TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8477 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 17.7..2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
40967/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'Avv. Alessandro Candioli Parte_1
RICORRENTE
E
pagina 1 di 6 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Tribunale, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- che in data 14.6.2023 aveva presentato domanda amministrativa, al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980;
- che la competente Commissione medica la aveva ritenuta invalida totale, senza la necessità di assistenza continua.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe –
l'accertamento del requisito sanitario legittimante la prestazione in oggetto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2
resistendo alla domanda.
E' stata, quindi, disposta ed effettuata consulenza medico-legale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
il CTU, Dott. ha Persona_1
escluso la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento.
pagina 2 di 6 Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha tempestivamente dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU, insistendo per il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso.
Nel corso del giudizio così instaurato si è costituito l' , contestando la CP_2
fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Quindi, disposta una nuova CTU medico-legale, si è discussa e decisa la causa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Nell'atto introduttivo ci si sofferma sulla inadeguata valutazione della situazione clinica in cui versa la ricorrente da parte del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, in particolare, sul fatto che il
CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto del complessivo quadro patologico.
Alla luce dei rilievi formulati nell'atto introduttivo e nella consulenza tecnica di parte, ritenutane l'opportunità, il Tribunale ha disposto nuova CTU, nominando il Dott. Persona_2
Il CTU, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, sottoposta nuovamente a visita la ricorrente ed esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita, ha innanzi tutto premesso “la seguente diagnosi medico-legale:
Deterioramento cognitivo moderato-severo; Poliartrosi a severo impegno funzionale con grave deficit deambulatorio (prescrizione di deambulatore gennaio 2024); Cardiopatia sclero-ipertensiva, ad impronta aritmogena, in
pagina 3 di 6 soggetto obeso;
BPCO; Ipotiroidismo in terapia sostitutiva;
Incontinenza urinaria stabilizzata”.
Tanto premesso, ha ritenuto che “Il complesso menomativo che ne risulta, per la sinergia dei deficit prestazionali e/o le necessità assistenziali conseguenti pressoché a tutte le patologie in diagnosi realizz[i] una disautonomia della
Ricorrente nel compimento di taluni degli atti quotidiani della vita, che vale alla stessa il diritto all'indennità di accompagnamento”.
In merito alla decorrenza, ha poi aggiunto che “L'attenta epicrisi documentale attesta peraltro che le patologie che sostengono la diagnosi medico-legale di cui sopra erano tutte già presenti all'epoca della domanda ma, attendibilmente, stante la prescrizione di deambulatore del gennaio 2024, la (dis)funzione posturo-motoria in particolare è andata progressivamente aggravandosi, sicché
l'epoca di decorrenza deve essere stimata, con criterio logico-deduttivo nel gennaio 2024”.
L'esito della richiamata perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal gennaio 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua CP_2
erogazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpo è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede pagina 4 di 6 amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Le spese di lite del giudizio di ATP possono essere compensate nella misura della metà, posto che la condizione sanitaria in questione è stata accertata essere insorta dopo la presentazione della domanda amministrativa e prima dell'introduzione del giudizio di ATP, ponendosi a carico dell' la restante CP_2
metà delle spese sostenute dalla parte ricorrente.
Le spese del presente giudizio di opposizione agli esiti dell'ATP, liquidate in dispositivo (in applicazione dei parametri indicati in Cass. 2731/2019), seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, in applicazione del medesimo principio, vanno poste integralmente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorre dal gennaio 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- compensa le spese del giudizio di ATP nella misura della metà, condannando l' a rifondere alla parte ricorrente la restante metà, da CP_2
distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatari, metà liquidata in euro 750,00, oltre rimborso forfetario spese di lite, IVA e CPA;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite del CP_2
presente giudizio di opposizione agli esiti dell'ATP, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in pagina 5 di 6 complessivi euro 1.865,00, oltre rimborso forfetario spese di lite, IVA e
CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da CP_2
separato decreto.
Roma, 17.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 17.7..2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
40967/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'Avv. Alessandro Candioli Parte_1
RICORRENTE
E
pagina 1 di 6 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Tribunale, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- che in data 14.6.2023 aveva presentato domanda amministrativa, al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980;
- che la competente Commissione medica la aveva ritenuta invalida totale, senza la necessità di assistenza continua.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe –
l'accertamento del requisito sanitario legittimante la prestazione in oggetto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2
resistendo alla domanda.
E' stata, quindi, disposta ed effettuata consulenza medico-legale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
il CTU, Dott. ha Persona_1
escluso la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento.
pagina 2 di 6 Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha tempestivamente dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU, insistendo per il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso.
Nel corso del giudizio così instaurato si è costituito l' , contestando la CP_2
fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Quindi, disposta una nuova CTU medico-legale, si è discussa e decisa la causa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Nell'atto introduttivo ci si sofferma sulla inadeguata valutazione della situazione clinica in cui versa la ricorrente da parte del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, in particolare, sul fatto che il
CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto del complessivo quadro patologico.
Alla luce dei rilievi formulati nell'atto introduttivo e nella consulenza tecnica di parte, ritenutane l'opportunità, il Tribunale ha disposto nuova CTU, nominando il Dott. Persona_2
Il CTU, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, sottoposta nuovamente a visita la ricorrente ed esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita, ha innanzi tutto premesso “la seguente diagnosi medico-legale:
Deterioramento cognitivo moderato-severo; Poliartrosi a severo impegno funzionale con grave deficit deambulatorio (prescrizione di deambulatore gennaio 2024); Cardiopatia sclero-ipertensiva, ad impronta aritmogena, in
pagina 3 di 6 soggetto obeso;
BPCO; Ipotiroidismo in terapia sostitutiva;
Incontinenza urinaria stabilizzata”.
Tanto premesso, ha ritenuto che “Il complesso menomativo che ne risulta, per la sinergia dei deficit prestazionali e/o le necessità assistenziali conseguenti pressoché a tutte le patologie in diagnosi realizz[i] una disautonomia della
Ricorrente nel compimento di taluni degli atti quotidiani della vita, che vale alla stessa il diritto all'indennità di accompagnamento”.
In merito alla decorrenza, ha poi aggiunto che “L'attenta epicrisi documentale attesta peraltro che le patologie che sostengono la diagnosi medico-legale di cui sopra erano tutte già presenti all'epoca della domanda ma, attendibilmente, stante la prescrizione di deambulatore del gennaio 2024, la (dis)funzione posturo-motoria in particolare è andata progressivamente aggravandosi, sicché
l'epoca di decorrenza deve essere stimata, con criterio logico-deduttivo nel gennaio 2024”.
L'esito della richiamata perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal gennaio 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua CP_2
erogazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpo è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede pagina 4 di 6 amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Le spese di lite del giudizio di ATP possono essere compensate nella misura della metà, posto che la condizione sanitaria in questione è stata accertata essere insorta dopo la presentazione della domanda amministrativa e prima dell'introduzione del giudizio di ATP, ponendosi a carico dell' la restante CP_2
metà delle spese sostenute dalla parte ricorrente.
Le spese del presente giudizio di opposizione agli esiti dell'ATP, liquidate in dispositivo (in applicazione dei parametri indicati in Cass. 2731/2019), seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, in applicazione del medesimo principio, vanno poste integralmente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorre dal gennaio 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- compensa le spese del giudizio di ATP nella misura della metà, condannando l' a rifondere alla parte ricorrente la restante metà, da CP_2
distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatari, metà liquidata in euro 750,00, oltre rimborso forfetario spese di lite, IVA e CPA;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite del CP_2
presente giudizio di opposizione agli esiti dell'ATP, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in pagina 5 di 6 complessivi euro 1.865,00, oltre rimborso forfetario spese di lite, IVA e
CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da CP_2
separato decreto.
Roma, 17.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 6 di 6