [...]
con sede in Trieste al Largo Ugo Irneri n. 1, P. IVA CP_4 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. ESPOSITO GIUSEPPE;
NONCHÉ
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_5
; C.F._2
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 , nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_6
; C.F._3
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_7
C.F._4
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_8
C.F._5
nata a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
; C.F._6
tutti interventori nella qualità di eredi di , rappresentati e Persona_1
difesi dall'Avv. MAGLIOZZI ANTONIO.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio contro il sito in Napoli alla Persona_1 CP_1
Via Cardinale Filomarino n. 40, chiedendo di essere risarcita dei danni subiti a seguito della caduta verificatasi il giorno 1° luglio 2017, alle ore 07,30 circa, allorquando, scendendo le scale del palazzo condominiale, uno dei gradini “si frantumava sotto i suoi piedi al suo passaggio”.
Nelle more del procedimento, il 18 giugno 2020, l'attrice è deceduta e si sono volontariamente costituiti in giudizio gli eredi della stessa.
Il si è costituito nel processo, provvedendo alla chiamata in causa CP_1
della propria compagnia di assicurazioni, al fine di essere manlevato in ipotesi di soccombenza.
Si è costituito il terzo chiamato che ha contestato la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, chiedendone il rigetto.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 Preliminarmente, avendosi riguardo ad un'azione riassunta dagli eredi dell'originaria attrice, va detto che la legittimazione ad agire degli interventori
è provata sulla base della documentazione anagrafica depositata in atti (cfr., certificati di morte di e del di lei marito Persona_1 Per_2
, nonché certificati di nascita di ,
[...] CP_5 CP_6 CP_7
e . Controparte_8 Parte_1
Parimenti in via preliminare, va disattesa l'eccezione pregiudiziale sollevata dal convenuto, dovendosi osservare, in proposito, che l'atto di citazione non presenta i profili di nullità dedotti dalla parte, essendo chiaramente identificabili sia “la cosa oggetto della domanda” (vale a dire il danno subito a causa dell'incidente, peraltro analiticamente indicato e quantificato nella somma complessiva di euro 27.248,00), sia “l'esposizione dei fatti” così come innanzi riassunti.
Il luogo in cui si è verificato il sinistro è quello visibile nelle foto che ivi si riproduce:
Passando all'esame del merito, i testi, ed , Controparte_8 Tes_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 hanno riferito testualmente:
- primo teste: <Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il 1 luglio 2017, alle ore 7.00 del mattino mi trovavo in compagnia di mia madre e stavamo scendendo dalla nostra abitazione posta al primo piano del condominio in questione. Mia madre si trovava innanzi a me, e all'improvviso l'ho vista cadere in avanti. Le prestai soccorso e vidi che un pezzo di gradino, del penultimo della rampa, si era staccato in quel momento, vidi anche il pezzo in questione a terra.
Sono certo che prima il gradino era integro, e tanto posso dire perché come detto abito sui luoghi. Mia madre lamentava dolori al braccio sinistro. Al momento dei fatti eravamo io, mia moglie e mia nipote insieme a mia madre. lo stesso accompagnai in macchina mia madre all'ospedale . Organizzazione_1
Non vi era segnalazione di nessun pericolo in ordine alla scala. Preciso che mia madre non è condomina del palazzo, non abitando nel detto condominio>>.
- secondo teste: <Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il 1 luglio
2017, alle ore 7.00 del mattino mi trovavo in compagnia di mia suocera e stavamo scendendo dalla nostra abitazione posta al primo piano del condominio in questione. Mia suocera si trovava innanzi a me, e all'improvviso l'ho vista cadere in avanti. Le prestai soccorso e vidi che un pezzo di gradino, del penultimo della rampa, si era staccato in quel momento, vidi anche il pezzo in questione a terra. Sono certo che prima il gradino era integro, e tanto posso dire perchè come detto abito sui luoghi. Mia suocera lamentava dolori al braccio sinistro. Al momento dei fatti eravamo io, mio marito e la nipote di mio marito insieme a mia suocera. Mio marito accompagnò in macchina mia suocera all'ospedale . Non vi era segnalazione di nessun pericolo in Organizzazione_1
ordine alla scala. Preciso che mia suocera non è condomina del palazzo, non
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 abitando nel detto condominio. Si è visto proprio che il gradino si è rotto solo al passaggio di mia suocera>>.
Alla luce dei rilievi che precedono, è indubbio che la fattispecie concreta debba essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., per il che
è opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine allo statuto della responsabilità del custode. Ciò, in quanto, pur dopo l'intervento, nel
2022, delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 33358/2022), non risultano del tutto sopite criticità e distonie, tant'è che ancora oggi i giudici di legittimità avvertono l'esigenza di affermare che occorre “apportare un definitivo contributo chiarificatore sulla materia in trattazione” (così Cass. n. 845 del 9 gennaio 2024), evidentemente nella consapevolezza dell'ancora attuale sussistenza di incertezze interpretative.
Conseguentemente, tenuto conto dei più avanzati approdi della riflessione giurisprudenziale, deve osservarsi che:
• la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno;
• non rileva, dunque, il comportamento del custode, né la capacità di vigilare sulla cosa ovvero di mantenerne il controllo o, ancora, di neutralizzarne le potenzialità dannose, tant'è che la prova liberatoria è costituita esclusivamente dalla ricorrenza del caso fortuito: <Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito>>;
• neppure rileva (se non nei limiti di cui si dirà a breve) il fatto che la cosa sia o meno pericolosa. L'art. 2051 c.c. non include affatto la pericolosità della
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 cosa tra gli elementi costitutivi della fattispecie;
• la prova dell'esistenza del nesso di causalità deve essere fornita dall'attore, vuoi che l'evento di danno consegua al dinamismo della cosa (lo scoppio della caldaia, la rottura della tubazione idrica, ecc.), vuoi che derivi da una cosa inerte (il pavimento, la strada, ecc.);
• la Suprema Corte, in proposito, ha precisato che: <Al fine di stabilire come debba ripartirsi l'onere della prova tra danneggiato e custode,…, quando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la causa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa. Quando il danno è causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili) il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità. La pericolosità della cosa fonte di danno non è, dunque, fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma è un indizio dal quale desumere , ex articolo 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte
e il danno nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno>> (Cass. 36411/2022, che richiama Cass.
17625/2016).
• in ogni caso, l'onere posto dal legislatore a carico del danneggiato si esaurisce nella prova della sussistenza del nesso causale;
• il custode, se vuole liberarsi da responsabilità, deve provare il “fortuito”, il quale può consistere sia in “fatti naturali” (si pensi, ad esempio, ad un
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 evento atmosferico), sia in “fatti umani”, vale a dire in comportamenti di terzi o dello stesso danneggiato;
• il caso fortuito va identificato con l'evento estraneo alla sfera soggettiva del custode, che non può essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non può essere in alcun modo prevenuto. Detto altrimenti, deve trattarsi di un fatto (naturale o umano) connotato da impulso causale autonomo, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale;
• sia il “fatto naturale” sia la “condotta umana” (del terzo o del danneggiato) non costituiscono interruzione del nesso causale tra cosa e danno (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), ma si pongono in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, secondo comma, cod. pen.), in tal modo relegando al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza sul piano della causalità materiale (cfr., Cass. civ., sez. III, 23.5.2023, n.14189);
• inoltre, a differenza dei fatti naturali, la condotta del terzo e la condotta del danneggiato (che pure devono essere per il custode oggettivamente imprevedibili e imprevenibili rispetto all'evento pregiudizievole), rilevando come fatti umani, devono essere caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.) e, quindi devono essere imprudenti, negligenti o imperiti;
• con specifico riferimento ai fatti umani (condotta del terzo o della vittima) i concetti di imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode devono intendersi <non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere
l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima, ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile>> (Cass.
36219/2023, est. Tatangelo).
Questi sono i principi di diritto rispetto ai quali parametrare i fatti di causa;
fatti che – così come accertati dall'espletata istruttoria – inducono a ritenere fondata l'azione risarcitoria.
Ciò detto, parte attrice ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando inequivocabilmente l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e la caduta. Questa, infatti, è stata causata dallo sgretolarsi di una parte del gradino facente parte della rampa di scale del condominio sito in Napoli alla Via Cardinale Filomarino n. 40.
Parimenti certo è che le lesioni subite, di cui alla documentazione medica in atti (si veda, in particolare, il referto di P.S. n. 02132 del Organizzazione_2
), si sono prodotte a seguito della caduta.
[...]
Sul punto, non può attribuirsi rilevanza alla contestazione della convenuta in ordine alla difformità tra quanto dichiarato dall'attrice in sede di pronto soccorso e quanto prospettato dalla stessa con l'atto introduttivo del presente giudizio. Invero, la definizione di “infortunio domestico” è tanto ampia da potervi ricondurre anche la fattispecie di cui in oggetto.
Di contro, nessuna prova liberatoria è stata offerta dal custode.
Venendo al quantum debeatur, occorre previamente considerare il c.d. danno
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle a quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
A tal fine è necessario valutare la perizia medico-legale redatta dal dott.
nella qualità di CTU. Questi, in particolare, ha accertato Persona_3
che , di anni 71 all'epoca del fatto, in conseguenza del Persona_1
sinistro per cui è causa riportava “la frattura del collo dell'omero sinistro con distacco del trochite omerale”.
Dall'evento traumatico innanzi descritto, in base al giudizio espresso dal CTU, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata:
- una inabilità temporanea totale di giorni 30,
- un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30.
Infine, sono residuati postumi invalidanti permanenti quantificabili nella misura del 7%, i quali tuttavia, non hanno potuto trovare accertamento in quanto, come riferito dal consulente “la ctu viene effettuata su atti per il sopraggiunto decesso della perizianda. In ogni caso il livello di sofferenza patito va quantificato in misura media”.
Venendo ora alla quantificazione del danno, stante il sopravvenuto decesso dell'attrice nelle more del giudizio, verificatosi precisamente il 18 giugno
2020 per cause del tutto estranee alla caduta in oggetto, la somma che va corrisposta ai suoi eredi a titolo di risarcimento deve essere liquidata sulla
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 base del principio della c.d. premorienza, secondo le indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, deve osservarsi che ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito
(come nel caso di specie), l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte.
A tal riguardo, recenti approdi della giurisprudenza di legittimità hanno concluso per l'iniquità delle note Tabelle di Milano in ordine alla liquidazione del danno da premorienza (le quali se applicate condurrebbero ad una liquidazione inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata ove il danneggiato avesse già un'età avanzata al momento del fatto ed effettuandosi, invece, una valutazione eccessiva di tale voce di danno in caso contrario), quest'ultimo, infatti, deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 conforme al criterio dell'equità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 41933/2021).
Pertanto, in virtù dei principi sopra esposti, per procedersi alla liquidazione del danno in favore degli eredi del de cuius, deve prendersi come punto di partenza (dividendo) la somma di euro 8.182,00 che sarebbe spettata alla danneggiata se ancora in vita (per i postumi invalidanti permanenti del 7% alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro) dividerla per 13 e cioè gli anni di vita che sarebbero allo stesso residuati rispetto agli 84,4 previsti dall'indice ISTAT del 2022 sulla speranza di vita degli uomini;
e moltiplicare il coefficiente risultante dall'operazione di cui sopra per tre
(629,39 x 3), e dunque, per gli anni di vita effettivi vissuti dall'attrice dalla data del sinistro a quella del decesso (arrotondando per eccesso).
Conseguentemente, l'invalidità permanente subita dal de cuius può essere liquidata nella misura di euro 1.888,17 (euro 8.182,00: 13,5 x 3).
A tale somma devono aggiungersi i seguenti ulteriori importi:
- € 2.970,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale,
- € 1.485,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
Pertanto, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 6.343,17.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di Cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Orbene, nella fattispecie in esame, il danno morale è stato dedotto solo in via generica, senza alcuna dimostrazione specifica e, pertanto, neppure può essere liquidato.
Nulla in ordine al c.d. danno (patrimoniale) emergente, in quanto non vi sono agli atti spese mediche documentate, così come riferito anche dal CTU.
Dunque, spetta agli eredi di , a titolo di risarcimento, la Persona_1
complessiva somma di euro 6.343,17.
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Tale danno sussiste quando “dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima” (così,
Cass. 4938/2023). In tal caso, il “danno da ritardo” può essere
“indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi”.
Ebbene, nel caso di specie, il danno di cui trattasi può ritenersi esistente in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione;
elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che, se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente.
Circa la quantificazione, poi, il danno in oggetto può essere liquidato facendo applicazione del meccanismo degli interessi di cui si è detto,
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 mediante applicazione, in via del tutto equitativa, del tasso previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata di € 6.343,17, ma su quella devalutata alla data del sinistro di € 5.371,02 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento, pari agli interessi compensativi maturati, è di € 472,64.
Sull'importo complessivo di € 6.815,81 (€ 6.343,17+ € 472,64) decorreranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, gli interessi corrispettivi al tasso previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., avendo la Suprema Corte chiarito che tale disposizione normativa si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr., Cass. n. 61/2023).
La norma, però, riferendosi ai soli interessi corrispettivi non assume alcun rilievo rispetto agli interessi compensativi, che – come già si è detto – costituiscono solo una voce del danno.
Con la conseguenza che gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. non potranno decorrere dalla domanda, ma solo dal momento in cui, attraverso la liquidazione, il credito di valore si trasforma in credito di valuta.
Venendo al rapporto tra convenuto e terza chiamata, non sussiste alcun motivo per escludere e/o limitare la garanzia assicurativa, in quanto,
l'amministratore del condominio, con raccomandata del 27 settembre 2017
(cfr. all. 3 del fascicolo di parte), provvedeva tempestivamente a comunicare il verificarsi del sinistro alla propria compagnia di assicurazione;
evento di cui egli stesso ne veniva a conoscenza alla medesima data mediante la ricezione della richiesta di risarcimento danni da parte del procuratore dell'attrice.
Ne segue che la va condannata, in forza dell'operatività della Controparte_3
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13 garanzia nei rapporti con il chiamante, a tenere indenne il proprio assicurato delle conseguenze patrimoniali derivanti dall'accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Magliozzi dichiaratosi procuratore antistatario.
Le spese inerenti all'espletata CTU, nella misura già determinata con provvedimento del 06/09/2021 in € 400,00 oltre accessori di legge, sono poste definitivamente a carico del convenuto , con conseguente CP_1
diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Salvatore Di Lonardo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il sito in Napoli CP_1
alla Via Cardinale Filomarino 40, in persona dell'Amministratore,
[...]
, al pagamento, in favore degli eredi di , della CP_2 Persona_1
somma di € 6.815,81, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- b) condanna il in Napoli alla Via Cardinale Filomarino 40, in Controparte_9
persona dell'Amministratore , al pagamento delle spese Controparte_2
legali che liquida nella misura di € 560,00 per esborsi, ed € 3.500,00
(tremilacinquecento/00) per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 14 Magliozzi dichiaratosi procuratore antistatario;
- c) pone definitivamente le spese inerenti all'espletata CTU, nella misura già determinata con provvedimento del 06/09/2021 in € 400,00, oltre accessori di legge, a carico del convenuto, con conseguente diritto della CP_1
parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria;
- d) condanna il terzo chiamato, a tenere indenne il Controparte_3
chiamante condominio, di quanto quest'ultimo sarà costretto a pagare per effetto del presente giudizio;
- e) condanna il terzo chiamato, al pagamento delle spese Controparte_3
legali, in favore del chiamante condominio, che liquida nella misura di euro
530,00 per esborsi, ed € 3.000,00 (tremila/00) per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli il 13 marzo 2024
Il Giudice
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 15