Art. 2. (Modifica all' articolo 276 del codice
di procedura penale ).
1. All' articolo 276 del codice di procedura penale , dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti e' stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, puo' disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 276 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte). - 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare il giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave, tenuto conto dell'entita', dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.
1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'art. 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti e' stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, puo' disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie".
di procedura penale ).
1. All' articolo 276 del codice di procedura penale , dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti e' stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, puo' disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 276 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte). - 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare il giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave, tenuto conto dell'entita', dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.
1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'art. 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti e' stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, puo' disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie".