Sentenza 18 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299, comma quarto ter, cod. proc. pen. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che è comunque consentito al giudice di delibare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2013, n. 5281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5281 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2013 |
Testo completo
5 28 1 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANA FERRUA Dott. ->. Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 1706 Dott. MAURIZIO FUMO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. CARLO ZAZA N. 40301/2013 Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - - Rel. Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PR BE N. IL 12/09/1959 avverso l'ordinanza n. 261/2013 TRIB. LIBERTA' di ANCONA, del 09/08/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ни Udit i difensor Avv.; Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. RA UM propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale della libertà di Ancona che, rigettando il suo appello, ha confermato l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari con l'applicazione della custodia cautelare in carcere, affermando che la situazione di salute allegata dall'indagato non presentava le caratteristiche di cui all'articolo 299, comma 4-quinquies e quindi che non c'era bisogno di accertamenti tecnici ai sensi del comma 4-ter della stessa norma.
2. Il RA deduce vizio di motivazione e violazione di legge affermando che le gravi patologie da cui è affetto (epatite cronica HCV correlata ad esiti di tubercolosi con insufficienza respiratoria) non solo erano incompatibili con lo stato di detenzione, ma in ogni caso imponevano la effettuazione di perizia ai sensi dell'articolo 299, comma 4-ter c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato;
le sezioni unite di questa Corte, intervenendo sul contrasto creatosi, sul punto, a fine anni novanta, hanno chiarito che la perizia è sempre obbligatoria, salvo un preliminare vaglio di ammissibilità dell'istanza (ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito). Pertanto, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, egli è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3 del 17/02/1999, Femia, Rv. 212755; conff. Sez. 4, Sentenza n. 16524 del 15/02/2013, Rv. 254846; Sez. 2, Sentenza n. 8462 del 14/02/2013, Rv. Sez. 5, Sentenza n. 132 del 1 11/10/2011, Rv. 252655; Sez. 1, n. 16547 del 14/03/2010, Mule', Rv. 246934; N. 23611 del 2008 Rv. 240426, N. 16547 del 2010 Rv. 246934, N. 27295 del 2010 Rv. 247889, N. 28738 del 2010 Rv. 248391) 2. Il provvedimento impugnato non è solo affetto da violazione di legge, ma anche da un difetto di motivazione, perché dice che la patologia ictu oculi non presenta le caratteristiche di cui al comma 4 quinquies della norma richiamata (?), senza però spiegarne il perché e senza fare alcun riferimento alla patologia in concreto lamentata. Invero, le malattie indicate in ricorso (e riscontrabili nel certificato medico in atti) non sembrano prima facie prive della gravità richiesta dall'art. 275 co. IV bis (si tratta di patologie che richiedono valutazioni di tipo medico e dunque rendono necessaria la perizia). 3. È viziata, pertanto, per violazione della sopracitata norma processuale, la decisione di rigetto della richiesta di revoca 0 sostituzione della misura cautelare in carcere resa dal giudice senza aver previamente nominato il perito. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Ancona;
in sede di rinvio, il tribunale spiegherà perché la patologia sarebbe ictu oculi estranea alla previsione di legge, ovvero disporrà perizia per le valutazioni del caso.
4. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
p.q.m.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ancona. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso il 18/12/2013 Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente Paolo Giovanni Demarcha Albengo Giuliana Ferrua сиг addl 3 FEB 2014 Qulwin IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise