Sentenza 11 novembre 1999
Massime • 1
In presenza di imputato che si trovi nelle condizioni di salute, particolarmente gravi, di cui all'art. 275, comma 4 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 12 luglio 1999, n.231, il giudice, per applicare o mantenere la custodia cautelare in carcere nel caso previsto dall'art. 276 comma 1 bis (trasgressione agli obblighi imposti con una precedente misura di minor gravità impostagli per ragioni di salute) non può prendere meccanicamente atto dell'avvenuta trasgressione, ma deve valutare e quindi congruamente motivare la sua decisione all'interno del quadro di bilanciamento degli interessi in gioco, riguardanti le esigenze cautelari e la tutela delle condizioni di salute; e ciò anche quando l'aggravamento della misura sia stato disposto nella vigenza della precedente normativa e, sopraggiunta la nuova legge, l'interessato chieda la revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/1999, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 11.11.1999
1.Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. TATOZZI GIANFRANCO " N. 3937
3.Dott. MARZANO FRANCESCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SPAGNUOLO ANTONIO " N. 35997/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PORTA VITTORIO n. il 28.02.1948 avverso ordinanza del 18.08.1999 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SPAGNUOLO ANTONIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Favalli che ha chiesto il rigetto del ricorso
La Corte rileva.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale della libertà di Brescia ha rigettato l'appello avverso il provvedimento, con il quale la Corte territoriale della stessa città non aveva accolto la richiesta (motivata dalle gravi condizioni di salute dell'attuale ricorrente) di revoca della misura della custodia in carcere o di sua sostituzione con l'altra degli arresti domiciliari. Il Tribunale, pure riconoscendo che le condizioni del Porta rientravano nel novero di quelle richiamate dall'art. 275 co. 4 bis c.p.p. (tant'è che ha ordinato che l'imputato venisse condotto, ai sensi dell'art 276 co. 1 bis, in un istituto attrezzato per la cura e l'assistenza), ha ritenuto ostativa all'accoglimento dell'istanza la circostanza secondo cui all'interessato era stata applicata (anteriormente alle modifiche apportate dalla l. 12 luglio 1999, n. 231) la misura della custodia in carcere a seguito di trasgressioni inerenti diversa misura cautelare.
Con il ricorso, proposto tramite il difensore, il Porta denuncia inosservanza di norma processuale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità delle disposizioni di cui alla citata l. 231/1999. Le doglianze, ad avviso del collegio, sono fondate. Invero il riferito co. 4 bis, introdotto nell'art. 275 dalla nuova normativa, prevede che non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere fra l'altro quando l'imputato sia affetto, come pacificamente nel caso in esame, da grave deficienza immunitaria. Il successivo co. 4 ter dispone poi che, ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, possono essere disposti la custodia cautelare presso idonee strutture penitenziarie ovvero la misura degli arresti domiciliari presso specifiche unità operative oppure presso una casa collettiva o casa alloggio. Infine il co. 1 bis dell'art. 276 (sempre introdotto dalla l. 231/1999) dà facoltà al giudice di disporre la misura della custodia in carcere (sia pure presso un reparto che assicuri le dovute cure) all'imputato, che trovandosi nella situazione di cui all'art 275 co. 4 bis, abbia trasgredito le prescrizioni riguardanti la misura cautelare di minore gravità applicatagli proprio in ragione delle particolari condizioni di salute.
Da quanto precede risulta evidente innanzitutto che il legislatore, innovando sulle precedenti disposizioni, ha operato una scelta ben precisa disponendo, in presenza delle affezioni di cui al più volte ricordato art. 275 co. 4 bis, il divieto in via generale di applicazione della misura più grave. Tale divieto trova peraltro eccezione (pur nella previsione di modalità dirette ad assicurare comunque la necessaria assistenza per le infermità in questione) nel caso di esigenze cautelari di natura eccezionale o nell'ipotesi di trasgressione degli obblighi imposti in relazione a misura meno afflittiva precedentemente applicata. E nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che sussistesse proprio quest'ultima situazione, giacche, ai sensi dell'art. 276 co. 1 bis, ha confermato la misura della custodia in carcere (pur disponendo che l'imputato venisse condotto in un istituto dotato di attrezzature per la cura e l'assistenza necessarie) sul presupposto che l'interessato aveva già subito (in epoca antecedente l'entrata in vigore della 1. 231/1999 ) l'aggravamento della misura minore a seguito del mancato rispetto delle relative prescrizioni. Peraltro tale "automatica" statuizione non appare rispettosa della modificata disciplina. Infatti il nuovo quadro normativo tutela in modo più penetrante le condizioni di salute degli imputati affetti da determinate malattie al punto da sancire normalmente il divieto della custodia in carcere che può essere disposta, in via di eccezione, soltanto ove ricorrano le situazioni precedentemente ricordate. Ed anche nella ipotesi di trasgressione ai precedenti obblighi, al giudice non è fatto obbligo, ma è data facoltà di disporre la misura aggravata. Il che sta a significare che allo stesso giudice è affidato il compito non di prendere "meccanicamente" atto dell'avvenuta trasgressione per trarne una decisione obbligata, ma di valutare e quindi congruamente motivare la sua decisione sul punto all'interno del quadro di bilanciamento degli opposti interessi (quello cioè riguardante le esigenze cautelari e l'altro relativo alla tutela delle condizioni di salute). Ma ciò, se vale ove tutto sia accaduto successivamente all'entrata in vigore delle novellate disposizioni, tanto più è necessario quando, come nel caso in esame, l'aggravamento della misura sia stato disposto in vigenza delle antecedenti norme e l'interessato chieda la revoca della misura custodiale in carcere. In tal caso spetta evidentemente al giudice di procedere ad una nuova valutazione (dovendo comunque ritenersi che anche i fatti anteriori conservino il loro valore) per accertare se la necessità della custodia in carcere "regga" o meno alla luce del nuovo sistema. Pertanto, non essendo stata operata tale nuova valutazione, il vizio denunciato sussiste e l'ordinanza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia, che terrà conto del principio precedentemente indicato. La Cancelleria provvederà alla comunicazione di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
La Corte visti gli artt. 615 e 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo esame;
manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2000