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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 5984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5984 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 2994 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
OS IA LE PR Presidente rel.
NI AR TA Di ES DI
Eleonora Guarnera DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2994 /2025 R.G.V.G., promossa da
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
21/10/1979, c.f.: , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alfio C.F._2
CO TO, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni: come da verbale di causa.
All'esito dell'udienza del 04/11/2025 la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Paternò (CT) in data
07.09.2006, è stata fissata udienza di comparizione nella quale, comparsi i coniugi, ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal DI. Le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate, sono state parzialmente modificate con le precisazioni specificate in seno al verbale dell'udienza sopraindicata.
In particolare, le parti congiuntamente in riferimento al punto “d” del ricorso circa le modalità di incontro tra il padre ed i figli minori, hanno precisato che, salvo diversi accordi, il padre terrà con sé i figli tre volte alla settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 16.00; a fine settimana alterni dalle 16.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi e le festività principali secondo il principio dell'alternanza per cinque giorni nel periodo natalizio e per tre giorni nel periodo pasquale.
Atteso che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso, confermate e come sopra modificate a verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
In mancanza di una parte soccombente, infine, vanno compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
25/08/1980 e nata a [...] il [...],e la omologa alle Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso e confermate con le precisazioni esplicitate al verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paternò (atto n.129 parte II serie A anno 2006).
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente rel.
OS IA LE PR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
OS IA LE PR Presidente rel.
NI AR TA Di ES DI
Eleonora Guarnera DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2994 /2025 R.G.V.G., promossa da
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
21/10/1979, c.f.: , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alfio C.F._2
CO TO, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni: come da verbale di causa.
All'esito dell'udienza del 04/11/2025 la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Paternò (CT) in data
07.09.2006, è stata fissata udienza di comparizione nella quale, comparsi i coniugi, ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal DI. Le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate, sono state parzialmente modificate con le precisazioni specificate in seno al verbale dell'udienza sopraindicata.
In particolare, le parti congiuntamente in riferimento al punto “d” del ricorso circa le modalità di incontro tra il padre ed i figli minori, hanno precisato che, salvo diversi accordi, il padre terrà con sé i figli tre volte alla settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 16.00; a fine settimana alterni dalle 16.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi e le festività principali secondo il principio dell'alternanza per cinque giorni nel periodo natalizio e per tre giorni nel periodo pasquale.
Atteso che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso, confermate e come sopra modificate a verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
In mancanza di una parte soccombente, infine, vanno compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
25/08/1980 e nata a [...] il [...],e la omologa alle Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso e confermate con le precisazioni esplicitate al verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paternò (atto n.129 parte II serie A anno 2006).
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente rel.
OS IA LE PR