Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2010, n. 16547
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Sentenza 14 marzo 2010

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Quando la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere sia fondata, a norma dell'art. 299, comma quarto-ter, seconda parte, cod. proc. pen. sulla sussistenza di patologie particolarmente gravi che rendano le condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, il giudice, se non accoglie la domanda sulla base degli atti, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici da espletarsi - contrariamente a quanto è previsto dalla prima parte della medesima disposizione a proposito dell'istanza fondata su ragioni diverse - con le formalità e le garanzie previste per la perizia. (In motivazione, la Corte ha affermato che al giudice è consentito delibare l'ammissibilità della richiesta, al fine di attivare la procedura decisoria, ma solo per verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma quarto-bis, cod. proc. pen., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2010, n. 16547
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16547
    Data del deposito : 14 marzo 2010

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