Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
In tema di misure coercitive, nel caso in cui il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, egli è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, secondo quanto disposto dall'art. 299, comma quarto- ter, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2010, n. 27295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27295 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/06/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 971
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 15776/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL CO N. IL 21/03/1963;
avverso l'ordinanza n. 83/2010 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 01/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO G., che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento alla esigenza di accertare lo stato di salute del CA;
Udito il difensore avv. Lipera G., che illustrando i motivi del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
Il TdR di Catania, con provvedimento del giorno 1.2.2010 ha confermato l'occ. a carico di CA NC, indagato con riferimento al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, T.U. (due episodi).
Ricorre per cassazione il difensore e deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Deduce inoltre violazione dell'art. 299 c.p.p., comma 4 in correlazione con l'art. 275 c.p.p., comma 4 bis. L'ordinanza ricorsa si basa su mere supposizioni e ha a oggetto fatti risalenti al 2006.
Il TdR si riporta pedissequamente all'occ..
L'accertamento dei fatti è legato unicamente al contenuto delle conversazioni intercettate.
Trattasi di elementi di per sè non sufficienti, anche perché si esse sono conversazioni intercorse tra altre persone (non è mai direttamente coinvolto il ricorrente).
Ma il contenuto di dette conversazioni è banale e attiene effettivamente al commercio di uova e di scarpe, cui il CA, autotrasportatore, era dedito.
A tale attività di intercettazione non è stata associata alcuna attività di controllo "fisico" e dunque nessun riscontro è stato reperito.
Inoltre il provvedimento impugnato è relativo a fatti che dovranno essere dimostrati in altra sede.
In ordine alle esigenze cautelari, va ribadito che trattasi di fatti di molti anni addietro.
Non sussiste dunque alcuna attualità di tali esigenze. Quanto alla pericolosità sociale del CA, va notato che lo stesso è affetto da grave patologia, che gli rende estremamente difficoltosi gli spostamenti.
Trattasi di una malformazione cerebrale che potrebbe produrre emorragie e avere conseguenze nefaste.
Ebbene, il TdR, investito della questione, ha ritenuto di non poter disporre accertamenti medico-legali.
Esso dunque non ha provveduto a nominare un perito e non ha valutato le condizioni di salute del CA;
ciò in violazione degli articoli di legge sopra citati.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Non corrisponde al vero il fatto che il TdR abbia fondato la sua decisione su mere illazioni.
Il Collegio cautelare ha viceversa fatto uso delle conversazioni intercettate, le quali costituiscono prove a pieno titolo. Neanche poi corrisponde al vero che le stesse siano sempre intercorse tra persone diverse dal CA, ma anche se così fosse, l'argomento non sarebbe dirimente, in quanto anche le conversazioni inter alios possono essere valutate a carico della persona che i terzi nominano e della quale descrivono e commentano le gesta criminali (ASN 200113614- RV 218392).
D'altronde, viene riportata una frase del CA che parla di "roba pressata" e della possibilità di farsi "un pippotto", espressioni che difficilmente si accordano col commercio di scarpe e/o di uova pasquali.
Nè va dimenticato che, in una occasione, fu operato un sequestro di cocaina.
Quanto alla attualità della astratta pericolosità sociale del CA, va ricordato che il pericolo di reiterazione dei fatti criminosi ben può esser dedotto dalla mera pluralità degli episodi addebitati e dalla loro obiettiva gravità (da ultimo: ASN 200545950- RV233222).
Fondato viceversa è l'ultimo motivo di ricorso.
Invero, per quel che attiene al denunziato stato di salute, nel caso in cui il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, egli è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, secondo quanto disposto dall'art. 299 c.p.p., comma 4 ter (SS.UU. sent. 3 del 1999, ric. Femia, RV 212756 e, da ultimo, ASN 200823611-RV 240426). È evidente per altro che lo stato di salute sul l'indagato può avere ripercussioni, in concreto, sulla sua pericolosità sociale. Consegue che l'ordinanza impugnata va annullata, con riferimento al punto da ultimo trattato, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Catania Deve farsi luogo alle comunicazioni ex art. 94 disp. att c.p.p..
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010