Sentenza 14 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma quarto-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2013, n. 8462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8462 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 14/02/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO AN - Consigliere - N. 374
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 43473/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR IO N. IL 10/01/1964;
avverso l'ordinanza n. 459/2012 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 17/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17 settembre 2012, il Tribunale di Messina, collegio per il riesame, confermava l'ordinanza della Corte di appello di Messina, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione, per motivi di salute, della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di RA AN. Il Tribunale, tenuto conto della relazione predisposta dal servizio sanitario dell'istituto penitenziario (esaustiva e tale da escludere la necessità di accertamenti peritali) escludeva la ricorrenza di condizioni tali da non consentire l'approntamento di adeguate cure all'interno della struttura carceraria. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione di legge e motivazione apparente rispetto ai riscontri medici prodotti dalla difesa nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla presunta compatibilità con il regime carcerario, nonostante la gravità della patologia (diabete giovanile) culminata in ictus cerebrale con emiparesi dx;
- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di arresti ospedalieri per procedere ai necessari accertamenti clinici. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va ribadito che in tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all'art. 299 cod. proc. pen., comma 4 ter, - disponendo che se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 4 bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, se non ritiene di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito - non impone automaticamente al giudice la nomina del perito se non sussista un apprezzabile "fumus" e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere (Cass. Sez. 2, 22.3.2011 n. 11328 che ha così motivato: "Questo collegio non ignora che, secondo la giurisprudenza delle SS.UU., nel caso in cui il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, egli è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, secondo quanto disposto dall'art. 299 c.p.p., comma 4 ter. Nell'affermare detto principio, la Corte ha precisato,tuttavia, che è comunque consentito al giudice di delibare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 4, senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione (SS.UU. sent. 3 del 1999, ric. Femia, RV 212756).
2.2 Tanto premesso, va osservato però, che opportunamente talune pronunce di questa Corte, che questo collegio condivide, sviluppando il predetto principio giurisprudenziale sono approdate, anche le più rigorose, ad affermare che, in tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione dell'art.299 c.p.p., comma 4 ter, impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile fumus e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere (Cass., Sez. 6, 3 marzo 2006, Gallinoti, rv. 233740; Sez. 4, 22 gennaio 2003, Sorrenti, rv. 223932;
rv. 239374)". In senso conforme si veda Cass. Sez. 1, 14.2.2008 n. 12698). Solo apparentemente difforme è l'indirizzo interpreativo secondo il quale, quando la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere sia fondata, a norma dell'art. 299 cod. proc. pen., comma 4 ter, seconda parte, sulla sussistenza di patologie particolarmente gravi che rendano le condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, il giudice, se non accoglie la domanda sulla base degli atti, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici da espletarsi - contrariamente a quanto è previsto dalla prima parte della medesima disposizione a proposito dell'istanza fondata su ragioni diverse - con le formalità e le garanzie previste per la perizia. (In motivazione, la Corte ha affermato che al giudice è consentito delibare l'ammissibilità della richiesta, al fine di attivare la procedura decisoria, ma solo per verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 4 bis, senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione: ex plurimis Cass. Sez. 1, 14.3.2010 n. 16547). Nel caso in esame il Tribunale ha dato conto degli accertamenti effettuati dalla struttura sanitaria dell'istituto carcerario con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non si presta alle censure mosse con il ricorso, che in conseguenza deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria dovrà provvedere alle comunicazioni di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013