TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3320/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
VERBALE DEL 28.1.25
Nella causa n.r.g. 3320/2020, promossa da: in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1 [...]
, Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. BRANDINA STEFANO RICORRENTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. SALVADORI ALBERTO RESISTENTE
Oggi 28.1.25, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
La sola ricorrente ha depositato note conclusive il 15.1.25.
Il Giudice
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. l'allegata sentenza.
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
Pag. 1 di 5
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 3320/2020, promossa da: in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1 [...]
, Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. BRANDINA STEFANO RICORRENTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. SALVADORI ALBERTO RESISTENTE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 429 c.p.c. )
1. Con ricorso del 10.3.20, in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1 [...]
ha riassunto il procedimento n.r.g. 8580/19 inizialmente proposto dinanzi al Parte_2
Giudice di Pace di , che si era dichiarato incompetente per valore con verbale del 3.2.20. CP_1
Parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 611 del 2.10.19, con cui la Controparte_1
ha ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa di € 2857 per violazione degli
[...] artt. 5, 13 e 18 del D.Lgs. n. 54/11, puniti dal successivo art. 31 co. 3.
Con decreto del 24.4.20, il giudice ha sospeso l'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione.
La resistente si è costituita in giudizio il 10.2.21.
La ricorrente ha depositato una memoria il 15.2.21.
Le parti sono comparse all'udienza del 6.10.21.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 15.12.22.
Le parti sono comparse all'udienza del 14.11.23.
La sola ricorrente ha depositato note conclusive il 19.11.24 e il 15.1.25, in vista dell'odierna discussione.
2. I fatti di causa possono essere riassunti come segue:
− Il 26.4.17, funzionari della CCIAA di Milano rinvenivano presso il rivenditore “Bennet Spa” di Pers Cornaredo-MI esemplari del bambolotto “Mio e con l'amichetto”, rilevando la mancanza di
Pag. 2 di 5 dati del fabbricante e acquisendone un esemplare (verbale n. 53/17 sub doc. 1 res.);
− Con nota n. 61928 del 3.5.17 (non prodotta), l'Amministrazione chiedeva alla ricorrente il deposito di alcuni documenti;
controparte provvedeva il 19.5.17;
− Con verbale n. C/59 del 24.8.17 (doc. 3 ric.), la CCIAA di Milano rilevava l'irregolarità dei documenti e contestava la violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 54/11, punita dal successivo art. 31 co. 3, consentendo il pagamento di € 5000 in misura ridotta;
− Il 28.8.17, la CCIAA di Milano trasmetteva la segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico, elencando i documenti prodotti il precedente 19.5.17 e segnalando le relative irregolarità; nel documento si legge: «L'esame della documentazione ha evidenziato che l'importatore non ha trasmesso un fascicolo tecnico organico ma lo stesso è costituito da documenti incompleti di provenienza sconosciuta che non consentono, nell'insieme, di valutare la conformità della produzione» (doc. 3 res.);
− La ricorrente inoltrava note difensive datate 29.9.17 (doc. 5 ric.) e veniva ascoltata il 12.11.18, producendo ulteriore documentazione tecnica (doc. 4 ric.);
− Il 2.10.19, la CCIAA di emetteva l'ordinanza-ingiunzione impugnata. CP_1
3. Le conclusioni della ricorrente (come da note del 19.11.24) sono state:
«
1. In via principale: Annullare l'ordinanza ingiunzione n. 611/2019 per carenza di motivazione, violazione di legge e insussistenza della violazione contestata.
2. In via subordinata: Rideterminare la sanzione al minimo edittale, tenendo conto della documentazione integrativa prodotta e dell'assenza di dolo o colpa grave.
3. In ogni caso: Condannare la parte resistente alla rifusione delle spese processuali, da liquidarsi in favore del ricorrente».
Le conclusioni della resistente (come da comparsa di costituzione) sono state:
«- rigettare il ricorso e l'istanza cautelare dei ricorrenti in quanto infondati in fatto ed in diritto, confermando l'ordinanza opposta;
- ove ritenuto opportuno, condannare i ricorrenti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc;
- con vittoria di spese di causa, sia in relazione al presente procedimento che a quello instaurato avanti al Giudice di Pace RG 8580/2019».
4. Con il primo motivo, la ricorrente contesta il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, perché l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente replicato alle difese endoprocedimentali svolte dalla Parte_1
Il provvedimento impugnato, invero, prende in considerazione la posizione della ricorrente nell'ultimo paragrafo della prima pagina e nel primo paragrafo della seconda pagina. In quel punto si legge infatti: «La società produceva una dichiarazione non conforme al dettato del D.Lgs. 54/2011, in quanto rilasciata Parte_1 dall'importatore, anziché dal fabbricante. Inoltre la dichiarazione [non] riportava la versione delle norme armonizzate utilizzate, gli indirizzi di produzione e deposito, la descrizione dettagliata del progetto e della produzione, la valutazione della sicurezza del giocattolo, la descrizione della procedura di valutazione della conformità e la descrizione dei mezzi mediante i quali è stata garantita la conformità; inoltre, il rapporto di prova STUCSO017051003187TY emesso da Standard Technology Union Co. Ldt era privo di data e firma e la lista dei materiali delle sostanze utilizzate non era riconducibile ad un fabbricante che potesse assumersene la responsabilità»; «ritenuti, pertanto, non accoglibili gli scritti difensivi presentati dall'interessato, in quanto, in qualità di importatore del giocattolo, non si è assicurato che il fabbricante avesse preparato la documentazione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 18 e dall'allegato IV del D.Lgs. 54/2011;
considerato che
tuttavia quanto addotto negli scritti difensivi, seppur non esimente dalla responsabilità della società in ordine agli obblighi relativi agli adempimenti da effettuare in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 54/2011, può essere valutato in sede di applicazione della sanzione» etc.
Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene l'applicabilità dell'art. 30 co. 4 del D.Lgs. n. 54/11, in
Pag. 3 di 5 luogo dell'art. 31 co. 3, in quanto la documentazione non sarebbe mancante, ma tutt'al più incompleta.
La resistente ha eccepito che la non abbia prodotto in giudizio tali documenti. Tuttavia, il Parte_1 decreto del 24.4.20 ha imposto all'Amministrazione di depositare il fascicolo d'ufficio (ai sensi dell'art. 6 co. 8 del D.Lgs. n. 150/11); inoltre, la ricorrente ha provveduto con le note del 15.2.21, senza che la resistente abbia successivamente replicato alcunché.
4.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e appaiono fondati.
L'art. 30 co. 4 cit. prevede che: «L'autorità di vigilanza, quando la documentazione tecnica di cui all'allegato IV non è disponibile o è incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro
o il richiamo».
L'art. 31 co. 3 cit. stabilisce invece che: «Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro».
L'Amministrazione sostiene in più punti che «la documentazione prodotta dal […] non può ritenersi Parte_1 in alcun modo idonea al raggiungimento dello scopo per cui è stato prescritto l'obbligo della redazione della documentazione tecnica, tanto da doversi ritenere, nel caso in esame, del tutto inesistente» (comparsa di costituzione, p. 16); da questa equiparazione tra inidoneità e carenza della documentazione discenderebbe l'applicabilità dell'art. 31.
Tuttavia, il giudice osserva come il provvedimento amministrativo non abbia considerato i documenti prodotti in sede di audizione il 12.11.18 (di cui dà conto il verbale sub doc. 4 ric., al penultimo paragrafo di p. 1), essendosi limitato a quelli precedentemente depositati. La stessa analisi condotta dalla CCIAA alle pp. 14 e ss. della comparsa di costituzione, del resto, prende espressamente in esame soltanto i documenti del 19.5.17. In ciò si rileva effettivamente una carenza della motivazione.
Inoltre, nel procedimento amministrativo è mancato il passaggio previsto dall'art. 30: l'Amministrazione chiedeva alcuni documenti con la nota n. 61928 e ne acquisiva alcuni il 19.5.17; la CCIAA emetteva il verbale di contestazione il 24.8.17; la ricorrente produceva ulteriori documenti il 12.11.18; dopo quest'ultimo momento la CCIAA procedeva direttamente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Il contraddittorio endoprocedimentale si è quindi svolto, ma non sui documenti depositati in sede di audizione. Peraltro, nella propria memoria del 15.2.21, la ricorrente è entrata maggiormente nel merito di tali documenti: particolarmente significativo il fatto che, mentre l'ordinanza-ingiunzione rilevi come il test report STUCSO017051003187TY non sia datato né firmato, alle pp. 48 e ss. degli allegati sia provato il contrario, senza che la resistente abbia più replicato sul punto. (1)
Poiché l'art. 31 è chiaro nel comminare la sanzione soltanto qualora il giocattolo sia “privo” della documentazione tecnica, per il principio di tassatività lo stesso non si può applicare al caso in cui la stessa esista ma sia ritenuta incompleta.
Ne consegue che la sanzione amministrativa debba essere annullata, per mancanza della prova dell'infrazione, gravante sull'Amministrazione ex art. 6 co. 11 del D.Lgs. 150/11 («Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente»).
Pag. 4 di 5 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è della resistente.
Nulla viene liquidato per la fase dinanzi al Giudice di Pace, svoltasi a causa dell'erronea determinazione della competenza da parte della ricorrente.
Per la presente fase, a norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore tra € 1100 ed € 5200. Si possono liquidare: € 425 per la fase di studio (medio); € 425 per la fase introduttiva (medio); € 851 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale (medio, per le memorie del 15.2.21 e del 19.11.24). Al totale (€ 1701) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento del ricorso: annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
a titolo di spese di lite, condanna la Camera di Commercio di al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente di € 1701,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 28/01/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge a p. 3 della memoria: «LE DEDUZIONI ED I DOCUMENTI OFFERTI DA MIGLIORATI IN SEDE DI AUDIZIONE IN DATA 12.11.2018 NON SIANO STATI AFFATTO CONSIDERATI. Sempre a tale riguardo devesi rilevare altresì che il test report STUCSO017051003187Y presente al fascicolo tecnico prodotto in data 12.11.2018 risulta datato 13/17.06.2016 nonché firmato da e , per cui è oltremodo evidente che le contestazioni ed i rilievi posti a base dell'ordinanza Persona_2 Per_3 Per_4 impugnata 611/19 (laddove si assume che detto rapporto non risulta datato né firmato) risultano rapportabili al più alla documentazione presentata in data 19.05.2017 (che era stata considerata incompleta) e non già al fascicolo tecnico completo prodotto in data 12.11.2018».