Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all'art.299, comma 4-ter, cod. proc. pen. - disponendo che se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art.275, comma 4, cod. proc. pen., ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, se non ritiene di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito - non impone automaticamente al giudice la nomina del perito se non sussista un apprezzabile "fumus" e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2003, n. 12271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12271 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. Giovanni Silvio Coco Presidente
l .Dott. Romano De Grazia Consigliere
2. " Salvatore Bognanni rel. Consigliere
3. " Ruggero GALBIATI Consigliere
4. " Luisa Bianchi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE CO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano emessa in data 26/9/2002;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Bognanni;
Udito il Pubblico Ministero Antonio Frasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 26/9/2002 il Tribunale di Milano, nel rigettarne l'appello, ha confermato quella emessa dal gip presso l'altro di Varese in data 15/7/2002, e con la quale a sua volta era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione, quanto meno con gli arresti domiciliare, della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere già disposta nei confronti di RE CO. Egli è indagato per il delitto di detenzione, a fine di spaccio,. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a gr. 50 lordi;
acc. il giorno 30/3/2002.
Avverso il provvedimento del Tribunale l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, col quale ne ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, deducendo i seguenti motivi:
a) mancanza della motivazione, in quanto il Collegio non avrebbe indicato le ragioni, in virtù delle quali avrebbe ritenuto che il regime carcerario cui il soggetto è attualmente sottoposto sia compatibile con lo stato di grave crisi depressiva in cui egli si trova, dal momento che anche lo stesso consulente tecnico di parte prof. Mario Girola, peraltro noto psichiatra, avrebbe ritenuto la incompatibilità dello "status in vinculis" con le necessità terapeutiche, delle quali l'indagato ha bisogno. Si tratta infatti di intervento a carattere farmacologico supportato da terapia psicologica, che non potrebbe essere adeguatamente apprestato nella struttura penitenziaria, bensì presso il Sert., già Not. Del resto il sanitario del carcere non è uno specialista psichiatra, quindi il suo parere non potrebbe fare stato di fronte a quanto accertato e consigliato dal prof. Girola, che aveva diagnosticato un disturbo "Borderline", nel cui contesto se ne è sviluppato anche un altro da abuso di stupefacenti;
b) manifesta illogicità della motivazione, giacché mentre da un lato i giudici hanno ritenuto che le condizioni di salute del soggetto siano compatibili col regime di detenzione inframuraria, dall'altro invece avrebbero affermato che ove si accertasse il reale stato di salute dell'indagato, allora si potrebbe provvedere anche con un ricovero presso idonea struttura del servizio sanitario nazionale. Ma alla luce del contrastante esito dei pareri acquisiti, il Tribunale, peraltro come del resto era nei suoi poteri, avrebbe dovuto accertare la dedotta incompatibilità col regime carcerario mediante la invocata perizia di carattere psichiatrico. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti a sostegno del ricorso sono infondati. I) Ed invero per quanto attiene alla censura indicata con la lettera a) i Giudici dell'appello hanno messo in evidenza quanto segue: 1) vero è che il consulente di parte aveva consigliato una terapia basata su sostegno farmacologico e psicoterapeutico, però, da quanto risulta dalla relazione del direttore sanitario del carcere, il quale a sua volta si era basato su quanto accertato dallo psichiatra e dallo psicologo dell'istituto carcerario, tale affezione può bene essere curata anche durante il regime carcerario;
2) del resto, ove mai la patologia non potesse essere fronteggiata con tali modalità, nulla impedirebbe di ricorrere anche ad una struttura esterna del servizio sanitario nazionale;
3) peraltro il delitto ascritto all'indagato si connota di una certa gravità, specie ove si consideri che egli, che è tossicodipendente, è dedito allo smercio di droga, anche al fine di assicurarsene in parte l'uso personale, non avendo altri proventi;
4)l'indagato poi risulta gravato da precedenti penali;
5) quindi allo stato l'unica misura idonea ai fini socialpreventivi altra non è che quella in corso. Si tratta ovviamente di valutazioni di merito, peraltro abbastanza articolate e fondate anche sulla considerazione che ben può il giudice trarre elementi dalla natura e modalità di esecuzione del reato per ritenere sussistenti anche le qualità negative dell'indagato. Al riguardo infatti, come e noto, questa Corte ha statuito che "in tema di esigenze cautelari, le modalità della condotta ben possono essere prese in considerazione per basare su di esse, oltre al giudizio sulla gravità del fatto, quello sulla perícolosità sociale dell'imputato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente" (V. SEZ. 6 SENT. 45542 DEL 21/12/2001 (CC. 21/11/2001) RV. 220331 IMP. Russo). Su tale punto dunque l'ordinanza impugnata risulta motivata in modo adeguato.
II) In ordine al motivo indicato cori la lettera b) il Tribunale ha messo in risalto che non è apparso affatto necessario disporre una perizia al fine indicato dall'indagato, sulla scorta di quanto riferito dal direttore sanitario del carcere, il quale fra l'altro aveva comunicato che un adeguato intervento terapeutico era già in corso, e che sostanzialmente corrisponde a quanto suggerito dallo stesso consulente di parte. In proposito invero, come è noto, questa Corte ha statuito che "In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, l'art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen. prevede che se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, se non ritiene di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito. Tale previsione, peraltro, non impone automaticamente al giudice la nomina di un perito per gli accertamenti medici del caso se non sussista un apprezzabile "fumus" e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. (Fattispecie nella quale il giudice investito della richiesta di sostituzione della misura carceraria aveva correttamente ritenuto non ravvisabile un quadro di assoluta incompatibilità con la detenzione in carcere osservando che, sulla base degli atti, risultava che la malattia dell'imputato era adeguatamente curata nella struttura sanitaria carceraria, che all'occorrenza era possibile fare ricorso a ricoveri esterni e che erano già in corso gli accertamenti medici ritenuti necessari. dal consulente di parte) " (V. EX PLURIMIS SEZ. 6 SENT. 0 1672 DEL 05/06/1997 (CC. 23/04/1997) RV. 209310 IMP. Omini). Né è possibile prospettare un vaglio alternativo delle acquisizioni istruttorie rispetto alla valutazione fattane dal giudice di merito. In proposito invero, come è noto, questa Corte ha statuito che "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (V. EX PURIMIS SEZ. U SENT. 000 12 DEL 23/06/2000 (UD. 31/05/2000) RV. 216260 IMP. Jakani). Su tale punto dunque l'ordinanza impugnata risulta motivata in modo (giuridicamente e) logicamente corretto. Ne deriva che il ricorso va rigettato, con le conseguenti statuizioni di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento venga trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 23, comma 1 bis Legge 8/8/1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 MARZO 2003.