Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2010, n. 27295
CASS
Sentenza 9 giugno 2010

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In tema di misure coercitive, nel caso in cui il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, egli è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, secondo quanto disposto dall'art. 299, comma quarto- ter, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2010, n. 27295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27295
    Data del deposito : 9 giugno 2010

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