Sentenza 14 marzo 2010
Massime • 1
Quando la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere sia fondata, a norma dell'art. 299, comma quarto-ter, seconda parte, cod. proc. pen. sulla sussistenza di patologie particolarmente gravi che rendano le condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, il giudice, se non accoglie la domanda sulla base degli atti, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici da espletarsi - contrariamente a quanto è previsto dalla prima parte della medesima disposizione a proposito dell'istanza fondata su ragioni diverse - con le formalità e le garanzie previste per la perizia. (In motivazione, la Corte ha affermato che al giudice è consentito delibare l'ammissibilità della richiesta, al fine di attivare la procedura decisoria, ma solo per verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma quarto-bis, cod. proc. pen., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2010, n. 16547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16547 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 734
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 41527/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MU PE N IL (Ndr: testo originale non comprensibile);
avverso l'ordinanza n. 143/2009 TRIBUNALE DI MESSINA, del 16/10/2009;
sentitala relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 16 ottobre 2009 il Tribunale di Messina rigettava, all'esito dell'acquisizione della relazione sanitaria del medico incaricato della Casa di reclusione di Milano Opera, evidenziante la compatibilità delle condizioni di salute di SE MU con lo stato di restrizione in carcere, la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, avanzata dall'indagato.
Il Tribunale riteneva superfluo l'espletamento di una perizia medico legale sulle condizione di salute di MU, essendo stata la stessa già disposta il 18 settembre 2008, come risultante dal provvedimento del Tribunale del riesame e dall'appello del 23 settembre 2008. Ravvisava, inoltre, la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, già sottolineate dal gip il 30 settembre 2008 e dal Tribunale competente ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p. il 23 settembre 2008 alla luce della reiterazione degli illeciti di indubbia gravità (estorsioni aggravate ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7) ascritti a MU e del ruolo di preminente rilievo di costui all'interno della criminalità organizzata messinese, nonché della negativa personalità dell'indagato, gravato da precedenti e pendenze per i delitti di associazione di stampo mafioso, omicidio ed altro.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, MU, il quale lamenta violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso espletamento di una perizia volta a stabilire le condizioni di salute del ricorrente e la loro compatibilità con l'ambiente carcerario, tenuto conto del fatto che gli ultimi accertamenti risalivano ad un anno prima e che il disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 4 bis, non consente di rigettare la richiesta se non previo espletamento degli accertamenti sulle condizioni di salute.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. In tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 4 bis, sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o, comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299 c.p.p., comma 4 ter. Al giudice è, quindi, consentito di delibare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 4 bis, senza la possibilità di alcuna valutazione di merito. Gli è, invece, inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione (Cass., Sez. Un. 17 febbraio 1999, n. 3, rv. 212755; Cass., Sez. 4, 15 giugno 2005, n. 89, rv. 232615). Ne consegue che, quando la richiesta sia fondata, ex art. 299 c.p.p., comma 4 ter, seconda parte, sulla sussistenza di patologie particolarmente gravi che rendano le condizioni di salute incompatibili con la detenzione, il giudice, se non accoglie la domanda sulla base degli atti, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici da espletarsi - contrariamente a quanto è previsto dalla prima parte della medesima disposizione a proposito dell'istanza fondata su ragioni diverse - con le formalità e le garanzie previste per la per la perizia (Cass., Sez. 2, 14 marzo 2000, n. 1414, rv. 217151; Cass., Sez. 6, 5 febbraio 2002, n. 11371, rv. 221099). L'art. 299 c.p.p., comma 4 ter prende, infatti, in considerazione due distinte ipotesi. La prima è disciplinata dai primi due periodi e riguarda genericamente i casi in cui siano necessari, ai fini della decisione, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell' imputato. L'altra, più specifica, è disciplinata dagli ultimi due periodi introdotti dalla L. n. 332 del 1995 e riguarda, tra gli altri, il caso in cui il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, una richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4 ter. Ne consegue che solo per la prima ipotesi gli accertamenti vanno effettuati con procedura priva di formalità, oltre che particolarmente celere, mentre per la seconda, ferma restando la rapidità degli accertamenti, essendo prevista la nomina di un perito, devono essere assicurate tutte le garanzie che tale adempimento comporta, a cominciare dal conferimento in contraddittorio dell'incarico, con il conseguente obbligo di avviso al difensore della data fissata per l'incombente (Cass., Sez. 1, 21 dicembre 2000, n. 4383, rv. 218170).
2. Alla luce di questi principi l'ordinanza impugnata è illegittima. Infatti ha, innanzitutto, omesso di valutare compiutamente la domanda difensiva formulata ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 4 bis e documentata su un fatto nuovo, che non era stato oggetto dei precedenti accertamenti peritali ed era suscettibile, in ipotesi, di modificare le precedenti valutazioni sulle condizioni di salute di MU, ossia l'aggravamento della peculiare patologia da cui lo stesso risulta affetto e la mancata risposta ai tarmaci. Alla incompleta ed erronea lettura della richiesta avanzata dalla difesa di MU è seguita l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 299 c.p.p., comma 4 ter, seconda parte, in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 4 bis con conseguente illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere (fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4 bis (condizioni cioè incompatibili con lo stato di detenzione e, comunque, tali da non consentire adeguate cure in regime carcerario), adottato senza il preventivo svolgimento di una nuova perizia sui fatti nuovi sopravvenuti, documentati dalla difesa, da eseguire, pur nella speditezza richiesta, con le formalità e le garanzie previste dall'artt. 220 seg. c.p.p..
Per tutte queste ragioni s'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010