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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/11/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5741 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2019, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Stefania Parte_1
Caiazza, presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
AN PO, presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/11/2019 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio in Augusta (SR) con il 05/03/1994, dalla cui unione sono Controparte_1 nati i figli (02/06/1994) e (20/03/2000) e riferendo che tra le parti, in seguito a Per_1 Per_2 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 06/02/2018, era intervenuta separazione in forza di omologa del 05/04/2018, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Precisava che le condizioni di separazione prevedevano l'affido condiviso di , con Per_2 collocamento presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale, e assegno di mantenimento di 400 euro in favore del ragazzo a carico del . Pt_1
Esponendo un'aggravata posizione debitoria, domandava una riduzione dell'assegno di mantenimento e così concludeva:
“1) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
2) La casa coniugale in comproprietà dei coniugi, essendo stata acquisita in regime di comunione dei beni, resterà assegnata con quanto in essa contenuto, alla OR Controparte_1 quale genitore convivente con il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_2 indipendente.
3) Il signor , concorrerà al mantenimento del figlio secondogenito , Parte_1 Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, versando entro i giorni 27/28 di ogni mese sul conto corrente comune con la OR , la somma di € 250,00 da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e contribuirà pro-quota, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie del figlio , con distinzione Per_2 tra quelle che non prevedono il preventivo consenso e quelle che invece lo richiedono per poter essere rimborsate al genitore che le ha anticipate. Tra quelle senza consenso, vi rientrano le spese mediche indifferibili ed urgenti, mentre tra quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori rientrano le spese di istruzione: iscrizioni, rette universitarie, master e specializzazioni post-universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione alla preparazione di concorsi, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di apprendimento delle lingue straniere;
di natura ludica o parascolastica: ad es. corsi di informatica, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
di sport: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
di salute: per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche non effettuate tramite SSN, spese medica di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche e visite specialistiche;
di organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli: Per queste spese straordinarie da dover concordare, il genitore entro venti giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dall'altro, (a mezzo sms, email, pec, ecc.) dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa e dovrà rimborsare pro quota quanto anticipato dall'altro genitore, entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
4) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Augusta (SR) di annotare a margine dell'atto di
2 matrimonio, l'emananda sentenza e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
con vittoria di spese e competenze di causa.”
Con comparsa del 21 luglio 2020, all'udienza presidenziale, si costituiva in giudizio
[...]
la quale, seppur aderendo alla domandata pronuncia, contestava le richieste di CP_1 controparte in ordine alla riduzione dell'assegno di mantenimento e domandava la conferma delle condizioni assunte in sede di separazione.
Accogliendo la richiesta di parte resistente, non ritenendo sussistenti ragioni per ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento, il Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza celebrata alla presenza delle parti il 21/07/2020, confermava le condizioni di separazione.
Emessa in data 14 maggio 2021 la sentenza n. 761/2021 sullo status, come richiesta dalle parti, e rimessa sul ruolo, la causa veniva istruita per il tramite di memorie ex art. 183 co. 6 cpc.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, quale l'ascolto del ragazzo e l'interrogatorio delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 3 gennaio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, di cui solo parte ricorrente profittava.
* * *
Sulla domanda di mantenimento del figlio Per_2
Sebbene al momento dell'instaurazione del giudizio sussistevano i requisiti per mantenere l'assegno di mantenimento in favore del figlio , per come anche accertato dal Presidente del Tribunale, Per_2 all'esito dell'ascolto delle parti, nelle more del giudizio, lo stesso ragazzo ha raggiunto la propria indipendenza economica, per come provato dalle allegazioni prodotte dal . Pt_1
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia: “L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età,
e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori
3 estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa.
Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (Cass. Civ., n. 19696/2019).
Nel caso di specie, è incontestato l'ingresso nel mondo di lavoro da parte di . Infatti, a Per_2 sostegno della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del ragazzo modificata in corso di causa, attese le sopravvenienze, il allega carteggio comprovante il superamento del Pt_1 concorso per VFP4 da parte di , ad oggi in servizio presso la sede della Guardia CP_2
Costiera di Arbatax, in Sardegna, fatto mai contestato da controparte.
Pertanto, deve trovare accoglimento la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, avendo lo stesso raggiunto una indipendenza economica.
Sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata in corso di causa
È necessario rammentare preliminarmente che l'art. 5, comma 6, L. 898/70 statuisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La norma deve essere letta ed interpretata alla luce della giurisprudenza e, in particolare, della sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte n. 18287 dell'11 luglio 2018 che, con un radicale cambio di rotta, ha rivoluzionato l'interpretazione della norma in esame fino ad allora imperante.
Ed invero, se per circa trent'anni l'orientamento unanime della giurisprudenza, inaugurato con le
Sezioni Unite n. 11490 del 29 novembre 1990 e consolidatosi con le pronunce successive, ha attribuito all'assegno divorzile la funzione di consentire al coniuge - privo di mezzi e nell'impossibilità di procurarseli – di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con una prima pronuncia risalente al 2017 (n. 11504 del 10 maggio 2017) e poi con la
4 rivoluzionaria sentenza resa a Sezioni Unite nel 2018, il Supremo Collegio afferma la natura assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, “che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà”.
Nella citata sentenza si affermano, infatti, i seguenti principi di diritto:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante,
e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Dunque, alla luce dei richiamati principi di diritto il Giudice, una volta accertata l'inadeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del coniuge richiedente, dovrà tenere conto di tutti i criteri dettati dall'art. 5 L.898/70 - quali le condizioni dei coniugi (età, stato di salute), il contributo personale ed economico fornito da ognuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di ciascuno, la situazione economico-reddituale di entrambi, l'inadeguatezza di mezzi propri del richiedente e dell'impossibilità a procurarseli per
5 ragioni oggettive, valutandoli - non già alla luce del criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio - ma della funzione assistenziale, compensativa-perequativa e riequilibratrice dell'assegno medesimo.
Trattasi di principi recentemente confermati dalla Suprema Corte, la quale ribadisce quanto segue:
“Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 18287/2019 e, tra le tante successive conformi, da ultimo Cass. n. 9144/2023), la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Inoltre, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”
(Cassazione civile sez. I, n.5148 del 27/02/2024).
Ed ancora, il Supremo Collegio precisa che “in definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato
6 da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa”. (Cass. Cassazione civile sez.
I, n. 35434 del 19/12/2023).
Per quel che concerne, in particolare, il presupposto dell'inidoneità dei mezzi e delle risorse economiche del richiedente nonché dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli, la Cassazione in una recente pronuncia precisa, altresì, che il giudice del merito, “deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1979, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale ma è oramai irrilevante, ai fini della determinazione dell'assegno e l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze.” (Cass. civile sez. I, 04/05/2022, n.14160).
In altri termini, “il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal
7 richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Si è, quindi, precisato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo - compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, perché, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.” (Cass. Cassazione civile sez. I, 24/11/2023, n.32669).
Nel caso di specie, relativamente alla funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno divorzile, non sussiste agli atti alcuna prova dei sacrifici sostenuti in costanza di matrimonio dalla , CP_1 anche sotto il profilo della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, e del contributo dato alla famiglia e alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, sebbene la stessa ne faccia un timido riferimento solo in sede di comparse di replica, non avendo dato prova nel corso del giudizio della sussistenza dei presupposti.
Non è, dunque, accertato lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti e l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, che possa giustificare il riconoscimento di un assegno "perequativo".
Neppure sotto il profilo assistenziale il Tribunale ritiene che la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente, possa trovare accoglimento, atteso che la , nulla allega in ordine alla propria situazione reddituale. CP_1
In conseguenza di quanto sopra, deve pertanto escludersi il diritto all'assegno divorzile richiesto dalla parte, essendo carente la prova per il riconoscimento dell'assegno sotto tutti i profili sopra elencati.
8 In ordine alle spese del giudizio, attesa la totale soccombenza della , la stessa deve essere CP_1 condannata al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso depositato dal nei confronti della , come Pt_1 CP_1 indicati in epigrafe, così provvede:
• revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio e posto a carico del padre per Per_2 le ragioni di cui in parte motiva;
• Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla;
CP_1
• Condanna al pagamento dele spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1 quantificate in € 98,00 per le spese di lite e € 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre
IVA, se dovuta, CPA e spese generali.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 19/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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