Sentenza 15 febbraio 2006
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere - fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto bis (condizioni cioè incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in regime carcerario) - sulla base di una perizia disposta senza dare avviso al difensore della nomina del perito e dell'inizio delle operazioni peritali e, quindi, in assenza del contraddittorio delle parti, in quanto, in tal caso, il giudice ha l'obbligo, ove ritenga di non accogliere la suddetta istanza, di disporre, previa nomina di un perito, accertamenti medici che devono essere eseguiti, pur nella speditezza richiesta, con le formalità e le garanzie previste per la perizia, ex art. 220 ss. cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2006, n. 10190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10190 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 15/02/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 318
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - N. 044583/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE RA, N. IL 07/11/1956;
avverso ORDINANZA del 12/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER RA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO RA Mauro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. LIPERA Giuseppe, del foro di Roma, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte:
OSSERVA
A mezzo del difensore, IL RA, indagato per il reato di cui all'art. 416 cod.pen., ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 12.10.05, con la quale il Tribunale di Catania ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza 2.4.2005 del Gip presso lo stesso Tribunale, reiettiva dell'istanza di revoca della misura cautelare custodiale per incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute.
Il ricorrente deduce: 1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 299 c.p.p., comma 4 ter, e art. 220 c.p.p. e ss., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che l'istanza di revoca della misura cautelare è stata rigettata in esito a perizia disposta in assenza di contraddittorio;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di nullità della perizia;
3) la conseguente decidibilità sulla istanza nel senso della immediata remissione in libertà. Il ricorso merita accoglimento, limitatamente (per quanto si dirà) ai primi due motivi.
Risulta ex actis, invero, che nell'interesse dell'indagato il difensore propose (in data 10.3.05) istanza di revoca della misura custodiale deducendo una infermità tale da rendere incompatibili le condizioni di salute con lo stato di detenzione;
il Gip, in esito ad una prima visita ed all'acquisizione del referto relativo, in data 24.3.05 dispose nuova verifica presso l'ospedale di competenza dando incarico di relazionare, con una perizia, alla D.ssa RL ES IA e, in esito a tale accertamento (depositato in data 1.4.05) rigettò l'istanza disponendo il ricovero dell'indagato presso un reparto attrezzato dell'amministrazione penitenziaria (provvedimento del 2.4.2005).
L'appello dell'indagato, volto principalmente a contestare l'applicazione dell'art. 299 c.p.p., comma 4 ter, è stato respinto, dal tribunale etneo, sul rilievo che il giudice, in simili fattispecie, dispone gli accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato "senza formalità" come, del resto, giustifica l'urgenza della decisione. Orbene, tale motivazione è evidente frutto di erronea lettura dell'art. 299 c.p.p., comma 4 ter, che, nei primi due periodi, consente al giudice di provvedere "d'ufficio e senza formalità" agli accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali del soggetto quando non sia in grado di decidere allo stato degli atti ma, nel terzo periodo, e nella specifica ipotesi in cui la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere si basi sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4 bis (che indica come preclusive della custodia in carcere le condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione comunque tali da non consentire adeguate cure in regime carcerario), fa carico al giudice, ove egli non ritenga di accogliere la richiesta, di disporre accertamenti medici "nominando un perito" e, cioè, da espletarsi con le formalità e le garanzie previste per la perizia;
garantendo, dunque, pur nella speditezza dell'accertamento richiesta anche in tale ipotesi ("con immediatezza e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3" di gg. 5) il necessario contraddittorio alle parti (Cass. Sez. Un. 17.2.1999 n. 3, Femia;
Cass. Sez. 1^, 21.12.2000/1.12.2001 n. 4383, P.M. in proc. Sajia;
Cass. Sez. 2^, 14.3.2000 n. 1414, Santoro). Poiché, come risulta dagli atti (e come sostanzialmente riconosciuto nell'ordinanza impugnata), il difensore dell'indagato non ha ricevuto avviso della nomina del perito oltre che dell'inizio delle operazioni peritali, e poiché su tale perizia ha fondato l'ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca della misura custodiale, deve dirsi illegittimamente rigettato l'appello per ritenuta utilizzabilità, nel procedimento di revoca della misura cautelare promosso sulla base delle condizioni di salute ex art. 275 c.p.p., comma 4 bis, dell'accertamento peritale disposto "senza formalità" e, dunque, escludendo il contraddittorio;
dovevano, viceversa, espletarsi pienamente, da parte del Gip, le formalità previste per la perizia quale mezzo di prova del processo di cui agli artt. 220 c.p.p., e ss., secondo più rigorosa disciplina, garante del diritto di difesa attraverso la partecipazione del difensore alle operazioni peritali, fondata all'evidenza "nella particolare delicatezza della decisione in tema di libertà personale di un soggetto la cui condizione di salute, per l'esistenza di una delle patologie descritte dalla norma o di altra particolarmente grave, possano compromettere la vita stessa in caso di mantenimento della detenzione inframuraria" (v. già cit. Cass. 2000/ 1414, 7.6.1996 n. 1379, Aloè). L'ordinanza impugnata, nonché
l'ordinanza del Gip, pertanto, devono essere annullate, con rinvio allo stesso Gip per nuovo esame, ed in conformità, ove ritenuta la necessità di accertamento peritale, al principio di diritto testè ricordato;
esame di merito che preclude, ovviamente, la possibilità di provvedere in questa sede alla revoca della misura cautelare. La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catania in data 2.4.05, con rinvio allo stesso Gip per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2006