Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2016, n. 55146
CASS
Sentenza 19 dicembre 2016

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In tema di misure cautelari, nel caso in cui il giudice ritenga di non accogliere immediatamente, sulla base della documentazione sanitaria acquisita, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, fondata sulla prospettazione della particolare gravità delle condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione, non è obbligato a nominare un perito se non risulta formulata una diagnosi di incompatibilità o comunque non si prospetta una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato l'ordinanza, con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura carceraria, senza ritenere necessario procedere alla nomina di un perito, malgrado fossero state prodotte dalla difesa consulenze di parte e perizie svolte in altri procedimenti, che attestavano una patologia dell'imputato incompatibile con il regime carcerario).

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  • 1Nomina del perito: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 agosto 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2016, n. 55146
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55146
Data del deposito : 19 dicembre 2016

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