Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. - secondo la quale se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto, stesso codice, ovvero se tali condizioni sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, ove non ritenga di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito - non impone automaticamente al giudice la nomina del perito se non sussista un apprezzabile "fumus", e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità dello stato di salute con quello detentivo o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2014, n. 13948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13948 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
OLL 13 9 48 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Secondo Libero Carmenini PRESIDENTE CAMERA DI CONSIGLIO Ugo De Crescienzo CONSIGLIERE del 30.1.2014 Luigi Lombardo CONSIGLIERE Rel. REG. GEN. n. 44762/2013 SENTENZA n. 236/2014 Giovanna Verga CONSIGLIERE Andrea Pellegrino CONSIGLIERE ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA SA DO, nato ad [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 30.8.2013; Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 29.7.2013, il Tribunale di Marsala rigettò la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere presentata nell'interesse di La RO DO, imputato per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. nonché 12 quinquies legge n. 356/1992 e 7 D.L. n. 152/1991. Avverso tale provvedimento l'imputato propose appello, ai sensi dell'articolo 310 cod. proc. pen., ma il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 30.8.2013, respinse l'impugnazione. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 1) la violazione degli artt. 299, comma 4 ter, e 275 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale disposto perizia medico-legale, pur dovendo decidere in merito ad una istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere avanzata per ragioni di salute;
2) la nullità della ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., perché, non disponendo perizia medico-legale, i giudici di merito avrebbero privato la difesa della facoltà di nominare propri consulenti tecnici per partecipare alle operazioni peritali. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Va premesso che l'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere per ragioni di salute, oggetto del presente procedimento, è meramente reiterativa di precedente istanza presentata, nell'interesse dell'indagato, appena alcuni mesi prima. A seguito della prima istanza, il Tribunale di Marsala dispose perizia medico-legale, che fu eseguita il 9.4.2013 e che accertò che il La RO era affetto di lombosciatalgia da origine neurogena cronicizzata, che ne limitava la deambulazione, ma che era compatibile con la detenzione presso centri per neurolesi lungo-degenti. Sulla base di tale perizia, il Tribunale di Marsala, con provvedimento del 10.4.2013, dispose il trasferimento del detenuto in un Centro medico specializzato dell'amministrazione penitenziaria, che fu individuato nel C.D.T. di Milano-Opera. La nuova istanza di revoca della misura, presentata nel luglio 2013, interviene quindi a distanza di appena tre mesi dal provvedimento del Tribunale di Marsala;
e il Tribunale di Marsala ha ritenuto di poter decidere senza disporre una nuova perizia. In proposito, va ricordato che, in tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, questa Corte ha già più volte statuito che, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. - secondo cui se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto, stesso codice, ovvero se tali condizioni sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, ove non ritenga di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un 2 C perito-non impone automaticamente al giudice la nomina del perito se non sussista un apprezzabile fumus, e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità dello stato di salute con quello detentivo o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere;
rimanendo libero il giudice di decidere allo stato degli atti senza disporre perizia medica, qualora ritenga, con congrua motivazione, di escludere l'allegata incompatibilità o comunque adeguate le cure inframurarie prestate (Cass., Sez. 2, n. 8462 del 14/02/2013 Rv. 255236; Sez. 2, n. 11328 del 02/12/2010 Rv. 249942; Sez. 1, n. 12698 del 14/02/2008 Rv. 239374; Sez. 6, n. 35773 del 03/04/2007 Rv. 237662; Sez. 6, ord. n. 12838 del 03/03/2006 Rv. 233740). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto che non sussistesse un apprezzabile fumus di fondatezza della istanza, considerato che la situazione sanitaria del detenuto era stata approfonditamente vagliata con una recente perizia e che le informazioni pervenute C.D.T. di Milano-Opera ove lo stesso si trovava ricoverato (secondo le quali, in seguito alle regolari terapie eseguite, le condizioni di salute del detenuto stavano migliorando;
tuttavia, lo stesso non voleva collaborare alla riabilitazione) erano sufficienti per decidere allo stato degli atti. Alla luce del carattere discrezionale del potere del giudice di disporre perizia medico-legale, non sussiste pertanto la denunciata violazione di legge;
né la motivazione del provvedimento impugnato presenta vizi logici che la rendono sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, è insussistente anche la denunciata nullità del provvedimento impugnato, per violazione del contraddittorio. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al - pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3 а Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, addì 30 gennaio 2014. IL CONSIGLIERE EST. DENTEIL PRESIDENTE Luigi Lombardo Secondo Libero Carmenini Каше DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 MAR 2014 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli N E O 4