Sentenza 20 giugno 2017
Massime • 1
In tema di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-bis cod. pen., persiste la competenza per materia del giudice di pace per i fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 2016 n. 41, dovendosi attribuire alla nuova norma valore essenzialmente sostanziale, ovvero di modificazione della sanzione edittale, e non invece di disposizione processuale con funzione regolatrice della competenza. (In motivazione, la S.C. ha precisato che lo spostamento della competenza a favore del tribunale opera per i fatti commessi dal 25 marzo 2016, data di entrata in vigore della nuova fattispecie penale).
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: I reati procedibili a querelahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sommario: 1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela 1.1 Catalogo dei reati procedibili a querela 1.2 Correlato regime transitorio 1.3 Disposizioni transitorie in materia di misure cautelari relative a reati divenuti procedibili a querela 2.Remissione della querela 3.Informazioni al querelante 4. Domicilio del querelante e notificazioni al querelante 1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela. In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, il legislatore della delega ha disposto, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, l'ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nei Libro II e III del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2017, n. 48249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48249 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2017 |
Testo completo
48249-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/06/2017 DOMENICO CARCANO Presidente - Sent. n. sez. 2258/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO SIANI N.2713/2017 STEFANO APRILE ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA nei confronti di: TRIBUNALE DI ALESSANDRIA con l'ordinanza del 04/01/2017 del GIUDICE DI PACE di ALESSANDRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA II P.G chiede dichiararsi la competenza del tribunale di ALESSANDRIA. Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, nel processo a carico di IA CO - imputata del reato di cui all'art. 590, primo comma, in relazione all'art. 583, primo comma, n. 1, cod. pen., per avere cagionato a ER DO CA lesioni personali causative di una malattia giudicata guaribile in un periodo superiore a giorni quaranta, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in Gavi, il 28 marzo 2014 emetteva la sentenza del 17 novembre 2016 con cui dichiarava la propria incompetenza per materia per essere competente in ordine al suddetto reato il Giudice di pace di Alessandria, con conseguente disposizione di trasmissione degli atti. Il Tribunale di Alessandria, a ragione della declaratoria di incompetenza, ha, in particolare, sostenuto la natura essenzialmente sostanziale della complessiva modificazione ordinamentale che ha innovato in tema di (omicidio colposo e di) lesioni personali colpose gravi e gravissime determinate da violazioni della disciplina relativa alla circolazione stradale, rispetto al cui mutato regime il mutamento della competenza va qualificato come conseguenza, senza che l'inserzione della fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen. fra quelle per le quali l'art. 550 cod. proc. pen. stabilisce il rito a citazione diretta possa rivestire altro significato che quello di fissare, appunto, il rito da seguire (in mancanza di ché si sarebbero avuti la richiesta di rinvio a giudizio ed il decreto susseguente).
2. Il Giudice di pace di Alessandria, ricevuti gli atti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, con contestuale sollecitazione a sollevare il conflitto di competenza, ha reso l'ordinanza del 4 - 11 gennaio 2017 con cui ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo che a procedere debba essere invece il Tribunale di Alessandria. Il suddetto Giudice di pace, recependo l'articolata sollecitazione del P.m., ha sostenuto che la fattispecie sostanziale era già prevista e non poteva dirsi nuova, sicché l'aspetto preminente deve essere identificato in quello di ordine processuale, da cui è dato desumere un intervento diretto sulla determinazione della competenza, confermato dalla modifica dell'art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000, oltre che dal riferimento all'art. 590-bis cod. pen. introdotto nella disciplina dell'art. 550 cod. proc. pen. In tale ottica si prospetta che lo scorporo delle fattispecie in discorso dall'art. 590 cod. pen. e la loro collocazione nell'art. 590- bis cod. pen., quando esse siano di natura grave o gravissima e siano state determinate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, violazione tipizzata alla stregua di un'ipotesi di colpa specifica (ex art. 43 cod. pen.), vengano considerati come l'effetto di un'autonoma modifica della regola 2 processuale attributiva della competenza, tale da determinare, come accade per la disciplina processuale, l'applicazione del principio tempus regit actum e, quindi, l'individuazione, quanto alla competenza, di quella operante al momento in cui il pubblici ministero esercita l'azione penale, anche se il fatto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 41 del 2016. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso della ammissibilità del conflitto di competenza ed ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Alessandria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Innanzi tutto, deve essere dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento appare insuperabile senza l'intervento risolutore del - conflitto da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.
2. In ordine al contrasto interpretativo alla base del conflitto, va rilevato che il punto controverso riguarda l'innovazione costituita dall'art. 590 bis cod. pen. introdotto dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 (a decorrere dal 25 marzo 2016), norma in forza della quale è divenuto competente a giudicare delle lesioni personali stradali gravi o gravissime il tribunale in composizione monocratica, laddove in precedenza, per la parte relativa alla sfera di applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000, la competenza apparteneva al giudice di pace. Nel caso di specie appare incontestato che la norma incriminatrice è l'art. 590 ante legge n. 41 del 2016, atteso che il fatto rimonta al 28 marzo 2014: è controverso tuttavia se debba, per tale fatto, procedere sempre il giudice di pace, oppure se risultando la configurazione della fattispecie ora attratta nella norma di nuova costituzione (590 bis cod. pen.) ed essendo stata esercitata l'azione penale in tempo susseguente all'entrata in vigore della nuova disciplina (essendo il decreto di citazione del 24 giugno 2016), debba procedere il tribunale, competente in relazione a tale nuova norma, fermo restando che in tal caso, pur ove si optasse per la competenza del tribunale, il quadro sanzionatorio sarebbe quello applicabile innanzi al giudice di pace. Per quest'ultima tesi propendono il Giudice di pace di Alessandria ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria che ha sollecitato il conflitto. Per la tesi della persistente competenza del Giudice di pace con riferimento 3 ai fatti regolati dal testo dell'art. 590 cod. pen. vigente al momento del fatto propende il Tribunale di Alessandria.
3. Il Collegio ritiene che, in rapporto alla natura che considera di ordine eminentemente sostanziale della modificazione normativa apportata all'art. 590 cod. pen., la competenza del Giudice di pace, relativamente ai fatti disciplinati dal testo vigente al momento del loro accadimento, debba considerarsi persistente. La vicenda può in certa misura ragguagliarsi alla situazione determinatasi quando l'art. 11-quinquies, comma 1, legge n. 356 del 1992, ebbe ad elevare le pene per il delitto di usura: fatto spostò la competenza a giudicare in ordine a quel delitto dall'allora operante pretore al tribunale. E' agevole rammentare che, in ordine a quella vicenda, l'orientamento regolatore affermatosi in sede di legittimità si determinò nel senso che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta norma continuassero ad applicarsi, in virtù del disposto dell'art. 2 cod. pen. (che fa divieto della retroattività di norme sostanziali meno favorevoli per l'imputato), le pene definite dai limiti edittali precedenti e, in modo consequenziale, continuasse a persistere la competenza in capo al pretore a conoscere degli stessi continuava a spettare al pretore, verificandosi lo spostamento di competenza per materia a favore del tribunale esclusivamente nelle ipotesi in cui la maggior pena fosse ratione temporis concretamente applicabile (cfr. Sez. 1, n. 794 del 05/02/1997, Tralucco, Rv. 206972; Sez. 1, n. 6074 del 19/12/1994, dep. 1995, Facchini, Rv. 200532; Sez. 1, n. 1878 del 29/04/1993, Maiello, Rv 194240). La base logica di tale approdo si individuava nella considerazione secondo cui il citato art. 11-quinquies rivestiva i caratteri di una norma di valore essenzialmente sostanziale, che aveva inciso sulla fattispecie configurata e regolata come in precedenza con la modificazione della sanzione edittale: non, quindi, i caratteri di una disposizione processuale, avente la precipua funzione di influire sulla competenza (arg. esplicitamente in tal senso ex Sez. 1, 22/03/1995, Lopez, Rv 201618). Anche l'art. 590-bis cod. pen., nel ridisegnare il quadro sanzionatorio per le lesioni personali gravi e gravissime determinate da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con il rilevante aggravamento del quadro stesso e con la previsione della procedibilità di ufficio per tali fattispecie, ha determinato l'effetto dell'esclusione della competenza a conoscere di tali reati, come aggravati, da parte del giudice di pace;
effetto - certo dal punto di vista - sistematico confermato dalla collocazione della norma incriminatrice in una disposizione diversa da quella di cui all'art. 590 cod pen., mentre l'unico 4 intervento della legge n. 41 del 2016 sulla disciplina dell'art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000 è consistito nell'eliminazione, sempre per il necessario coordinamento sistematico, dell'inciso ormai superato che escludeva la competenza del - giudice di pace per le lesioni gravi e gravissime commesse da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti). Il mutamento di competenza, invero, si profila essere l'effetto riflesso della incisiva modificazione dal punto di vista sostanziale del reato di lesioni personali colpose, di natura grave o gravissima, quando le stesse siano state l'effetto della violazione delle norme sulla circolazione stradale, essendosi chiaramente inteso da parte del legislatore raggiungere l'obiettivo di apprestare un più deciso contrasto al proliferare degli incidenti stradali con effetti perniciosi per le persone coinvolte direttamente o indirettamente nella circolazione stradale: obiettivo perseguito dalla legge n. 41 del 2016 con il rilevante aggravamento del quadro sanzionatorio accompagnato dalla evidenziazione della specificità della fattispecie conferita con l'aggettivo "stradali" alle lesioni stesse (al pari del corrispondente omicidio colposo), nonché dalla previsione di una serie di importanti innovazioni sotto profilo, fra l'altro, dei comportamenti connessi con il reato (si pensi agli effetti della fuga del conducente) e della configurazione circostanziale, oltre che con una serie di innovazioni in rito, sempre finalizzate a rendere più efficienti e proficui l'accertamento e la repressione dei reati in parola. Appare, pertanto, persuasivo l'argomento secondo cui la rilevante modificazione delle coordinate sostanziali dell'istituto, con correlative innovazioni del regime che lo disciplina, fra le quali la sua perseguibilità d'ufficio, ha indotto per conseguenza la determinazione della competenza a conoscerne da parte del tribunale, anziché da parte del giudice di pace. Diversa appare, per vero, la vicenda normativa richiamata dal Giudice di pace di Alessandria quale dato comparativo, vale a dire la modificazione della disciplina relativa al reato di guida in stato di ebbrezza all'esito delle innovazioni introdotte con d.l. n. 151 del 2003, conv. dalla legge n. 214 del 2003, che ha traslato per esplicito la competenza per materia in ordine a detta fattispecie incidendo sulla disciplina processuale e determinando la conseguenza del mutamento della competenza anche per i fatti antecedenti per i quali ancora doveva essere esercitata l'azione penale, dovendo essa determinarsi in riferimento al momento in cui è stato emesso il decreto di citazione a giudizio: in questo caso la competenza del tribunale, e non più del giudice di pace, è stata espressamente stabilita dall'art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992 (come modificato dalla suddetta fonte mediante l'aggiunta: "Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale"), indipendentemente dalla diversa determinazione della sanzione (cfr. Sez. U, n. 3821 del 17/01/2006, Timofte, Rv. 232592; v., fra 5 le altre, Sez. 4, n. 37603 del 02/07/2007, Monachino, Rv. 237775; arg. anche ex Sez. 1, n. 42118 del 30/10/2008, Cavallini, Rv. 241848, per l'applicazione del principio anche al reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in virtù del richiamo dell'art. 187 d.lgs. cit. alla norma precedente). La norma qui richiamata successivamente è ancora mutata mantenendo però la sua natura eminentemente processuale (l'attuale comma 3-ter dell'art. 186 d.lgs. n. 285 del 1992 stabilisce che competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica). Proprio nel motivare la tesi or ora richiamata con riferimento all'art 186 d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato, il consesso più autorevole di legittimità ha specificato che la tesi in qual frangente non avallata poteva avere fondamento ì dove la competenza del tribunale si fosse dovuta evincere esclusivamente dall'aggravamento delle pene e solo se si fosse potuto attribuire alla disposizione di legge modificativa del quadro previgente la natura di norma esclusivamente sostanziale. Ebbene, nel caso qui scrutinato, la prevalenza della natura sostanziale della modificazione del quadro normativo si profila obiettivamente sussistente, per come si è dianzi argomentato.
4. L'effetto di tali considerazioni è, dunque, che lo spostamento di competenza a favore del tribunale opera esclusivamente nelle ipotesi in cui il diverso e più rigoroso regime è ratione temporis concretamente applicabile. Tale soluzione si dimostra anche più funzionale rispetto all'esigenza (pienamente e giustamente condivisa dai giudici in conflitto) di applicare per i reati di lesioni gravi e gravissime stradali (ante litteram) il quadro sanzionatorio vigente all'epoca della violazione, in ossequio all'art. 2 cod. pen., salvo che a voler seguire la tesi della competenza assorbente del tribunale anche per i fatti pregressi per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale - ad applicare il quadro sanzionatorio suddetto dovrebbe essere il giudice dotato di competenza sopravveniente. Tuttavia, resterebbe da verificare se, in quest'ultimo frangente, oltre al quadro sanzionatorio, potrebbero applicarsi le peculiarità e le varianti processuali, anche con effetti sostanziali, che caratterizzano il relativo rito. Ciò è testualmente previsto dall'art. 63 d.lgs. n. 274 del 2000 (che cita, per tale evenienza, le disposizioni di cui al titolo II e di cui agli artt. 33, 34, 35, 43 e 44 d.lgs. n. 274 del 2000) con riferimento alle ipotesi in cui i reati di cui agli artt. 4, commi 1 e 2, dello stesso d.lgs., ossia i reati di competenza del giudice di pace, siano giudicati da un giudice diverso. Epperò, nel solco dell'orientamento sostenuto dal Giudice di pace di Alessandria circa la competenza generalizzata del tribunale per il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime, si tratterebbe per ciò solo di reati di competenza del tribunale e, come tali, insuscettibili di contemplare l'applicazione dei richiamati istituti propri del processo innanzi al giudice di pace, essendo l'art. 63 dedicato ai reati che siano di competenza del giudice di pace e che per una qualche ragione (in primis, connessione) siano oggetto di cognizione da parte di giudice diverso. E, se dovesse prendersi atto di questa limitazione, si registrerebbe il correlativo mutamento della disciplina regolatrice del processo certo processuale ma con effetti anche sostanziali per modificazione normativa susseguente, con tutte le problematiche che il tema evoca;
salva l'emersione della possibilità di un'interpretazione della norma indicata tale da renderne applicabile il disposto anche alle fattispecie del tipo di quella in esame ed, in ogni caso, fermo restando il rilievo che dovrebbe essere il tribunale a farsi carico della relativa applicazione. Più coerente e convincente si rivela, pertanto, l'opinione, condivisa dal Collegio, secondo cui lo spostamento di competenza a favore del tribunale opera esclusivamente per le lesioni personali stradali gravi e gravissime sanzionate dall'art. 590-bis cod. pen. con il più rigoroso regime ivi previsto, dal 25 marzo 2016, momento da cui tale regime è diventato applicabile.
5. La conclusione a cui la Corte ritiene dover pervenire è, pertanto, nel senso che resta ferma la competenza di giudice di pace a conoscere dei reati, poi sussunti sotto la figura antigiuridica delle lesioni personali (colpose) stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-bis cod. pen., commessi in tempo antecedente alla vigenza della legge 23 marzo 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2016 ed entrata in vigore il 25 marzo 2016. Di conseguenza, va affermata la competenza del Giudice di pace di Alessandria a decidere sull'imputazione elevata a carico di IA CO nei sensi precisati in narrativa, con la trasmissione degli atti a quell'Ufficio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice di pace di Alessandria, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 20 giugno 2017 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente Consigliere estensore Vincenzo Siani Domenico Carcano 19 OTT 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA